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005G0306

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

005G0306

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore. (DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005 n. 286)

Art. 1 - Finalita'

Finalita' 1. Il presente Capo ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, in attuazione della delega di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32 , sulla base dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, comma 1 e dei principi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della medesima legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art.1, comma 1, lettera b) e l'art. 2, comma 1, lettere a), b) c), e d), e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32 , recante: «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose».
«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:
a) (omissis);
b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 2 dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;
c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;
d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i principi della direttiva n. 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio , sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all' art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre informati ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) (omissis);
b) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;
2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci;
3) responsabilita' soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci, i quali agiscono nell'esercizio di un'attivita' di impresa o di pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocita' massima consentita;
4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto;
5) previsione della nullita' degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al n. 3);
6) previsione, in caso di controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;
8) individuazione di un sistema di certificazione di qualita' per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;
9) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilita' di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate;
10) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarita' amministrativa di circolazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e l'allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62 , recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004».
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell' art. 16, paragrafo 1, della direttiva n. 89/391/CEE) .
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva n. 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva n. 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio n. 85/337/CEE e n. 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo, e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive n. 78/660/CEE , n. 83/349/CEE , n. 86/635/CEE e n. 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa', delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva n. 96/92/CE .
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva n. 98/30/CE .
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva n. 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa'.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva n. 76/914/CEE del Consiglio .
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della societa' cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva n. 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva n. 85/511/CEE e le decisioni n. 89/531/CEE e n. 91/665/CEE e recante modifica della direttiva n. 92/46/CEE .
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio .
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva n. 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva n. 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione n. 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva n. 92/117/CEE del Consiglio .
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva n. 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva n. 92/42/CEE .
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva n. 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive n. 64/221/CEE , n. 68/360/CEE , n. 72/194/CEE , n. 73/148/CEE , n. 75/34/CEE , n. 75/35/CEE , n. 90/364/CEE , n. 90/365/CEE e n. 93/96/CEE .
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive n. 85/611/CEE e n. 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva n. 93/22/CEE del Consiglio .
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva n. 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.».
- La direttiva n. 2003/59/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 226 del 10 settembre 2003.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario.
Nota all' art. 1:
- Per la legge 1° marzo 2005, n. 32 e gli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, lettera b), vedi note alle premesse.

Art. 2 - Definizioni

Definizioni 1. Ai fini del presente Capo, si intende per:
a) attivita' di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attivita', consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada ((. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce)) ;
c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto con il vettore ((. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto)) ;
d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
e) proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprieta' delle cose oggetto dell'attivita' di autotrasporto al momento della consegna al vettore;
((e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore))

Art. 3 - Superamento tariffe obbligatorie

Superamento tariffe obbligatorie 1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, e' abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto, di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni.
2. Dalla data di cui al comma 1, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto e' regolata dall'articolo 4 e sono abrogate le seguenti norme:
a) il titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni;
b) l'ultimo comma dell' articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ;
c) l' articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450 , e successive modificazioni;
d) gli articoli 2 , 3 e 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 ;
e) il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56 ;
f) il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 novembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982 ;
g) il decreto del Ministro dei trasporti in data 22 dicembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1982 ;
h) il decreto del Ministro dei trasporti in data 1° agosto 1985, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 23 agosto 1985 .
3. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), come modificato dal presente decreto, a decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, del decreto qui pubblicato.
«Art. 26 (Esercizio abusivo dell'autotrasporto). - Chiunque esercita l'attivita' di cui all'art. 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attivita' durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'art. 46, accertata con provvedimento esecutivo.
Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attivita' di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art. 46 della presente legge, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .».
- La legge 22 agosto 1985, n. 450 , recante: «Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1985, n. 202.
- Il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 , convertito con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 , recante: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1993, n. 123.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56 , recante: «Norme di esecuzione relative al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1978, n. 77.

Art. 4 - Contrattazione dei prezzi

Contrattazione dei prezzi 1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto.
2. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalita' e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

Art. 5 - Accordi volontari

Accordi volontari 1. Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale.
2. Elementi essenziali degli accordi di cui al presente articolo sono:
a) indicazione della categoria merceologica alla quale sono applicabili;
b) previsione della obbligatorieta' della forma scritta dei
contratti di trasporto stipulati in conformita' degli accordi stessi; c) previsione dell'obbligo di subordinare la stipula dei
contratti alla condizione del regolare esercizio, da parte del vettore, dell'attivita' di autotrasporto;
d) previsione della responsabilita' soggettiva del vettore e, se accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, nei termini di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32, articolo 2, comma 2, lettera b), numero 3 ), nei casi di violazione della normativa in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocita' massima consentita;
e) previsione della dichiarazione, da parte dell'impresa di autotrasporto, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, dell'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonche' per la perdita, i danni o l'avaria delle merci trasportate;
f) durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilita' di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza;
g) individuazione di organismi, composti da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta applicazione degli accordi;
h) ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato ad un soggetto nominato dalle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli accordi volontari di cui al presente articolo possono prevedere l'adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi, con particolare riguardo all'andamento del costo del carburante, al fine di consentire lo scambio di informazioni sensibili fra le parti.
4. Gli accordi entrano in vigore dieci giorni dopo la notifica degli stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensi della disciplina tariffaria dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 , e relative disposizioni attuative, prima della data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, mantengono la loro validita' fino alla scadenza indicata negli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
Note all' art. 5:
- Per la legge 1° marzo 2005, n. 32 , e l'art. 2, comma 2, lettera b), n. 3, vedi note alle premesse.
- Per la legge 6 giugno 1974, n. 298 , vedi note all'art. 3.

Art. 6 - Forma dei contratti

Forma dei contratti 1. Il contratto di trasporto di merci su strada e' stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada.
3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
c) tipologia e quantita' della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalita' di pagamento, nonche' clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato;
e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.
4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
a) termini temporali per la riconsegna della merce;
b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.
5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonche' gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.
6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.
6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella ((stipulazione dei contratti)) di trasporto di merci su strada, il corrispettivo ((,)) nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi dell' articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

Art. 6-bis - (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia)

(Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico.
Franchigia) 1. Il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, e' pari a novanta minuti per ciascuna operazione. ((Nei tempi di attesa dei veicoli di cui al primo periodo sono compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti all'inattivita' del committente, del caricatore o del destinatario della merce)) . Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all'articolo 2 e' tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l'orario di svolgimento di tali operazioni, nonche' ((circa)) le modalita' di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore puo' dimostrare l'orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
2. Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. E' fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile.
L'indennizzo non e' dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L'importo dell'indennizzo di cui al presente comma e' soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l'indice ((...)) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Indice FOI) ((, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica)) . La richiesta d'indennizzo puo' essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall' articolo 2951 del codice civile , ferma restando la possibilita' di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile .
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, l'indennizzo di cui al comma 2 ((del presente articolo)) e' dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e cio' risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.
4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, e' sempre assicurata al medesimo conducente la possibilita' di essere presente e di visionare la regolarita' delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del (( codice della strada , di cui al)) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .

Art. 6-ter

(( (Disciplina della sub-vettura) )) (( 1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto puo' avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilita' gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarita' del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e successive modificazioni.
2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto puo' essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni gia' eseguite.
3. Il sub-vettore non puo' a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto e' nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni gia' eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso gia' previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, e' tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilita' connessi alla verifica della regolarita', rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e successive modificazioni.
4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di piu' partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, e' concessa la facolta' di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o piu' sub-vettori dopo ogni rottura di carico))

Art. 7 - Responsabilita' del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce

Responsabilita' del vettore, del committente del caricatore e del
proprietario della merce 1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore e' tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attivita' di autotrasporto, le sanzioni di cui all' articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298 , si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell' articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell' articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni.
3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale e' stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonche' il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell' articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, qualora le modalita' di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilita', nei limiti e con le modalita' fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.
4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui e' stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocita' di cui all' articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilita' delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui e' stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresi' applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.
5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente, o un suo delegato alla compilazione, riporta sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'articolo 7-bis, comma 1, il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori ovvero allega alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, al committente e' applicata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis, comma 4.
6. Ai fini dell'accertamento della responsabilita' di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:
a) articolo 61 (sagoma limite);
b) articolo 62 (massa limite);
c) articolo 142 (limiti di velocita);
d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).
7. Il caricatore e' in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo. ((7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali e' richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, e' disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonche' il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall' articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e successive modificazioni))

Art. 7-bis

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 ))

Art. 7-ter

(( (Disposizioni in materia di azione diretta)
1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore)) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 6 luglio 2010, n. 103 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2010, n. 127 , ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 8

(( (Procedura di accertamento della responsabilita') )) (( 1. L'accertamento della responsabilita' dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, puo' essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorita' competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell'articolo 7-bis.
2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorita' competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.
3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorita' competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilita' dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste.
4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato))

Art. 9 - Usi e consuetudini per i contratti non scritti

Usi e consuetudini per i contratti non scritti 1. Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Ai fini dell'aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cui al comma 1 allo stato esistenti, l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto, istituito presso la Consulta generale per l'autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, sono desunti gli usi e consuetudini e li trasmette alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. In sede di prima applicazione, l'Osservatorio provvede ad elaborare gli elementi necessari ai fini di cui al comma 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'ulteriore aggiornamento degli usi e consuetudini e' effettuato con cadenza annuale, mediante la procedura di cui al comma 2.

Art. 10 - Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate

Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate 1. All' articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621 , e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.
La previsione di cui al comma precedente non e' derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalita' previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non puo' avvalersi della limitazione della responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.".
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 1696, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1696 (Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria). - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcolano secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'art. 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621 , e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.
La previsione di cui al comma precedente non e' derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalita' previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non puo' avvalersi della limitazione della responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.».

Art. 11 - Certificazione di qualita' per specifiche categorie di trasporto

Certificazione di qualita' per specifiche categorie di trasporto 1. L'adozione di sistemi di certificazione di qualita' da parte dei
vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, e' effettuata, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale degli stessi vettori ed ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione, allo scopo di offrire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitivita'.
2. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci su strada di cui al comma 1, laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto di trasporto con vettore in possesso di specifica certificazione di qualita' rilasciata conformemente a quanto previsto al comma 3.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le altre amministrazioni interessate, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti modalita' e tempi per l'adozione di sistemi di certificazione di qualita', nei limiti di quanto previsto al comma 1.

Art. 11-bis - (Imballaggi e unita' di movimentazione)

(Imballaggi e unita' di movimentazione) 1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unita' per la sua movimentazione ((per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni in favore del vettore, il vettore medesimo)) , al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non e' tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unita' di movimentazione utilizzate.
2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unita' di movimentazione, il vettore non e' responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unita' di movimentazione di numero o di qualita' inferiore rispetto a quelle con cui e' stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
3. Per l'esercizio dell'attivita' di commercio di tutte le unita' di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
4. Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale.

Art. 12 - Controllo della regolarita' amministrativa di circolazione

Controllo della regolarita' amministrativa di circolazione 1. Ai fini del controllo della regolarita' amministrativa della circolazione, il vettore, all'atto della revisione annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, e' tenuto ad esibire un certificato dal quale risulti la permanenza dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori.
2. Qualora un veicolo entri nella disponibilita' del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell' articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a cio' tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto.
La mancanza di tali documenti accertata dalle autorita' competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all' articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni.
3. Ai fini del presente articolo, e' fatto obbligo al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell'attivita' di autotrasporto, in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.
4. Al fine di favorire il controllo su strada della regolarita' dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto, con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, sentita la Consulta generale per l'autotrasporto, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' stabilito un modello di lista di controllo, al quale gli organi di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, si attengono nell'effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci.
5. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002 . (( In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all' articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente. )) CAPO II Capo II Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di ((cose)) o di passeggeri

Art. 13 - Finalita'

Finalita' 1. Il presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva n. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di ((cose)) e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all' articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 . ((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 14 - (Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti)

(Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti) 1. L'attivita' di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli ((adibiti al trasporto di cose e di passeggeri)) per i quali e' necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE e' subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica disciplinati dal presente Capo.
------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 15

(( (Ambito di applicazione). )) ((1. La qualificazione di cui all'articolo 14 e' richiesta:
a) ai cittadini italiani;
b) ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
c) ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 16

(( (Deroghe). )) (( 1. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti dei veicoli:
a) la cui velocita' massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto e' effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) per i quali e' necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimita' della piu' vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attivita' principale del conducente;
e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all'articolo 14;
g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;
h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attivita', a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attivita' principale del conducente.
2. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze:
a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente;
b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;
c) il trasporto e' occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.
3. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:
a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida e' richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purche' la specifica attivita' di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;
b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformita' alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.
4. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attivita' di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attivita' principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 17

(( (Esenzioni) )) ((1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:
a) gia' titolari, alla data del 9 settembre 2008, di patente di guida italiana di categoria D o DE e di certificato di abilitazione professionale di tipo KD ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria D1, D1E, D o DE;
b) gia' titolari, alla data del 9 settembre 2009, di patente di guida italiana di categoria C o CE ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria C1, C1E, C o CE;
c) gia' titolari, alla data del 9 settembre 2008 ovvero del 9 settembre 2009, di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo equivalente rispettivamente alle categorie D1, D1E, D e DE ovvero C1, C1E, C e CE, a condizione di svolgere l'attivita' di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.)) ((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 18 - (Qualificazione iniziale)

(Qualificazione iniziale) 1. Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all'articolo 19, comma 1, non e' richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, e' necessario il previo possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell' articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.
2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose puo' guidare, a partire da:
a) 18 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
b) 18 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.
3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone puo' guidare, a partire da:
a) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame ((. Il limite di eta' e' ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera per i servizi con la percorrenza ivi indicata, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame)) ;
b) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame ((. Il limite di eta' e' ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame)) ;
c) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame ((. Il limite di eta' e' ridotto a 20 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame. Alle medesime condizioni, il limite di eta' e' ulteriormente ridotto a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri)) ;
d) 23 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.
4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalita' di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di eta' al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.
5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalita' di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di eta' al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.
6. I titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.
(6)
------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 19 - Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazioneiniziale

Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazioneiniziale 1. La carta di qualificazione del conducente e' conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneita'. Le materie del corso sono indicate nell'allegato I, sezione 1; l'esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in relazione ad ogni materia. (6) 2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario e' conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2. (6)
2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato e' conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2-bis. (6)
3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati:
a) dalle autoscuole ovvero dai consorzi di autoscuole, a condizione che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida; b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 5-bis. (6)
4. L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 5-bis. (6)
(( 4-bis. La frequenza del corso di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, di cui al presente articolo, non e' richiesta al titolare di patente militare corrispondente a quelle civili delle categorie C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E. )) 5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che gia' hanno conseguito l'attestato di idoneita' professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' dettata la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui al comma 3, nonche' ai programmi dei corsi ed alle procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. (6)
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005 , introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 20

(( (Formazione periodica). )) (( 1. I conducenti titolari della qualificazione di cui all'articolo 14 hanno l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4.
2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attivita', con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto ambientale della guida.
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base della disciplina dettata con il decreto di cui all'articolo 19, comma 5-bis.
4. Al termine del corso di formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma al conducente la validita' della qualificazione di cui all'articolo 14.)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 21

(( (Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica). )) ((1. I conducenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), che hanno stabilito in Italia la residenza anagrafica ovvero la residenza normale ai sensi dell' articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , nonche' i conducenti cittadini di un paese non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 22 - Codice unionale

Codice unionale 1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente da parte di titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla medesima patente del codice unionale armonizzato "95", secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
2. In corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica. (6)
3. In corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95", se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validita' della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica. (6)
3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione periodica conseguite in Italia ai sensi dell'articolo 21 da conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, del documento "carta di qualificazione del conducente formato card", conforme all'allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento e' rilasciato, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95" e la data di scadenza di validita' della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta. (6)
4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri del-l'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente e' subordinata al possesso della patente di guida in corso di validita'.
6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale di guida per il trasporto di merci mediante:
a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) 1072/2009 , recante il codice unionale armonizzato "95";
b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95". ((PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 10 SETTEMBRE 2021, N. 121 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, N. 156 )) . (6)
6-bis. Gli attestati di conducente che non recano indicazione del codice "95" dell'Unione e che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione a norma dell' articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009 , al fine di certificare la conformita' alle prescrizioni sulla formazione previste dal presente decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.
7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro , comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale del trasporto di persone mediante il possesso di uno dei seguenti titoli:
a) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95";
b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validita' su territorio nazionale a condizione di reciprocita'. (6)
7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticita' di cui all' articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, ed e' consentito conseguire la patente di guida di categoria corrispondente alla patente estera posseduta, al dipendente, in qualita' di autista, da un'impresa avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, ovvero a seguito di qualificazione iniziale o formazione periodica, che:
a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste dall' articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 , e che ha stabilito la propria residenza in Italia, anche oltre il termine di un anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136;
b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste dall' articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 , che scada di validita'. (6)
7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla stessa e' apposto il codice unionale "95", secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, in relazione al tipo di abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi del comma 7-bis, nonche' la data di scadenza della qualificazione iniziale o della formazione periodica coincidente con quella della carta di qualificazione del conducente precedentemente posseduta. (6)
------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Nel capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 , e successive modificazioni, ivi compresi negli allegati che ne costituiscono parte integrante, la parola "merci", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "cose"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 22-bis

(( (Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo). )) (( 1. Lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali avviene mediante la rete elettronica unionale di cui all' articolo 10-bis della direttiva 2003/59/CE . Tramite la rete possono essere scambiate, con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, le informazioni sulle qualificazioni e sui documenti che ne comprovano la titolarita'.
2. L'accesso alla rete e' protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla rete e' consentito esclusivamente alle autorita' competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE . ))

Art. 23 - Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti

Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti 1. La disciplina sanzionatoria prevista dall' articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14, nonche' al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall' articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 .
2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui e' prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attivita' professionale.
3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento e' revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall' articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni. In caso di revoca della patente di guida ((...)) e' revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB. ((6)) -------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 16 gennaio 2012, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Art. 24 - Disposizione finanziaria

Disposizione finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 novembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Scajola, Ministro delle attivita' produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato I

Allegato I
(previsto dall'articolo 19, commi 2 e 2-bis)
REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE
Sezione 1
ELENCO DELLE MATERIE
Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non puo' essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985 , vale a dire al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale.
1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza.
Tutte le patenti di guida.
1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.
((1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento. Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocita' e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilita' (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.)) ((1.3 Obiettivo: capacita' di ottimizzare il consumo di carburante: ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocita' costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonche' conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.)) ((1.3 bis Obiettivo: capacita' di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza: cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l'uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonche' essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non e' piu' possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.)) ((Patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE)) ((1.4 Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilita' e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico; categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.))
Patenti di guida D, D+E.
((1.5 Obiettivo: capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri: calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidita' della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).)) ((1.6 Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilita' e baricentro del veicolo.))
2. Applicazione della normativa.
Tutte le patenti di guida.
((2.1 Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione: durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica.))
Patenti di guida C, C+E.
((2.2 Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci: licenze per l'esercizio dell'attivita', documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.))
Patenti di guida D, D+E, E.
2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone.
Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.
3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica.
Tutte le patenti di guida.
3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.
Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.
3.2. Obiettivo: capacita' di prevenire la criminalita' ed il traffico di clandestini.
Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilita' degli autotrasportatori.
3.3. Obiettivo: capacita' di prevenire i rischi fisici.
Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.
3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneita' fisica e mentale.
Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attivita' lavorativa/riposo.
3.5. Obiettivo: capacita' di valutare le situazioni d'emergenza.
Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione.
Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.
3.6. Obiettivo: capacita' di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda.
Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualita' della prestazione del conducente per l'impresa, pluralita' dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.
Patenti di guida C, C+E.
((3.7 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto alle altre modalita' di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attivita' connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attivita' ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).))
Patenti di guida D, D+E.
((3.8 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto delle persone rispetto ad altre modalita' di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture private), diverse attivita' connesse all'autotrasporto di persone, sensibilizzazione verso la disabilita', attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.))
Sezione 2
FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA
DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2
La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame ((stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE) ) .
((Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati.
Ogni aspirante conducente puo' effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualita', affinche' sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.)) ((Parte della formazione puo' essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo, nel contempo, che siano mantenute la qualita' elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare nel modo piu' efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attivita' di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attivita' di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio .))
Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 4, la durata della qualificazione iniziale e' di 70 ore, di cui 5 ore di guida individuale.
A formazione conclusa, il conducente dovra' sostenere ((un esame scritto)) , che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.
Sezione 2-bis
FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE
OBBLIGATORIA ACCELERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2-BIS
Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame ((tabiliti dalla direttiva 2006/126/CE) ) .
((Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati.
Ogni aspirante conducente puo' effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualita', affinche' sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.)) ((Parte della formazione puo' essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualita' elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare nel modo piu' efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attivita' di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attivita' di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio .))
Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 3, la durata della qualificazione iniziale accelerata e' di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.
A formazione conclusa, il conducente deve sostenere ((un esame scritto)) che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.
((Sezione 3
OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA
I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un soggetto autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata prescritta per tali corsi e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi.
I corsi sono suddivisi in cinque moduli di sette ore ciascuno e, nell'ambito di ogni modulo, sono consentite due ore di lezione con sistema e-learning, secondo procedure individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di controllo.
Il programma del corso di formazione periodica integrale consta di 35 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una parte specialistica dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):
a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, e' la seguente:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida;
a.2) conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione stradale e responsabilita' del conducente;
a.3) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo svolgimento dell'attivita' professionale e benessere psicofisico dei conducenti;
b) la parte specialistica del programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e' la seguente:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente, specificita' dei trasporti nazionali ed internazionali di cose;
b.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di cose;
c) la parte specialistica di programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e' la seguente:
c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilita' sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011 ; specificita' dei trasporti nazionali ed internazionali di persone;
c.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di persone.
Con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attivita' di formazione specifiche gia' svolte prescritte da altre normative dell'Unione come equivalenti al massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose, le attivita' di formazione riguardanti il trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto delle persone, le attivita' di formazione riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 .))
Sezione 4
AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE
E DELLA FORMAZIONE PERIODICA
1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione periodica sono tenuti esclusivamente da:
a) dalle autoscuole di cui all' articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e' concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terra' conto di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003 .
------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Allegato II

Allegato II
(previsto dall'articolo 22, comma 3-bis) (6)
((REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE))
1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche della carta destinate a garantire la loro conformita' alle norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.
2. La carta si compone di due facciate:
La facciata 1 contiene:
a) la dicitura "carta di qualificazione del conducente" stampata in caratteri di grandi dimensioni;
b) la menzione "Repubblica italiana";
c) la sigla distintiva dell'Italia: "I", stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
d) le informazioni specifiche della carta, numerate come segue:
1. cognome del titolare;
2. nome del titolare;
3. data e luogo di nascita del titolare;
4.a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) designazione dell'autorita' che rilascia la carta (puo' essere stampata sulla facciata 2);
d) numero diverso da quello della patente di guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa);
5. a) numero della patente;
b) numero di serie;
6. fotografia del titolare;
7. firma del titolare;
8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa);
((9. categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;)) ((e) la dicitura "modello dell'Unione europea" e la dicitura "carta di qualificazione del conducente" nelle altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:
tarjeta de cualificacion del conductor
карта за квалификация на водача
Osvědčeni' profesni' způsobilosti řidiče
chaufføruddannelsesbevis
Fahrerqualifizierungsnachweis
juhi ametipädevuse kaart
δελτίο επιμόρφωσης οδηγού
driver qualification card
carte de qualification de conducteur
carta cailiochta tiomana
kvalifikacijska kartica vozača
carta di qualificazione del conducente
vadītāja kvalifikācijas apliecība
vairuotojo kvalifikacinė kortelė
gepjarművezetői kepesitesi igazolvany
karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq
kwalificatiekaart bestuurder
karta kwalifikacji kierowcy
carta de qualificação do motorista
Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto
preukaz o kvalifikacii vodiča
kartica o usposobljenosti voznika
kuljettajan ammattipätevyyskortti
yrkeskompetensbevis för förare)) .
La facciata 2 contiene:
a) le categorie ((...)) di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
((10. il codice armonizzato dell'Unione, "95", di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE ;))
11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia la carta per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa).
Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovra' essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente;
b) una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5a), 5b) e 10].
3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati.
I diversi elementi costitutivi della carta sono volti ad evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi tentativo in tal senso. Il livello di sicurezza della carta e' comparabile a quello della patente di guida.
4. Disposizioni particolari.
Previa consultazione della commissione, gli e' possibile aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a barre non puo' contenere informazioni diverse da quelle che gia' figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del conducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.
((MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE))
Parte di provvedimento in formato grafico
((10)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto." ------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 50 ha disposto (con l'art. 8, comma 2, lettera e)) che nel presente allegato "sulla facciata 2 del modello, il punto 10 «codice comunitario» e' sostituito da «codice dell'Unione»".
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