098G0374
098G0374
Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433. (DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 1998 n. 319)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 1-10-1998. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331 , relativo alla costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 25 febbraio 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1946 , con il quale e' stato approvato lo statuto dell'Ufficio italiano dei cambi; Visto l' articolo 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433 , recante delega al Governo per assicurare la compatibilita' dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunita' europea; Visto l'articolo 109 F, paragrafo 6, del Trattato che istituisce la Comunita' europea; Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 93/717/CE del 22 novembre 1993 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998; Acquisito il parere della Banca centrale europea; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "Ufficio": l'Ufficio italiano dei cambi;
b) "Banca": la Banca d'Italia;
c) "Statuto": lo statuto dell'Ufficio italiano dei cambi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331 , reca: "Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero".
- Il D.M. 25 febbraio 1946 con il quale e' stato approvato lo statuto dell'Ufficio italiano dei cambi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1946 .
- L' art. 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433 , prevede il conferimento al Governo della delega per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie ai fini della attuazione delle disposizioni comunitarie sul passaggio della lira all'euro, nonche' per assicurare la compatibilita' dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'art. 108 del Trattato che istituisce la Comunita' europea; Trattato che impone a ciascuno Stato membro di provvedere ad assicurare la compatibilita' della propria legislazione nazionale con il Trattato medesimo e con lo statuto del Sistema europeo delle banche centrali.
- L'art. 109 F, paragrafo 6, del Trattato prevede che l'Istituto monetario europeo (IME), nei limiti ed alle condizioni stabile dal Consiglio, venga consultato dalle autorita' degli Stati membri su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza.
- La decisione del Consiglio dell'Unione europea 93/717/CE del 22 novembre 1993 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE del 31 dicembre 1993) e' relativa alla consultazione dell'Istituto monetario europeo da parte delle autorita' sulle proposte di provvedimenti legislativi.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4A del Trattato istitutivo della Comunita' europea:
"Art. 4A. - Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente Trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente Trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato "Statuto del SEBC") allegati al Trattato stesso".
Art. 2
Funzioni dell'Ufficio 1. L'Ufficio italiano dei cambi, in regime di convenzione con la Banca, svolge, quale ente strumentale della Banca stessa, compiti attuativi della gestione delle riserve ufficiali in valuta estera.
Svolge altresi' l'attivita' di raccolta di informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero. All'Ufficio si applicano le norme stabilite per la Banca in materia di ordinamento e di giurisdizione.
2. L'Ufficio svolge, sotto l'alta vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le funzioni ad esso assegnate dalle leggi vigenti in materia di antiriciclaggio, di usura e di intermediari finanziari. Presenta al Ministro una relazione annuale sui risultati raggiunti nello svolgimento delle funzioni indicate nel presente comma.
3. L'Ufficio svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge e quelli che la Banca ritenga opportuno demandargli.
Art. 3
Organizzazione 1. L'Ufficio e' retto da un Consiglio, composto dal Governatore della Banca, che lo presiede, dal direttore generale della Banca e da tre componenti, nominati dal Governatore, di cui almeno uno scelto tra il personale di grado superiore della Banca.
2. I componenti del Consiglio esterni alla Banca durano in carica cinque anni. Ad essi si applicano, in materia di incompatibilita' e di conflitti di interesse, le disposizioni stabilite per i componenti del Consiglio superiore della Banca.
3. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Ufficio.
4. Lo statuto dell'Ufficio disciplina il funzionamento, la gestione finanziaria, la composizione e i criteri di nomina del collegio dei revisori dei conti e gli interventi in materia previdenziale e di utilita' sociale e determina le modalita' e i criteri per la nomina del direttore generale. Lo statuto e' approvato dal Consiglio superiore della Banca, previa deliberazione del Consiglio, su proposta del Presidente.
5. L'ordinamento del personale e' disciplinato dal Consiglio, in conformita' dell'ordinamento stabilito per i dipendenti della Banca, fatte salve le specificita' organizzative dell'Ufficio.
Art. 4
Bilancio 1. Il bilancio dell'Ufficio e' allegato al bilancio della Banca e si uniforma ai criteri adottati per la redazione di quest'ultimo. ((Il bilancio compilato in conformita' dell' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , rileva anche agli effetti tributari.)) Il fondo di dotazione e' conferito integralmente dalla Banca. ((1)) 2. La contabilita' e il bilancio annuale sono sottoposti a verifica da parte della stessa societa' di revisione cui e' affidata la revisione del bilancio della Banca.
3. Alla fine di ogni esercizio gli utili netti sono assegnati alla Banca. Le eventuali perdite sono a carico della Banca stessa.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 98, comma 2) che la suddetta modifica ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Art. 5
Abrogazioni e norme interpretative, transitorie e finali 1. Sono abrogati il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331 , ad eccezione dell'art. 2, comma 3, e la nota (a) del quadro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289 .
2. Le disposizioni dettate dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 , vanno intese nel senso che i compiti da esse attribuite all'Ufficio sono svolti a titolo principale e diretto.
3. In caso di liquidazione dell'Ufficio, la Banca succede in tutti i rapporti giuridici, compresi quelli di lavoro, nonche' nella titolarita' dei diritti reali. Per gli utili netti o le eventuali perdite si applica il comma 3 dell'articolo 4.
4. Alla stipula della convenzione prevista dall'articolo 2, comma 1, si provvede, in sede di prima applicazione, non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro sessanta giorni dalla stessa data e' approvato lo statuto dell'Ufficio.
5. Per l'esercizio 1998 l'utile netto dell'Ufficio, ferma restando l'attribuzione alla Banca della quota del 25 per cento, e' attribuito al Tesoro dello Stato.
6. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 ottobre 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 agosto 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Flick Note all' art. 5:
- Il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331 , recava: (Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio di quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero). Il predetto decreto legislativo e' abrogato ad eccezione dell'art. 2, comma 3, che ora cosi' recita: "L'Ufficio ha il monopolio del commercio dell'oro, per quanto si riferisce agli acquisti ed alle vendite dell'oro all'estero. Esso puo' proporre al Ministro del tesoro norme intorno al commercio dell'oro all'interno, volte ad assicurare il suo monopolio del commercio dell'oro con l'estero".
- La legge 12 agosto 1962, n. 1289 , reca: "Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro". La nota (a) del quadro I allegato alla predetta legge, abrogata all'art. 5 del presente decreto legislativo, recava: "In aggiunta ai contingenti di cui alla tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 , un direttore generale puo' essere destinato presso l'Ufficio italiano dei cambi in posizione di fuori ruolo".
- Il titolo del D.L. 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , e' il seguente: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio".
- Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
- La legge 7 marzo 1996, n. 108 , reca: "Disposizioni in materia di usura".
- Il titolo del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153 , e' il seguente: "Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita".