Monitoring Gesetzessammlung

097G0468

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

097G0468

Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94. (DECRETO LEGISLATIVO 05 dicembre 1997 n. 430)

Art. 1 - Attribuzioni del CIPE

Attribuzioni del CIPE 1. Nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a:
a) definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati;
b) definire gli indirizzi generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, e verificarne l'attuazione, attraverso unastretta cooperazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali interessati, con le modalita' previste dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . A tale fine approva, fra l'altro, piani e programmi di intervento settoriale e ripartisce, su proposta delle amministrazioni interessate, le risorse finanziarie dello Stato da destinare, anche attraverso le intese istituzionali di programma, allo sviluppo territoriale;
c) svolgere funzioni di coordinamento ed indirizzo generale in materia di intese istituzionali di programma e di altri strumenti di programmazione negoziata, al fine del raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo fissati dal Governo e del pieno utilizzo delle risorse destinate allo sviluppo regionale, territoriale e settoriale; approvare, ai sensi dell' articolo 2, commi 205 e 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , le singole intese istituzionali di programma e la disciplina per l'approvazione ed il finanziamento dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area, nonche' definire ulteriori tipologie della contrattazione programmata, disciplinandone le modalita' di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo;
d) rideterminare periodicamente obiettivi ed indirizzi sulla base di valutazioni sull'efficacia degli interventi, riallocando, ove necessario, le risorse finanziarie assegnate e non adeguatamente utilizzate e prospettando se del caso al Presidente del Consiglio dei Ministri le opportune iniziative, anche legislative;
e) definire le linee guida ed i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore.
((2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e quindi delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con la stessa deliberazione sono intividuate le attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 )) 3. Il CIPE, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' costituire, con propria delibera, comitati, commissioni o gruppi di lavoro ai fini dell'esame e della formulazione di proposte su problemi e materie di particolare complessita' e riguardanti competenze intersettoriali, nei casi e secondo le modalita' stabiliti con il regolamento di cui al comma 5.
4. Il Presidente del CIPE puo' richiedere, anche su proposta di amministrazioni statali o regionali, la trattazione collegiale di questioni che incidono sull'azione di politica economica del Governo.
5. Il CIPE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, provvede, su proposta del Presidente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad adeguare il proprio regolamento interno al fine di assicurare, fra l'altro:
a) che la partecipazione alle riunioni collegiali sia riservata ai Ministri interessati, limitando a casi eccezionali la possibilita' di delega e prevedendo che un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica partecipi alle riunioni in rappresentanza dello stesso Ministero, qualora il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica partecipi alle riunioni in qualita' di Presidente delegato del CIPE;
b) che il procedimento di formazione delle proposte di delibera sia riordinato in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e in modo da consentire la partecipazione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni interessate all'elaborazione delle proposte sin dalla fase iniziale;
c) che le proposte delle amministrazioni competenti, sulla base delle quali il CIPE e' chiamato a deliberare, siano corredate dalle opportune valutazioni tecniche, economiche e finanziarie.
6. Il CIPE si avvale di una segreteria presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai compiti operativi e di amministrazione ed alle esigenze di coordinamento e di supporto tecnico delle istruttorie.
All'organizzazione della segreteria si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nell'ambito del dipartimento avente competenza nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c). CAPO II Capo II Unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2 - Costituzione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unificazione delle funzioni e definizioni.

Costituzione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, unificazione delle funzioni e definizioni. 1. In attuazione dell' articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94 , e' costituito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel quale sono unificate e riordinate le funzioni gia' attribuite dall'ordinamento ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, contestualmente soppressi, nonche' i relativi uffici, il personale e le risorse finanziarie e strumentali, secondo le disposizioni del presente decreto legislativo e dei regolamenti di attuazione previsti dall'articolo 7, comma 3, della citata legge 3 aprile 1997, n. 94 .
2. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e degli altri uffici dirigenziali, delle relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, sono stabiliti con regolamenti ovvero con decreti del Ministro, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ((, acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all' articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94 )) . Si applica l' articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59 . La ridefinizione degli organici e' effettuata in modo da assicurare l'invarianza della spesa di personale. I regolamenti prevedono la graduale soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale, articolato in aree dipartimentali. Fino all'istituzione del ruolo unico, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' fra i diversi dipartimenti, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia.
3. Nell'ambito del presente decreto legislativo sono adottate le seguenti definizioni:
a) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
b) Ministro: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 3 - Riordino delle competenze e dell'organizzazione del Ministero

Riordino delle competenze
e dell'organizzazione del Ministero 1. Il Ministero ha competenza nei settori della politica economica, finanziaria e di bilancio, da esercitarsi in funzione anche del rispetto dei vincoli di convergenza e di stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Ha competenza, inoltre, nel settore della programmazione degli investimenti pubblici e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, nonche' in quello delle politiche di coesione, ivi compresi gli interventi diretti al perseguimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria ed all'utilizzo dei relativi fondi.
Coordina la spesa pubblica e ne verifica gli andamenti, svolgendo i controlli previsti dalla legge. Il Ministero assicura al Governo, ai fini anche dell'esercizio da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di impulso, di indirizzo e di coordinamento, il supporto tecnico, conoscitivo ed operativo per l'elaborazione delle politiche generali e di settore, con riguardo all'impostazione e alla definizione degli interventi di finanza pubblica rivolti alla loro attuazione, in coerenza con gli obiettivi generali di politica economica e finanziaria stabiliti dal Governo. Nel rispetto delle deliberazioni del Governo e del potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' delle competenze istituzionali e delle specifiche attribuzioni previste dal vigente ordinamento per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli altri Ministeri di settore, il Ministero esercita le funzioni e i poteri attribuiti dalla legge in materia di gestione di partecipazioni azionarie, di esercizio dei diritti dell'azionista e di alienazione dei titoli di proprieta' dello Stato.
2. Le competenze del Ministero sono riordinate nei seguenti settori generali ed omogenei di attivita' organizzati in forma dipartimentale, secondo la seguente ripartizione:
a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico ed alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' dello Stato, con l'osservanza di quanto stabilito nel comma 1;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsti dalla lettera a), nonche' alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento;
c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione e utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d) amministrazione generale, personale e servizi del tesoro, con particolare riguardo: alle attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della qualita' dei processi e dell'organizzazione; alla trattazione degli affari di carattere generale; alla gestione delle risorse umane; alla gestione dei servizi del Tesoro, comprese le erogazioni a carico del bilancio dello Stato e i servizi diretti all'utenza.
3. Le competenze del Ministero sono ripartite, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in dipartimenti, istituiti in numero non superiore a quattro.
4. Il Provveditorato generale dello Stato, che opera nell'ambito del dipartimento a tal fine individuato ai sensi del comma 3, assicura la consulenza per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato e, su richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti, procede a controlli di qualita' ai fini di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 . Provvede altresi', su richiesta di amministrazioni dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, all'esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi, anche comuni a piu' amministrazioni. Elabora parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruita' dei prezzi. Esercita le attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attivita' dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonche' in materia di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto.
5. E' istituito il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, gia' operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il Nucleo e' articolato in due unita' operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Ai componenti del Nucleo e' attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attivita' della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svolta dal Nucleo.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), e' il seguente: "1. Il dirigente responsabile della spesa, previa attestazione, nelle forme da stabilirsi con apposite istruzioni del Ministro del tesoro, dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi ovvero del verificarsi delle altre condizioni o prestazioni stabilite in rapporto al corrispondente impegno, anche sulla scorta della valutazione di organi tecnici e di controllo della qualita', emette l'ordine di pagare le somme impegnate. Nell'ordine sono riportati i riferimenti contabili del corrispondente impegno".

Art. 4 - Organi collegiali

Organi collegiali 1. E' istituito il Consiglio tecnicoscientifico degli esperti, con il compito di svolgere le attivita' di elaborazione, di analisi e di studio nei settori di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a). Il Consiglio tecnico scientifico ed il Consiglio degli esperti, gia' operanti, rispettivamente, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e il Ministero del tesoro, sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3. Il Consiglio e' articolato in due distinti collegi: uno per la trattazione di problemi a carattere tecnicoscientifico, denominato collegio tecnicoscientifico, ed uno per le analisi e le previsioni nei settori su richiamati, denominato collegio degli esperti. Si applicano, quali criteri direttivi del predetto regolamento, le disposizioni dell' articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428 . Al Consiglio tecnico scientifico degli esperti si applica, altresi', l' articolo 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378 .
2. La Commissione tecnica della spesa pubblica continua a svolgere i compiti di cui all' articolo 32, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119 , come sostituito dall' articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 . In particolare, contribuisce a definire le metodologie per la programmazione dell'attivita' finanziaria e il monitoraggio dell'attuazione delle manovre di bilancio, nonche' per la valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative. La Commissione tecnica della spesa pubblica opera alle dirette dipendenze del Ministro.
3. E' istituito il Centro nazionale di contabilita' pubblica, per l'analisi e lo studio della disciplina della contabilita' pubblica. A tale fine, il Centro cura, fra l'altro, la raccolta coordinata delle disposizioni in materia di contabilita' pubblica, la tenuta di una banca dati normativa sulla stessa materia, la redazione di istruzioni generali, di manuali di servizio, nonche' di proposte di modifica alle norme vigenti, da sottoporre al Ministro. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, il Consiglio dei ragionieri, previsto dall' articolo 164 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e' soppresso.
4. Le nomine dei componenti degli organi collegiali previsti dal presente articolo sono disposte con decreto del Ministro. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, i predetti organi collegiali sono costituiti nell'ambito dei dipartimenti rispettivamente individuati con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Note all' art. 4 :
- L' art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti), cosi' dispone:
"Art. 10 (Istituzione di un consiglio di esperti presso la Direzione generale del Tesoro. Incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione). - E' istituito presso la Direzione generale del Tesoro un consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento. Al consiglio e' affidato il compito di:
compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;
analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali;
analizzare le previsioni e le risultanze della gestione di cassa.
Il consiglio degli esperti e' composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del direttore generale del Tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Su mandato del direttore generale del Tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici.
I compensi degli esperti sono fissati, anche in deroga a disposizioni di legge, con decreto del Ministro del tesoro. I singoli membri, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo.
Il Ministro del tesoro riferisce per iscritto al Parlamento, annualmente, sui lavori e le attivita' svolte dal consiglio degli esperti.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato, per il raggiungimento di finalita' specifiche inerenti ai compiti del suo dicastero, su proposta delle direzioni generali con responsabilita' economiche e finanziarie o della Ragioneria generale dello Stato, a stipulare, ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama, enti o societa' specializzate".
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378 recante: "Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro": "3. Il consiglio di esperti di cui all' art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , e gli ispettori centrali del Tesoro operano alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro".
- Il testo dell' art. 32, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119 , recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)", come sostituito dall' art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 , e' il seguente:
"E' istituita, presso il Ministero del tesoro, una commissione tecnica per la spesa pubblica. La commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE con il compito di:
a) compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ;
b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;
c) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;
d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;
e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnicoeconomica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell' art. 22 della legge n. 468 del 1978 ".
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della citata legge n. 400/1988 , e' riportato in nota all'art. 2.

Art. 5 - Cabina di regia nazionale

Cabina di regia nazionale 1. La Cabina di regia nazionale di cui all' articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , opera alle dipendenze del Ministro ed e' la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari. La Cabina di regia nazionale, in particolare, effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito dei sistemi informativi del Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi; fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi; elabora e propone al Ministro iniziative normative e misure operative per favorire la piu' rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualita' dei programmi; studia gli effetti dell'impiego dei fondi strutturali comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione piu' efficaci.
2. La Cabina di regia nazionale e' composta da un presidente, dal capo del Dipartimento e dal dirigente generale competenti in materia di politiche di sviluppo e di coesione, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra cui il capo del Dipartimento per gli affari economici, dal Ragioniere generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un esperto di alta qualificazione nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le modalita' di cui all' articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. Con le stesse modalita' si provvede alla determinazione dei compensi dei componenti estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo, per tutti i componenti, la corresponsione di un gettone di presenza per le riunioni collegiali. La predetta composizione e' integrata, per la trattazione delle questioni relative a specifici fondi strutturali, con altri componenti in rappresentanza delle amministrazioni di settore competenti, designati dai rispettivi Ministri.
3. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia nazionale, compresa l'istituzione di una segreteria tecnica, ai cui componenti e' corrisposto il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Alla segreteria tecnica possono essere assegnati con incarico temporaneo esperti, in numero non superiore a venti, di particolare ed elevata professionalita' nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale. Non piu' del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. La segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale svolge anche compiti di collaborazione e di supporto del Dipartimento competente in materia di politiche di sviluppo e di coesione, per quanto di competenza comune dei due organismi.
4. Nell'ambito della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea e' istituita una unita' operativa della Cabina di regia nazionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi con l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri, sono stabiliti la composizione dell'unita' e le sue modalita' di funzionamento, sulla base dell' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
Note all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell' art. 6 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1995):
"Art. 6 (Disposizioni organizzative). - 1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, e' istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.
2. E' altresi' istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato e' presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un Sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all' art. 5, decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284 , nonche' rappresentanti delle amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.
3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonche' i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti gia' attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall' art. 4, decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono piu' amministrazioni, affinche' il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attivita' di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell' art. 11, legge 23 agosto 1988, n. 400 ; svolge attivita' di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all' art. 5, decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 ; svolge altresi' un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica.
4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, e' revocabile ed e' rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilita' per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.
5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definite le modalita' organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attivita' della Cabina di regia nazionale con le attivita': delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni con riferimento in particolare alla possibilita' che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284 ; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992; delle amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di societa' di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale puo' anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie.
Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attivita' della Cabina di regia nazionale in un massimo di trenta unita' di cui tre dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e ventisette unita' ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, e' stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale e' tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Puo' essere altresi' comandato il personale di cui all'art. 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . Puo' essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all' art. 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272 . In sede di prima applicazione dei presente articolo, alla Cabina di regia nazionale e' assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.
8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento gia' previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall' art. 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1994, n. 276 . Le indennita' ivi previste non sono cumulabili con altre indennita' eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennita' previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonche' il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 e' soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all' art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale e' restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonche' con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all' art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 281/1997 , e' il seguente:
"1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Statoregioni:
a)-c) (omissis);
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge".
- Il testo dell' art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri", e' il seguente:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea".

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73 ))

Art. 7 - Disposizioni sugli uffici locali e sulle ragionerie

Disposizioni sugli uffici locali e sulle ragionerie 1. Le funzioni del Ministero sono svolte in sede locale da Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Le Ragionerie centrali costituite presso i Ministeri assumono la denominazione di "Uffici centrali del bilancio" ed esercitano le funzioni individuate con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno ai sensi dell' articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , gli atti dai quali derivi un obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato acquistano efficacia. I regolamenti prevedono procedure semplificate per verifiche della legalita' della spesa, senza effetti impeditivi sull'efficacia degli atti.
3. Le ragionerie regionali sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base piu' ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale operante presso il dipartimento provinciale avente sede nel capoluogo di regione, anche mediante l'utilizzazione del personale delle soppresse ragionerie regionali. Alla predetta ragioneria provinciale sono attribuite le funzioni del Ministero, da esercitarsi in sede locale, in materia di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonche', a richiesta e d'intesa con le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, funzioni di collaborazione e di supporto ai predetti soggetti ed enti nelle stesse materie, secondo modalita' e programmi stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 11, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994 , e' il seguente: "1. La competente ragioneria, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra l'impegno di spesa sotto la responsabilita' del dirigente che lo ha emanato. La registrazione dell'impegno non puo' aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziche' alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli. In tal caso, la ragioneria restituisce alla competente amministrazione l'atto, con l'indicazione delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore corso.
Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per la registrazione dell'atto si applicano le norme e il termine di cui al comma 2".

Art. 8 - Disposizioni sul personale

Disposizioni sul personale 1. Al fine di assicurare che il processo di ristrutturazione del Ministero sia accompagnato e sostenuto dai necessari interventi di formazione e di riqualificazione del personale, con particolare riguardo ai profili innovativi ed agli specifici compiti risultanti dal nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'Amministrazione, per il Ministero sono attivate le iniziative di riqualificazione previste dall' articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , con apposito decreto legislativo da emanarsi, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in base alla delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge stessa, limitatamente alle esigenze formative e di riqualificazione derivanti dalla riorganizzazione disposta con il presente decreto legislativo e con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. Oltre alle predette iniziative di riqualificazione sono attuate, non oltre sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, ai sensi dell' articolo 7, comma 5, della legge 3 aprile 1997, n. 94 , per il personale interessato dal processo di ristrutturazione del Ministero da collocare nei ruoli centrali o periferici, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche e ai livelli posseduti all'atto dell'unificazione dei Ministeri. Contestualmente sono previste e disciplinate procedure di mobilita' conseguenti al trasferimento di funzioni e compiti ad altre amministrazioni e, in particolare, si provvede al passaggio all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) di personale delle direzioni provinciali del tesoro, in relazione ai compiti attribuiti all'Istituto ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. Il personale adibito a mansioni inerenti ai servizi di tesoreria centrale affidati alla Banca d'Italia rimane assegnato al dipartimento di appartenenza ed e' riutilizzato, ove occorra, previa riqualificazione professionale ai sensi del comma 1. Il personale in eccedenza rispetto alle esigenze del predetto dipartimento e' assegnato agli altri dipartimenti, tenuto conto delle professionalita' possedute, nonche' alle altre amministrazioni che lo richiedano, nelle forme previste dall'ordinamento, anche in posizione di comando.
Nota all'art. 8:
- Si trascrive il testo rispettivamente dell'art. 11, comma 1, lettera a), e dell'art. 12, comma 1, lettera s), della citata legge n. 59/1997 :
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo".
"Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 11, il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)-r) (omissis);
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell' art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall' art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio".

Art. 9 - Modifiche dell'organizzazione e della disciplina degli uffici

Modifiche dell'organizzazione
e della disciplina degli uffici 1. Alle eventuali modifiche dell'organizzazione e della disciplina degli uffici del Ministero si provvede ai sensi dell' articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
CAPO III Capo III Norme finali e transitorie

Art. 10 - Invarianza della spesa e stato di previsione del Ministero

Invarianza della spesa e stato di previsione del Ministero 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo e quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, assicurano il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa, al netto degli oneri sopportati per l'esercizio di funzioni e compiti trasferiti ad altre amministrazioni, anche in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1. Alla loro applicazione si provvede nell'ambito delle disponibilita' ordinarie e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. Ai fini dell'approvazione del bilancio dello Stato per il 1998, gli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica sono provvisoriamente unificati sulla base dei centri di responsabilita' e dell'articolazione organizzativa attualmente esistenti. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da trasmettersi alla commissione parlamentare di cui all' articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94 , la struttura del predetto stato di previsione e' modificata in coerenza con la riorganizzazione risultante dal presente decreto legislativo e dal regolamento concernente l'individuazione dei dipartimenti del Ministero, degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative attribuzioni.
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n. 94/1997 :
"Art. 9. - 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4".

Art. 11 - Competenze del Ministero

Competenze del Ministero 1. Restano attribuite al Ministero le competenze gia' previste dalle norme vigenti per i soppressi Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, qualora non modificate o abrogate dalle disposizioni del presente decreto legislativo e da quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, in tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni che seguono si intendono riferite alle strutture dipartimentali del Ministero, istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, secondo le corrispondenze rispettivamente indicate:
a) "Direzione generale del tesoro": struttura dipartimentale avente competenza nel settore di attivita' indicato nell'articolo 3, comma 2, lettera a);
b) "Ragioneria generale dello Stato": struttura dipartimentale avente competenza nel settore di attivita' indicato nello stesso articolo 3, comma 2, lettera b);
c) "Servizio per la contrattazione programmata", "Servizio per le politiche di coesione", "Servizio per l'attuazione della programmazione economica", gia' costituiti presso il soppresso Ministero del bilancio e della programmazione economica: struttura dipartimentale con competenza nel settore di attivita' di cui al predetto articolo 3, comma 2, lettera c);
d) "Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra" e "Direzione generale dei servizi periferici del tesoro": struttura dipartimentale con competenza nel settore di attivita' di cui al predetto articolo 3, comma 2, lettera d);
e) "Ragioneria provinciale dello Stato", "Ragioneria regionale dello Stato" e "Direzione provinciale del tesoro": dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsti dall'articolo 7, con riguardo alle articolazioni interne che svolgono le relative funzioni.

Art. 12 - Competenze di altre amministrazioni ed organismi pubblici

Competenze di altre amministrazioni
ed organismi pubblici 1. Nelle materie disciplinate dal presente decreto legislativo e dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, restano ferme le competenze istituzionali e le altre specifiche attribuzioni previste dal vigente ordinamento per le altre amministrazioni ed organismi pubblici, ivi compresa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 13 - Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie 1. Sono fatte salve le modifiche che, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 , potranno essere apportate nell'assetto organizzativo e nella ripartizione delle competenze delle pubbliche amministrazioni rispetto a quanto disposto con il presente decreto legislativo e con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.
Nota all'art. 13:
- Il titolo della citata legge n. 59/1997 e' riportato in nota all'art. 1.

Art. 14 - Abrogazione di norme

Abrogazione di norme 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati:
a) il regio decreto 26 dicembre 1877, n. 4219 , ed il regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1700 ;
b) il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154 ;
c) l' articolo 3 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202 ;
d) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407 ;
e) l' articolo 1 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 .
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3, sono o restano abrogati:
a) l' articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ;
b) gli articoli 164 , 165 e 289 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ;
c) il regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1036 e le relative norme di attuazione emanate con decreto ministeriale 12 agosto 1924 (in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1924, n. 193);
d) gli articoli 12, 15, primo comma, lettera a), 17-bis, limitatamente alla denominazione "ragionerie regionali dello Stato", e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 ;
e) gli articoli 2 , 3 , 4 e 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291 ;
f) l' articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 883 , limitatamente all'istituzione della ragioneria regionale dello Stato con sede in Campobasso;
g) gli articoli 4 , 5 , 6 , 7 e 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 ;
h) l' articolo 4, commi primo , secondo , sesto , settimo , ottavo e nono, della legge 26 aprile 1982, n. 181 ;
i) l' articolo 19, comma ottavo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ;
j) l' articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n. 427 ;
k) l' articolo 10, commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1985, n. 428 ;
l) l' articolo 1, comma 2, della legge 27 novembre 1991, n. 378 ;
m) l' articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 ;
n) l' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Con- siglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro del bilancio e della pro- grammazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick
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