Monitoring Gesetzessammlung

097G0005

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

097G0005

Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. (LEGGE 31 dicembre 1996 n. 676)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 23/1/1997 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

(Delega per l'emanazione di disposizioni integrative
della legislazione in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificare le modalita' di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto dei principi contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla durata della loro conservazione ed alle garanzie adeguate prescritte dalla normativa comunitaria riguardo ai dati raccolti per scopi diversi da quelli statistici, storici o scientifici e successivamente conservati per tali, diverse, finalita';
b) garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori di attivita', nel rispetto dei criteri direttivi e dei principi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa:
1) n. R. (81)1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e successive modificazioni;
2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini di direct marketing; ((3))
3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di sicurezza sociale; ((3))
4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per finalita' di lavoro; ((3))
5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati personali utilizzati per finalita' di pagamento e di altre operazioni connesse; ((3))
6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici; ((3))
7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici;
c) razionalizzare il trattamento economico del personale del Garante per la protezione dei dati personali in relazione a quello previsto dall'ordinamento per ogni altra Autorita' di garanzia secondo il tendenziale criterio dell'uniformita' a parita' di responsabilita' costituzionale; ((3)) d) individuare i presupposti per l'attribuzione di un numero di identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per il trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse, nonche' per il collegamento con altri dati, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri di identificazione personale connessi a dati di carattere sensibile o idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale ; ((3)) e) stabilire le modalita' e i termini per l'aggiornamento, per la rettificazione e per le altre modificazioni dei dati effettuati in conseguenza dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali , quando i dati personali sono riprodotti su disco ottico; ((3)) f) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, con particolare riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati diversi da quelli sensibili e da quellidi cui all' articolo 686 del codice di procedura penale , ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti da individuare preventivamente che, in ragione delle relative modalita' o della natura dei dati personali, non presentino rischi di un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilita' delle altre disposizioni di legge;
g) prevedere forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle piccole imprese e di coloro che esercitano imprese artigiane;
h) estendere l'applicazione delle disposizioni relative al trattamento dei dati da parte di chi esercita la professione di giornalista, ad eccezione delle disposizioni concernenti i dati sensibili, ai soggetti che esercitano con carattere di continuita' l'attivita' di pubblicista o di praticante giornalista iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 ;
i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i principi desumibili dalla medesima legislazione, sulla base dei seguenti criteri:
1) pieno recepimento dei principi medesimi;
2) rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98 , nonche' della normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. (87) 15, adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa;
3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici titolari dei trattamenti esclusi, nonche' dei medesimi trattamenti;
4) introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla specificita' degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito pubblico;
5) particolare considerazione per trattamenti di dati che implichino maggiori rischi di un danno all'interessato;
6) specificazione delle modalita' attraverso le quali si svolge il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono ai suddetti trattamenti in ambito pubblico; ((3)) l) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica giuridica e le modalita' di collegamento, per l'autorita' giudiziaria e per l'autorita' di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione; ((3)) m) mantenere il raccordo tra le attivita' del Garante per la protezione dei dati personali e quelle dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , e successive modificazioni, nonche' l'armonizzazione dello stato giuridico del relativo personale;
n) stabilire le modalita' applicative della legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica, individuando i titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza privata, nonche' i compiti del gestore anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale; ((3)) o) individuare i casi in cui, all'atto della comunicazione o della diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 ottobre 1998, n. 344 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676 , e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 luglio 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 24 marzo 2001, n. 127 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c), d), e), i), l), n), ed o), e all' articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676 , e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge."

Art. 2

(Delega per l'emanazione di disposizioni correttive della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei principi e della impostazione sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e nelle materie di sua competenza l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i principi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 ottobre 1998, n. 344 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676 , e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 luglio 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 24 marzo 2001, n. 127 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c), d), e), i), l), n), ed o), e all' articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676 , e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge."

Art. 3

(Esercizio della delega).
I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono adottati ai sensi dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare Data a Roma, addi' 31 dicembre 1996. SCALFA RO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Flick, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli, Flick Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
"Art 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi addottati dal Governo ai sensi dell' articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo, puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificatamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht