063U0305
063U0305
Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni giudiziarie. (LEGGE 21 febbraio 1963 n. 305)
Art. 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443 , rinnovata dalla legge 16 agosto 1962, n. 1344 , e' ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 1963, limitatamente all'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - BOSCO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO