Monitoring Gesetzessammlung

099G0451

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

099G0451

Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 1999 n. 381)

Art. 1 - Istituzione dell'ente

Istituzione dell'ente 1. E' istituito, con le modalita' e i tempi di cui all'articolo 6, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), come ente di ricerca non strumentale, nel quale confluiscono l'Istituto nazionale di geofisica (ING), l'Osservatorio vesuviano (OV), nonche' i seguenti istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR):
a) Istituto internazionale di vulcanologia di Catania (IIV);
b) Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo (IGF);
c) Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano (IRRS).
2. L'INGV ha personalita' giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile .
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti dell'ente le competenze previste dalle disposizioni di cui al comma 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' sato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell' art. 11 della legge n. 59/1997 si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione prevedono:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 , riguarda: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica".
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a) , d) ed f) e 18 , comma 1, lettere b) , d) , f) e g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa):
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) (omissis);
b) riordinare gli enti publici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) (omissis);
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso".
"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, dall' art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita' omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di universita', con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) - c) (omissis);
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) (omissis);
f) progammazione atta a favorire la mobilita' e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
"Art. 18. - 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) (omissis);
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realta' operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;
c) (omissis);
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attivita' di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;
e) (omissis);
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalita' e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilita' interna ed esterna tra enti di ricerca, Universita', scuola e imprese".
- L' art. 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 , e legge 15 maggio 1997, n. 127 , nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica) cosi' recita:
"Art. 12. All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: ''31 luglio 1998'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 1999''".
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , reca: "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell' art. 11,
comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive integrazioni e modificazioni riguarda: "La razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 42 ".
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 , riguardante: "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1999, n. 29.
Note all'art. 1:
- Per il titolo della legge 9 maggio 1989, n. 168 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 2 - Attivita' dell'INGV

Attivita' dell'INGV 1. L'INGV:
a) promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attivita' di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico, della pericolosita' sismica e vulcanica del territorio anche in collaborazione con le universita' e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
b) progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici, vulcanici e geochimici, anche a mezzo di osservatori geofisici, sismici e vulcanici;
c) svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali, ivi comprese le funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale (progetto Poseidon) di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 ;
d) provvede alla organizzazione e gestione della rete sismica nazionale integrata;
e) e' sede e fornisce supporto all'attivita' del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e al Gruppo nazionale per la vulcanologia, istituiti ai sensi dell' articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , con le condizioni di autonomia previste dalla predetta disposizione;
f) rende disponibili per tutta la comunita' scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio, nazionale e locali. (2) 2. L'INGV e' componente del servizio nazionale della protezione civile di cui all' articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , e le attivita' di cui alle lettere a), relativamente alla valutazione dei rischi e della pericolosita', nonche' c), d) ed e) del comma 1, sono svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, ((del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ,)) ferma restando l'autonomia scientifica ((dell'Istituto)) . Per lo svolgimento di tali attivita' ((,)) con le convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalita' di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse gia' disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (2)
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'ente per promuovere, sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca geofisica, vulcanica e sismica.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera r)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
s) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992 , citati nell' articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 , devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto".

Art. 3 - Organi dell'ente

Organi dell'ente 1. Sono organi dell'ente:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) il comitato di consulenza scientifica;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica, stabilendone l'ordine del giorno. Il presidente, scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica, e' nominato ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 . Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato solo una volta.
3. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attivita' dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilita' e finanza, sul piano triennale di cui all'articolo 4 e sui suoi aggiornamenti annuali, nonche' sui bilanci. Il consiglio direttivo delibera inoltre l'attivazione e l'eventuale soppressione delle sezioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 7, sentito il preventivo parere del comitato di consulenza scientifica.
(( 4. Il Consiglio direttivo dell'Istituto e' composto dal Presidente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attivita', di cui due scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. )) 5. E' costituito un comitato di consulenza scientifica che esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'articolo 4 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attivita' consultiva ed istruttoria, avvalendosi altresi' all'occorrenza di altri esperti. E' costituito da dieci membri, di cui cinque eletti nel loro ambito tra il personale di ricerca e i geofisici ordinari, associati e ricercatori in servizio presso l'ente e cinque eletti nel loro ambito tra i professori universitari e ricercatori nei settori scientificodisciplinari di geofisica e vulcanologia. Sono eletti i candidati che ottengono, nel rispettivo collegio elettorale, il maggior numero di voti. Con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono disciplinate le operazioni elettorali e sono nominati i membri del comitato di consulenza scientifica.
6. La carica di presidente e di componente del consiglio direttivo e' incompatibile con la carica di direttore di una sezione dell'ente.
Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il presidente puo' essere collocato fuori ruolo; se ricercatore o professore universitario, e' collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
7. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall' articolo 2403 del codice civile , per quanto applicabile. Le modalita' di costituzione e la composizione del collegio sono stabilite dal regolamento di organizzazione assicurando la presenza, comunque, di un componente effettivo, che assume le funzioni di presidente e uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e due componenti e un supplente designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 .
8. Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un direttore generale scegliendolo fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o fra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle delibere del consiglio direttivo e partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo. Se dipendente pubblico e' collocato in aspettativa.
9. Le indennita' di carica del presidente, dei componenti del consiglio direttivo, del comitato di consulenza scientifica e del collegio dei revisori dei conti, nonche' la retribuzione del direttore generale sono determinate dal consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
10. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o societa' di produzione di beni o servizi che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.
11. Il direttore generale non puo' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.

Art. 4 - Piano di attivita'

Piano di attivita' 1. L'INGV opera sulla base di un piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , nonche' con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende altresi' la programmazione triennale del fabbisogno di personale con l'indicazione delle assunzioni da compiere e della relativa distribuzione territoriale, nonche' della cadenza temporale delle relative procedure selettive. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile per le parti attinenti le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e). Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, e' acquisito, nel termine perentorio di 60 giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica. Decorsi 90 giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , e' il seguente:
"2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato".

Art. 5 - Norme applicabili all'INGV

Norme applicabili all'INGV 1. All'INGV sono estese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 :
a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) e h) in materia di funzioni;
b) articolo 3, in materia di strumenti;
c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;
d) articolo 6, comma 2, in materia di organici e di assunzioni di personale;
e) articolo 9, commi 1 e 2, in materia di controlli e di competenze ministeriali;
f) articolo 10, in materia di risorse finanziarie;
g) articolo 11, in materia di gestione del personale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 6 e 12 del presente decreto;
h) articolo 12, in materia di mobilita' temporanea del personale.
2. Costituiscono risorse finanziarie anche i contributi di soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e).
3. L'ente si dota di ordinamento autonomo ai sensi dell' articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , mediante appositi regolamenti di organizzazione e funzionamento, nonche' di amministrazione, contabilita' e finanza, applicando, per questi ultimi, anche i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numeri 2, 3 e 5, adottando per le sezioni quanto ivi previsto per gli istituti, nonche' b), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 .
4. I regolamenti di cui al comma 3, relativi all'organizzazione e al funzionamento degli organi e delle strutture, devono comunque prevedere la preventiva informazione al personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall' articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni.
5. L'INGV ha sede in Roma e la propria rete scientifica sul territorio si articola in sezioni, anche multidisciplinari, con compiti di ricerca, di osservatorio e di monitoraggio e con riferimento alle attuali strutturazioni territoriali degli enti ed istituti soppressi e confluiti. Tali sezioni sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, secondo la disciplina determinata dai regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'INGV. E' comunque previsto come sezione dell'ente e come struttura di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale, l'Osservatorio vesuviano, che mantiene la sua denominazione. Il personale conferito all'INGV e' assegnato alle sezioni sulla base dell'attuale distribuzione e i criteri e le scelte per gli eventuali trasferimenti nell'ambito della rete scientifica dell'ente sono definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali.
6. Nell'ambito della propria autonomia ciascuna sezione dell'INGV puo' ricevere ed autonomamente amministrare, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui al comma 3, finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione.
7. I regolamenti di cui al comma 3 potranno prevedere la costituzione, mediante accordi o convenzioni, di sezioni autonome presso le universita' per il coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca di interesse comune, per il miglior utilizzo di laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'attivazione di corsi di dottorato, per l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca. Alle sezioni possono afferire professori universitari e ricercatori in servizio presso universita' ove non siano presenti sezioni dell'INGV. Possono afferire alle sezioni anche studenti dei corsi di dottorato di ricerca o di scuole di specializzazione, titolari di assegni di ricerca, ricercatori e tecnologi in servizio presso altri enti di ricerca.
Note all'art. 5:
- Per il titolo del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 , si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 8 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168 , recita:
"Art. 8. - 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche' gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell' art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalita' istituzionali, con propri regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attivita' di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della liberta' di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimita' e di merito. I controlli di legittimita' e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito e' esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' di ciascuno degli enti di ricerca e' emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed e' sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 :
"Art. 7. - 1. I regolamenti del C.N.R., di cui all' art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , sono adottati, modificati e integrati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento all'organizzazione e al funzionamento:
1) preventiva informazione del personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall' articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni;
2) costituzione di organi collegiali degli istituti operanti in attuazione dell'art. 8;
3) disciplina dell'incarico di direzione degli istituti di cui all'art. 8, prevedendone, per l'attribuzione, procedure di valutazione comparativa dei candidati, nonche' definendo la durata dell'incarico medesimo e le condizioni e i limiti di rinnovabilita' allo stesso soggetto;
4) selezione dei progetti da ammettere ai programmi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), delle attivita' scientifiche e di ricerca di cui alla medesima disposizione, con procedure trasparenti di valutazione comparativa;
5) facolta' di chiamare esperti stranieri per la costituzione di commissioni con funzioni di aggiudicazione o di selezione;
b) con riferimento all'amministrazione, alla contabilita' e alla finanza:
1) redazione di un bilancio di previsione secondo obiettivi pro grammatici e adozione, entro due esercizi finanziari, di un sistema di contabilita' economica coerente con quanto previsto dall' art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 ;
2) facolta' per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessita', con tipologie indicate in sede di regolamento, di erogare anticipazioni in deroga alle disposizioni di cui all' art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , e comunque nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale".
- L'art. 10 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , recita:
"Art. 10. - 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro".

Art. 6 - Norme transitorie

Norme transitorie 1. In prima applicazione del presente decreto e' costituito, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, un apposito comitato composto da sei membri piu' il presidente, di cui uno designato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno designato congiuntamente dagli organi direttivi dell'ING e dell'IRRS, uno designato congiuntamente dagli organi direttivi di OV, IIV, IGF e Poseidon. E' altresi' nominato, con le procedure previste dall' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , il presidente del comitato, che lo convoca e lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il comitato predispone gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, ivi compreso il riordino della rete scientifica secondo i principi di cui all'articolo 5, comma 5, nonche' di amministrazione, contabilita' e finanza, che sottopone al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio delle competenze di cui all' articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni e integrazioni. Per la redazione dei regolamenti il comitato si avvale anche dei direttori dell'ING, dell'IRRS, dell'OV e dell'IIV, dell'IGF e del Poseidon.
3. Qualora il comitato non trasmetta al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica gli schemi dei regolamenti di cui al comma 2 entro quattro mesi dalla data di insediamento, esso decade e il Ministro nomina un commissario con l'incarico di completare la redazione dei regolamenti medesimi. I componenti del comitato decaduto non possono far parte del consiglio direttivo dell'INGV.
4. A seguito dell'approvazione definitiva dei regolamenti di cui al comma 2, da parte del comitato di cui al comma 1 ovvero del commissario di cui al comma 3, il presidente e i componenti del comitato assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di membri del consiglio direttivo dell'INGV ovvero, nel caso di cui al comma 3, sono nominati, con le procedure indicate al comma 1, il consiglio direttivo e il presidente dell'INGV. I membri designati dagli organi direttivi dell'ING, dell'IRRS, dell'OV, dell'IIV, dell'IGF e del Poseidon, decadono all'atto della nomina dei membri designati dai CSN dell'area scientifica corrispondente. Dalla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo:
a) e' istituito l'INGV;
b) e' soppresso l'ING;
c) l'Osservatorio vesuviano perde la personalita' giuridica e si trasforma in sezione dell'ente;
d) il patrimonio e il personale dei predetti enti diventano patrimonio e personale dell'INGV, salvo quanto previsto al comma 9;
e) il personale e i beni mobili e immobili in uso all'IIV, all'IRRS, all'IGF e al Poseidon, nonche' le attrezzature in uso al gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e al gruppo nazionale per la vulcanologia sono trasferiti, senza oneri per l'ente, all'INGV, salvo quanto previsto al comma 9;
f) all'INGV sono trasferiti i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
g) al personale assunto a tempo determinato dal CNR per concorrere all'attivita' dei gruppi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in servizio al 1 aprile 1999, e' mantenuto il rapporto in essere a meno che non opti per il trasferimento all'INGV con identiche funzioni e rapporto di lavoro, con domanda da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di funzionamento dell'istituto;
h) i regolamenti di cui al comma 2 acquistano efficacia come regolamenti dell'INGV;
i) l'INGV subentra a tutti i rapporti attivi e passivi dei predetti enti e istituti;
l) e' soppresso il Consiglio nazionale geofisico (CONAG).
5. Fino alla data di insediamento del consiglio direttivo di cui al comma 4 sono prorogati gli organi direttivi dell'Osservatorio vesuviano e sono fatte salve le deliberazioni e gli atti da essi adottati. Fino alla data di approvazione del primo piano triennale da parte del CNR, l'organico del CNR e' ridotto del numero di unita' trasferite all'INGV.
6. Per il presidente e i membri che costituiscono in prima applicazione il comitato di cui al comma 1, i quattro anni del mandato sono computati a partire dalla data dei rispettivi decreti di nomina.
7. I geofisici straordinari, ordinari ed associati e i ricercatori geofisici in servizio alla data di cui al comma 4, terzo periodo, presso l'Osservatorio vesuviano sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento e ad essi continuano ad applicarsi fino al collocamento a riposo le disposizioni in materia di funzioni, trasferimenti, trattamento economico, incompatibilita', stato giuridico, verifiche e attivita' di ricerca presso organismi internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 , nonche' ogni disposizione successiva applicabile ai professori e ricercatori universitari.
8. Il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti in servizio a tempo indeterminato presso l'Osservatorio vesuviano alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono inquadrati nei ruoli dell'INGV, previa determinazione di tabelle di corrispondenza, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Fino all'applicazione dei contratti collettivi di cui all' articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, che comunque non possono determinare un peggioramento del trattamento complessivo per il personale di cui al presente comma, il predetto trattamento resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale tecnicoamministrativo e per i dirigenti degli osservatori.
9. Il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'IIV, l'IGF, l'IRRS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, ha facolta' di optare per rimanere nei ruoli del CNR. I geofisici straordinari, ordinari, associati e ricercatori in servizio presso l'Osservatorio vesuviano possono essere chiamati, anche in deroga alle norme vigenti sui trasferimenti dei professori e ricercatori universitari e senza parere del CUN, a ricoprire posti vacanti di professore e ricercatore universitario nei settori scientificodisciplinari di geofisica, geochimica e vulcanologia dall'Universita' di Napoli o da altre universita'. Il personale tecnicoamministrativo dell'Osservatorio vesuviano puo' essere trasferito, con il consenso dell'Universita' di Napoli o di altre universita' e nei limiti dei rispettivi organici, nei ruoli dei predetti atenei. I regolamenti dell'INGV, sulla base di uno specifico decreto da emanarsi da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, definiscono le modalita' e i termini per la chiamata o il trasferimento nei ruoli dell'universita'.
10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rettori delle universita' e il presidente del CNR, che intendano proporre l'attivazione di sezioni dell'INGV, su istanza motivata di professori universitari o ricercatori in servizio presso l'ateneo o presso il CNR, fanno richiesta all'Istituto e inviano comunicazione relativa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
11. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 4, nell'ambito dell'organico complessivo, per attivita' che richiedano particolari professionalita' e che siano programmate per gli anni 1999 e 2000, l'INGV, previa autorizzazione del MURST, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, puo' bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale di ricerca scientifica e tecnologica.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell' art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , si veda nelle note all'art. 5.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 , riguarda: "Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano".
- Si riporta il testo dell'art. 45, comma 3, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 :
"3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall' art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto".
CAPO II Titolo II Disposizioni per altri enti di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST).

Art. 7 - Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica

Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale
e sull'Istituto di ottica 1. L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste muta la denominazione in Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS.
2. All' articolo 2, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 399 , dopo le parole: "ha il compito di svolgere" sono inserite le parole: "di promuovere e coordinare e"; la lettera c) e' sostituita dalla seguente " c) studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino e oceanico con l'atmosfera e con la litosfera".
3. All'articolo 2 defla legge 30 novembre 1989, n. 399 , dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis - Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' avvalersi dell'ente per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale".
4. All' articolo 8, della legge 30 novembre 1989, n. 399 , sostituire le parole da: "che diano un materiale apporto o tecnico all'attivita' dell'Osservatorio stesso" con le seguenti: "e privati che diano un rilevante apporto finanziario o tecnico all'attivita' dell'Osservatorio".
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale di ottica assume la denominazione di Istituto nazionale di ottica applicata (I.N.O.A.). Oltre ai compiti istituzionali gia' determinati dalla normativa vigente, l'Istituto svolge attivita' di ricerca e sviluppo nelle applicazioni industriali dell'ottica, anche con riferimento alla qualificazione e certificazione dei sistemi ottici.
6. Il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di ottica applicata e' costituito da un presidente, nominato ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , nonche' da quattro esperti di alta qualificazione scientifica, ovvero nelle applicazioni della ricerca dell'ente, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui uno designato dal Ministro dell'industria e due dal CSN dell'area scientifica corrispondente. In sede di prima applicazione del presente decreto, in sostituzione dei membri designati dal CSN, sono eletti due componenti dal personale di ricerca dell'ente tra i dirigenti di ricerca. I predetti membri decadono all'atto della nomina dei membri designati dal CSN.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 2 e dell' art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 399 (Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste), come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 2. - 1. L'Osservatorio geofisico sperimentale ha il compito di svolgere, di promuovere e coordinare e, anche in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare:
a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;
b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;
c) studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino e oceanico con l'atmosfera e con la litosfera;
d) studi e ncerche rivolti alla conoscenza della sismicita' nonche' all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalita' di protezione civile;
e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;
f) attivita' applicativa nei campi di sua competenza.
Art.2-bis. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' avvalersi dell'ente per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale".
"Art. 8. - 1. Il regolamento concernente gli organi dell'osservatorio geofisico sperimentale fissa la composizione del consiglio di amrninistrazione che non potra' superare gli otto membri e dovra' assicurare una equilibrata presenza, oltre al presidente, di esperti designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di professori di ruolo di discipline geofisiche e geologiche delle universita' di Trieste e di Udine, nonche' di rappresentanti degli enti pubblici e privati che diano un rilevante apporto finanziario o tecnico all'attivita' dell'osservatorio.
2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta".
- Per il testo dell' art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , si veda nelle note all'art. 3.
CAPO III Titolo III Norme sulla incentivazione, la costituzione e il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca

Art. 8 - C o n s o r z i

C o n s o r z i 1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in sede di ripartizione del Fondo ordinario di cui all' articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , con indicazione nel decreto di cui al comma 2 del predetto articolo, puo' riservare una apposita quota per il finanziamento di enti di ricerca per la programmata costituzione e partecipazione alle attivita' di consorzi con soggetti pubblici e privati, per il coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca, per la realizzazione e il miglior utilizzo di infrastrutture, laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'erogazione di servizi, per l'attivazione di borse e di assegni di ricerca a sostegno di programmi coordinati. Qualora i consorzi riguardino anche enti di ricerca di competenza di altri Ministeri, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica adotta opportune intese con tali amministrazioni ovvero propone apposita direttiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , al fine di assumere iniziative coordinate di incentivazione.
2. Per esigenze imprescindibili di razionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in specifici settori il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' condizionare l'approvazione del piano triennale di attivita' di enti di ricerca vigilati o finanziati dal MURST ovvero l'erogazione ai medesimi di quote del Fondo di cui all' articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , alla previa costituzione di consorzi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Qualora le esigenze di cui al presente comma riguardino anche enti di ricerca sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica adotta opportune intese con gli altri Ministri, ovvero propone apposite direttive del CIPE ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , al fine di assumere iniziative coordinate.
3. Ai consorzi di cui al presente articolo si applica l' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 . La partecipazione del personale degli enti di ricerca all'attivita' dei consorzi eventualmente costituiti avviene con il mantenimento dello status riconosciuto nell'ente di provenienza.
4. Amministrazioni dello Stato, diverse dal MURST, possono applicare le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 con riferimento agli enti di ricerca da esse vigilati e a valere sui finanziamenti da erogare ai medesimi.
5. Le amministrazioni dello Stato che erogano contributi per il funzionamento di enti privati che svolgono attivita' di ricerca possono riservare apposite quote, ovvero possono condizionare la prosecuzione del sostegno finanziario alla previa costituzione di consorzi con altri soggetti privati, ovvero con enti di ricerca, universita' o altri soggetti pubblici, per le finalita' e le attivita' di cui al comma 1.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 7, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 :
"Art. 2. - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni:
a)-b) (omissis);
c) approva apposite direttive per il coordinamento con il PNR dei piani e programmi delle pubbliche amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione".
"Art. 7. - 1. A partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all' art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 , all'ASI, di cui all' art. 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186 , e all' art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233 ; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all' art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399 ; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell' art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , gia' concessi ai sensi dell' art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1 gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all' art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche' altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.
Il fondo e' determinato ai sensi dell' art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 :
"2. Nella relazione di cui all'art. 9, comma 2, il CNR riferisce sull'attivita' svolta dai consorzi, fondazioni, societa' o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti".

Art. 9 - Consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste

Consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca
scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste 1. Al consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, che assume la denominazione di consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. l02 , e all' articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 , con facolta' di intervento sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Il consorzio opera sulla base di uno statuto che disciplina i compiti, le facolta', gli organi e le rispettive competenze, i principi generali di organizzazione e funzionamento, nonche' di appositi regolamenti, emanati anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Per l'esame dello statuto e dei regolamenti si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 .
3. Al consorzio si applicano l' articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , nonche' le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 :
a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h);
b) articolo 3;
c) articolo 5, con riferimento anche all'attivita' dei soggetti che operano nelle aree;
d) articolo 6;
e) articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5, e lettera b);
f) articolo 9, comma 1, salve le parole: "di cui agli articoli 7 e 8", e comma 2;
g) articolo 10, comma 1;
h) articolo 11, applicandosi, per quanto riguarda le aree scientifiche e i settori tecnologici, l'articolo 12 del presente decreto;
i) articolo 12.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto il consiglio di amministrazione e' integrato con un componente nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' da un rappresentante per ciascuno dei soci di diritto di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 . Entro novanta giorni dalla predetta nomina il consiglio di amministrazione trasmette al MURST le modifiche e integrazioni allo statuto e ai regolamenti per l'adeguamento al presente decreto. Alla data di pubblicazione dello statuto cosi' modificato e integrato sono abrogati gli articoli 12, commi primo, secondo e terzo, 13, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 , e i commi 4 , 5 , 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 .
5. In considerazione della rilevanza del polo scientifico e tecnologico del Friuli-Venezia Giulia e delle sue relazioni con l'estero, il consorzio ogni anno convoca, per conto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, una conferenza degli enti di ricerca nazionali ed internazionali che ricevono contributi dallo Stato, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di valutare i programmi ed i risultati ottenuti anche sotto il profilo delle collaborazioni e delle interazioni avviate fra gli stessi. Alla conferenza prendono parte i rappresentanti della regione, delle province e dei capoluogni di provincia del Friuli-Venezia Giulia e possono partecipare i rappresentanti delle due Universita' di Trieste e di Udine, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.
Note all'art. 9:
- Il testo degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 (Norme sulla Universita' statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste), e' il seguente:
"Art. 14. - Il consorzio ha il compito di:
1) promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo, entro il comprensorio di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali, comunitari, esteri e internazionali connessi con gli interessi economici e sociali del territorio. La ricerca da svolgere nei suddetti laboratori e istituti deve avere come finalita' il miglioramento dei servizi e l'incremento delle attivita' economiche che interessano particolarmente la regione Friuli-Venezia Giulia, con riguardo anche agli aspetti internazionali della ricerca stessa e con particolare riferimento alle limitrofe regioni europee e alla collaborazione con i Paesi in via di sviluppo;
2) coordinare e regolamentare l'attivita' che si svolge nel comprensorio per cio' che attiene all'uso dei beni dell'ente e dei servizi posti a disposizione delle unita' di ricerca;
3) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli.
A tale scopo il consorzio ha la facolta' di:
a) promuovere l'espropriazione di fondi, fabbricati ed altri beni situati nel comprensorio sia a favore proprio sia a favore dei richiedenti;
b) acquistare fondi, fabbricati ed altri beni, sia in proprio sia a favore dei richiedenti, quando l'espropriazione non sia ritenuta opportuna;
c) provvedere a quanto occorre per il conseguimento della concessione per uso proprio o di terzi di terreni demaniali necessari allo sviluppo del comprensorio;
d) vendere o locare fondi, fabbricati od altri beni;
e) predisporre progetti, preventivi e piani per l'ordinato sviluppo del comprensorio;
f) provvedere alla costruzione di opere, impianti, strade, fognature, all'installazione dei servizi di energia elettrica, gas, acqua e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi;
g) esigere diritti, canoni, compensi per servizi fruiti dalle unita' di ricerca o centri sperimentali per uso di impianti del consorzio;
h) provvedere mediante speciali convenzioni alla sorveglianza e ai vari servizi nel comprensorio;
k) contrarre mutui;
i) concedere, secondo le proprie disponibilita', contributi e sovvenzioni agli interessati all'attivita' di ricerca;
l) compiere tutti gli atti necessari per la piu' efficace utilizzazione, gestione e sviluppo del comprensorio;
m) provvedere alla compilazione di norme tecniche di carattere generale, attinenti all'esercizio delle attivita' di ricerca sperimentali nell'ambito del comprensorio;
n) raccogliere, elaborare, pubblicare e diffondere dati, notizie e risultati concernenti l'attivita' del comprensorio;
o) costituire, se del caso, commissioni di studio di particolari problemi riguardanti la vita e lo sviluppo del comprensorio;
p) promuovere o partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti, anche in forma di societa' per azioni, o di societa' di imprese nazionali ed internazionali, che abbiano come fine lo sviluppo delle attivita' di ricerca scientifica e di ricerca applicata in materia di tecnologie fortemente innovative; la relativa autorizzazione e' concessa, in via preventiva, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro. Nessuna zona nell'interno del comprensorio costituente l'area scientifica e tecnologica puo' essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attivita' ad essa connesse.
Il consorzio puo' affidare, in tutto o in parte, in concessione a societa' a prevalente partecipazione pubblica, diretta o indiretta, le attivita' di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del precedente secondo comma".
"Art. 15. - Le entrate del consorzio sono costituite da:
1) contributi dello Stato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;
2) contributi della regione, dell'amministrazione provinciale e del comune di Trieste, nonche' contributi degli enti e privati di cui al precedente art. 13, secondo comma. La misura dei contributi dell'amministrazione provinciale e del comune sara' fissata dai rispettivi consigli anche in deroga alle norme del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e successive modificazioni;
3) contributi del Consiglio nazionale delle ricerche;
4) eventuali contributi volontari;
5) proventi dell'uso dei beni pertinenti al comprensorio;
6) proventi delle gestioni dei servizi.
Il patrimonio del consorzio e' costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti a titolo oneroso o gratuito".
- L' art. 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 (Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia), cosi' recita:
"Art. 8. - 1. Per l'acquisizione delle aree del comprensorio per l'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, di cui all' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 , si applicano, in deroga all' art. 17 del codice civile , le disposizioni previste per le universita' dall' art. 11, ottavo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 , in relazione all'art. 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641 .
2. Il consorzio di cui al precedente art. 7, sentita la Comunita' montana del Carso, predispone un programma per la progressiva acquisizione dei terreni prevedendo anche la loro graduale utilizzazione, in conformita' agli strumenti urbanistici del comune di Trieste".
- Per il testo dell' art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , si veda nelle note all'art. 5.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
"6. Le universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all' art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 , e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna universita', ai sensi dell' art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le universita' possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all' art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 , e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all' art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresi' autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile , compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma".
- Per il titolo del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 , si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 , prevede:
"1. A decorrere dall'anno accademico 1977-78 e' istituita, in conformita' di quanto disposto dall' art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , l'Universita' statale degli studi di Udine. Essa ha il fine di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e comprende le seguenti facolta' e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:
1) Lingue e letterature straniere:
a) corso di laurea in lingue e letterature straniere.
Nell'ambito della facolta' di lingue e letterature straniere sara' valorizzato in particolare lo studio delle lingue e letterature dell'Europa orientale.
2) Ingegneria:
a) corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;
b) corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economicoorganizzativo.
3) Scienze matematiche, fisiche e naturali:
a) corso di laurea in scienze dell'informazione.
4) Agraria:
a) corso di laurea in scienze agrarie;
b) corso di laurea in scienze della preparazione alimentare;
c) corso di laurea in scienze della produzione animale.
5) Lettere e filosofia:
a) corso di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzi:
archivistici e librari;
architettonici, archeologici e dell'ambiente;
mobili e artistici".
CAPO IV Titolo IV Norme generali per gli enti di ricerca

Art. 10 - Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca

Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca 1. Agli enti di ricerca di cui all'allegato n. 1, di competenza del MURST, sono estese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 :
a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) e h) in materia di funzioni;
b) articolo 3, in materia di strumenti;
c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;
d) articolo 6, in materia di piano triennale, di organici e di assunzioni di personale;
e) articolo 7, comma 1, lettera a) numero 5 e lettera b), in materia di principi applicativi ai regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilita';
f) articolo 9, commi 1 e 2, in materia di controlli e di competenze ministeriali;
g) articolo 10, comma 1, in materia di risorse finanziarie;
h) articolo 11, in materia di procedure di assunzione del personale, fatte salve, per gli enti interessati, le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 29 aprile 1988, n. 143 , e di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 . Per l'indicazione di aree scientifiche e settori tecnologici ai fini delle assunzioni, si applica l'articolo 12 del presente decreto;
i) articolo 12, in materia di mobilita' temporanea del personale.
2. L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e l'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), fermi restando i poteri di indirizzo e di direttiva del rispettivo Ministro vigilante e previa determinazione, con decreto del Ministro vigilante, degli atti dell'ente da sottoporre ad approvazione o a comunicazione, possono dotarsi di ordinamenti autonomi, mediante appositi regolamenti di organizzazione e funzionamento, nonche' di amministrazione, contabilita' e finanza anche sulla base dei principi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5), e b), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 .
In ordine ai medesimi regolamenti il Ministro vigilante esercita i controlli di cui all' articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168 . Agli enti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 , con approvazione del piano da parte del Ministro vigilante; ai predetti enti, nonche' agli enti di ricerca vigilati dal Ministero per le politiche agricole, si applicano altresi' le seguenti disposizioni di cui al predetto decreto n. 19:
a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h), in materia di funzioni;
b) articolo 3 in materia di strumenti, attribuendo al Ministro vigilante le competenze ivi assegnate al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione, relativamente all'attivita' di ricerca dell'ente;
d) articolo 11, in materia di reclutamento del personale, determinando autonomamente le aree scientifiche e i settori tecnologici di inquadramento;
e) articolo 12.
3. Le disposizioni di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 , sono estese anche all'Istituto di studi e di analisi economiche (ISAE).
4. L'estensione, anche parziale, agli altri enti del comparto ricerca delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 , e richiamate al comma 1, per quanto applicabili in relazione all'attivita' svolta, puo' essere disciplinata con regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri vigilanti, salvo quanto previsto da decreti legislativi emanati in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
5 Al personale di ricerca dell'ENEA e dell'ASI, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si applicano i criteri e i principi contenuti nelle disposizioni di cui al comma 1, lettere h) ed i).
Note all'art. 10:
- Per il titolo del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 , si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 29 aprile 1988, n. 143 (Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di alta qualificazione tecnicoscientifica):
"Art. 1. - 1. Per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, ove sia necessario utilizzare elevate competenze scientifiche e tecnicoprofessionali in materia, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, fermo restando il disposto dell' art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , sono autorizzati a stipulare, rispettivamente, non piu' di cinquanta e di dieci contratti di prestazione di opera intellettuale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile , con esperti italiani o stranieri di alta qualificazione e documentata esperienza, che vengono collocati, se pubblici dipendenti, in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto.
2. La durata dei contratti e' strettamente connessa all'attuazione del progetto e comunque non puo superare complessivamente un quinquennio per ciascun esperto. La spesa va prevista nel piano finanziario del relativo progetto di ricerca.
3. Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare annualmente verificano i risultati dell'attivita' oggetto del contratto e riferiscono ai rispettivi Ministeri vigilanti sul numero e sul contenuto dei contratti in corso, che non potranno essere contemporaneamente operanti in numero superiore a cinquanta per il Consiglio nazionale delle ricerche e a dieci per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, nonche' sui risultati tecnicoscientifici raggiunti. Di essi si da' anche conto nella relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia".
- L' art. 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), e' il seguente:
"2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'INFM e dell'ENEA sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo, l'INFM e l'ENEA sono autorizzati, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalita' straniera. L'INFM e l'ENEA sono autorizzati altresi' a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all' art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , e all' art. 16, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 . Il comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , e' abrogato".
- Per il comma 4 dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , si veda la nota all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 6 e dell'art. 12 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 :
"Art. 6. - 1. Il C.N.R. opera sulla base di un proprio piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , nonche' con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende altresi' la programmazione triennale del fabbisogno di personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere per le diverse aree scientifiche, della cadenza temporale delle relative procedure selettive, di una previsione circa la distribuzione del personale per grandi aree territoriali. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, e' acquisito, nel termine perentorio di sessanta giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.
2. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell' art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal piano di cui al presente articolo".
"Art. 12. - 1.Le universita' possono attribuire per contratto, stipulato ai sensi del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242 , corsi ufficiali o integrativi di insegnamento al personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche.
2. Previa convenzione tra universita' e C.N.R., i ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attivita' di ricerca presso gli istituti del C.N.R.
3. Previa convenzione tra universita' e C.N.R., il personale di ricerca del C.N.R. puo' essere autorizzato per periodi predeterminati a svolgere attivita' di ricerca presso gli istituti scientifici delle universita'. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale, per la durata delle attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche.
4. I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza.
Per i professori ed i ricercatori universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita' prevista dall' art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Lo svolgimento di attivita' di ricerca presso il C.N.R. puo' comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
5. I regolamenti di cui all'art. 7 e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo".
- Lart. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Per il testo dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , si veda nelle note alle premesse.
CAPO V Titolo V Modifiche al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204

Art. 11

Modifica dei compiti del Comitato di indirizzo per la valutazione
della ricerca (CIVR) e della composizione del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).
1. All' articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , il secondo periodo del comma 1 e i commi 3 e 5 sono sostituiti dal seguente periodo: "Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:
a) svolge attivita' per il sostegno alla qualita' e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;
b) determina i criteri generali per le attivita' di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione;
c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attivita' di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;
d) predispone rapporti periodici sulle attivita' svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;
e) determina criteri e modalita' per la costituzione, da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove cio' sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attivita' complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.
2. All' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , dopo le parole: "Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto" inserire le seguenti: "dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonche'". Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (si evidenziano in corsivo, le parole che integrano il testo):
"1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonche' da non piu' di nove membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalita' di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato".
- Il testo dell' art. 5, commi 1 , 3 e 5, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , e' il seguente (si evidenziano in corsivo le parti che vengono sostituite dal presente decreto):
"1. E' istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non piu' di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato opera per il sostegno alla qualita' e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, secondo autonome determinazioni con il compito di indicare i criteri generali per le attivita' di valutazione dei risultati della ricerca, di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, degli enti e delle istituzioni scientifiche e di ricerca, dei programmi e progetti scientifici e tecnologici e delle attivita' di ricerca, favorendo al riguardo il confronto e la cooperazione tra le diverse istituzioni operanti nel settore, nazionali e internazionali".
"3. Il comitato, d'intesa con le amministrazioni dello Stato, collabora con strutture interne alle medesime per la definizione e la progettazione di attivita' di valutazione di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di progetti e programmi di ricerca da esse realizzati o coordinati. Al comitato possono ricorrere anche altre pubbliche amministrazioni".
"5. Il comitato predispone rapporti periodici sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del comitato".
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 3 (Comitati di esperti per la politica della ricerca). - 1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo prosiede, nonche' da non piu' di nove membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalita' di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato.
2. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica affida ai membri del comitato o al comitato nella sua collegialita' compiti di consulenza e di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale.
4. Il CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e informazioni, nonche' puo' chiedere collaborazione per specifiche attivita'. Le amministrazioni dello Stato possono a loro volta avvalersi del CEPR per pareri su programmi e attivita' di ricerca di propria competenza.
5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'art. 2, comma 3".
CAPO VI Titolo VI Disposizioni per l'attivita' di ricerca

Art. 12 - Aree scientifiche e settori tecnologici

Aree scientifiche e settori tecnologici 1. Gli enti di cui agli articoli 9, 10, comma 1, e all'allegato 1 del presente decreto, nonche' l'INGV e il CNR, in sede di applicazione dell' articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 , ove operanti in piu' aree scientifiche e settori tecnologici, indicano le predette aree e settori per le assunzioni dei ricercatori e dei tecnologi, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con la finalita' di assicurare la compatibilita' con le competenze scientifiche in essere, procedure di revisione periodica e di variazione delle afferenze, nonche' di agevolare i passaggi diretti tra enti di ricerca ai sensi dell' articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, e la mobilita' con le universita'. Nelle more dell'emanazione del decreto, al fine di poter effettuare le assunzioni, gli enti possono determinare aree e settori provvisori, che saranno adeguati successivamente all'emanazione del medesimo decreto, assicurando le finalita' di cui al presente comma. Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 , e' il seguente:
"Art. 11 - 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , e all' art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.
2. Il C.N.R., sentito il comitato di consulenza scientifica e nell'ambito del 2 per cento dell'organico dei ricercatori, puo' assumere per chiamata diretta, figure professionali, italiane o straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza, attivita' di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
3. Il C.N.R., con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 7, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale indicando per il personale ricercatore o tecnologo l'inserimento in apposite aree scientifiche o settori tecnologici. Con riferimento ai ricercatori e ai tecnologi il regolamento e' emanato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'ente puo' stipulare, previa selezione pubblica, oltre a contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attivita' programmate, contratti di lavoro per attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, di durata non superiore a tre anni, al termine dei quali apposite commissioni formuleranno giudizi sull'attivita' svolta, secondo parametri riconosciuti in ambito internazionale.
Le commissioni sono nominate dal consiglio direttivo e costituite da tre membri, due dei quali scelti su terne designate dal comitato di consulenza scientifica. I contratti sono rinnovabili una sola volta, previo giudizio positivo sull'attivita' svolta;
b) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attivita' di ricerca scientifica e tecnologica si instaura, per tutti i livelli del personale addetto, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attivita' richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attivita' di ricerca:
1) nell'ambito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell' art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , con valutazione finale dell'attivita' ai sensi della lettera a);
2) presso universita' o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, se comunque valutata preventivamente ai sensi della lettera a);
c) la periodicita' dei concorsi e' determinata secondo le nessita' indicate nel piano triennale di cui all'art. 6".
- Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 :
"Art. 33. - 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalita' ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalita', tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2".

Art. 13 - Principi per l'attivita' di ricerca

Principi per l'attivita' di ricerca 1. L'attivita' degli enti di cui all'articolo 12, comma 1, si ispira ai seguenti principi:
a) ai ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto alle lettere b) e c), sono garantite la liberta' di ricerca e l'autonomia professionale;
b) relativamente alle ricerche programmate dall'ente di appartenenza, i ricercatori e i tecnologi, secondo le direttive dell'ente, sono tenuti a svolgere le attivita' necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi dell'ente, secondo le rispettive competenze;
c) fatto salvo l'assolvimento dei compiti di ricerca programmata definiti dagli enti, il personale di ricerca ha facolta' di svolgere ricerca libera, in coerenza con quanto espresso dai programmi e senza oneri aggiuntivi per l'ente. Gli enti favoriscono inoltre la partecipazione dei ricercatori e dei tecnologi ad attivita' finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente sopportarne il costo;
d) gli enti favoriscono, per le attivita' di ricerca, compatibilmente con i propri programmi di attivita', l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali;
e) i ricercatori hanno diritto a sottoporre a valutazione la propria attivita' scientifica.

Art. 14 - Norme finali

Norme finali 1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, adottano regolamenti nelle materie di cui al presente titolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 settembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Allegato 1

Allegato 1
Istituto nazionale di fisica nucleare
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale
Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris"
Istituto nazionale di ottica applicata
Stazione zoologica "A. Dohrn"
Istituto papirologico "G. Vitelli"
Istituto nazionale di fisica della materia
Istituto nazionale di Alta Matematica
Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna
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