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093G0624

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

093G0624

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego. (DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1993 n. 546)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 13/01/1994 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visti i decreti legislativi 19 luglio 1993, n. 247, e 10 novembre 1993, n. 470 , recanti disposizioni correttive al citato decreto legislativo n. 29 del 1993 ; Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto ulteriori disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e' modificato ai sensi dei seguenti articoli.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 39 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 5 dell'art. 2 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la riorganizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) prevede che: "Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993".
Nota all' art. 1:
- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".

Art. 2

1. L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Fonti ). - 1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo disposizioni di legge e di regolamento ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti di organizzazione.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal presente decreto per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.
2- bis. Nelle materie non soggette a riserva di legge ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , eventuali norme di legge, intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo, cessano di avere efficacia, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario, dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto collettivo.
3. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 49, comma 2.
4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287 .
5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all' articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168 , tenuto conto dei principi di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e':
"Art. 2.
a)-b) (omissis);
c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilita' del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi;
3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
6) la garanzia della liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;".
- Si riporta il testo dell' art. 2 della legge n. 72/1985 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2 , recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e del personale ad essi collegato):
"Art. 2. - A partire dal 1 luglio 1985 ed in attesa della riforma della dirigenza dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, le misure e la disciplina del trattamento economico, ivi compresa quella relativa all'inquadramento economico nei livelli retributivi dei dirigenti dello Stato, si applicano ai dirigenti di cui all' art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , secondo i rispettivi livello di raffronto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 e ferma restando in ogni caso la dipendenza dagli enti di appartenenza.
A partire dalla stessa data sono estese le norme di stato giuridico con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli da 1 a 20 , 24 e 25 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che, per quanto riguarda l'accesso alla qualifica di dirigente, la disciplina prevista nella legge 10 luglio 1984, n. 301 . Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al successivo comma saranno emanate norme volte a consentire, in sede di prima applicazione della presente legge, agli appartenenti alla ex carriera direttiva di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo ai sensi dell' art. 1, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301 .
Con norma regolamentare da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettati, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, i criteri intesi ad armonizzare la nuova disciplina a quella preesistente ed alle esigenze degli enti e degli utenti, tenendo presente che occorrera' procedere comunque al contenimento del numero dei posti dirigenziali e che in ogni caso la nomina dei dirigenti generali, a partire dalla data di cui al primo comma, avverra' con le modalita' di cui agli articoli 16 e 25 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 , su proposta dei consigli di amministrazione dei competenti enti".
- Si riporta il testo dell' art. 1 del D.L.C.P.S. n. 691/1947 (Istituzione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio):
"Art. 1. - E' istituito un "Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio", al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.
Il Comitato e' composto del Ministro per il tesoro, che lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero.
Si applicano, quanto alle competenze, alle facolta' e alle funzioni del Comitato interministeriale, le norme del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 , convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 , e successive modificazioni".
- La legge n. 281/1985 reca: "Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle societa' con azioni quotate in borsa, delle societa' per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE n. 72/279 , 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori immobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio".
- La legge n. 287/1990 reca: "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato".
- Si riporta l' art. 33 della Costituzione :
"Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi stabiliti dalle leggi dello Stato".
- Gli articoli 6 e seguenti della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) concernono l'autonomia delle universita' e degli enti di ricerca, l'organizzazione del Ministero dell'universita'.
- L' art. 2, comma 1, della legge n. 421/1992 tratta della razionalizzazione, revisione e disciplina in materia di pubblico impiego.

Art. 3

1. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Potere di organizzazione ). - 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare la economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile , delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, esse operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
2. Gli atti relativi alla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti individuali di lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' gli atti relativi al conseguente rapporto in atto non sono soggetti al controllo di legittimita' della Corte dei conti e degli altri organi di controllo esterno.
3. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti gli atti normativi e gli atti generali, compresi quelli di programmazione e di organizzazione, adottati nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri da 1) a 7), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 . Sono altresi' soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, i provvedimenti amministrativi emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti aventi ad oggetto il conferimento di funzioni ed incarichi di dirigente generale e gli atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo".
Note all'art. 3:
- Per il riferimento all'art. 2, comma 1, lettera c), numeri da 1) a 7) della legge n. 421/1992 , vedi nota all'art. 2.

Art. 4

1. L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche ). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.
2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato.
3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.
4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.
5. L' articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto.
6. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
7. Per il personale delle universita', degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'universita', dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita', osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".
Nota all'art. 4:
- Si riportano i testi degli articoli 5, comma 3, e 16 del D.Lgs. n. 503/1992 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell' art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
"Art. 5.
1-2 (Omissis).
3. Per la cessazione dal servizio del personale degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per essi previsti".
"Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai limiti di eta' per il pensionamento di cui al presente articolo".

Art. 5

1. L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Gestione delle risorse umane ). - 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 .
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".
Nota all' art. 5:
- La legge n. 266/1991 reca: "Legge quadro sul volontariato".

Art. 6

1. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Selezione del personale ). - 1. I procedimenti di selezione per l'accesso e per la progressione del personale nei pubblici uffici sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:
a) concentrazione e rapidita' dei tempi e modi di svolgimento;
b) unicita' della selezione per identiche qualifiche e professionalita' pur se di amministrazioni ed enti diversi;
c) decentramento, ove opportuno, dei procedimenti di selezione;
d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'ammini strazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
e) adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti a ridurre la discrezionalita' della valutazione e ad accelerare le pro- cedure, comprese quelle di preselezione".

Art. 7

1. L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 , individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'articolo 31, uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario".
Note all' art. 7:
- La legge n. 241/1990 recita: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Il capo III della predetta legge n. 241/1990 tratta della partecipazione procedimento amministrativo.

Art. 8

1. L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:
a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilita' dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.
2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.
3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri".

Art. 9

1. L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Funzioni di direzione dei dirigenti generali). - 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 3:
a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;
b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione e' attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'articolo 10;
e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'articolo 2, comma 2;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;
g) coordinano le attivita' dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
h) verificano e controllano le attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
l) propongono l'adozione delle misure di cui all'articolo 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti".
Nota all'art. 9:
- Per i riferimenti alla legge n. 241/1990 vedi nota all'art. 7.

Art. 10

1. L'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Funzioni di direzione del dirigente). - 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 3:
a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;
b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico- statistici e del relativo personale;
c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonche' dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;
d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttivita' dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'articolo 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita';
e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;
h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.
2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera a), provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed e' sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresi' funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realta' territoriale, fatto salvo il disposto di cui all' articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , nonche' all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'articolo 10".
Note all'art. 10:
- Per i riferimenti alla legge n. 241/1990 vedi nota all'art. 7.
- Si riporta il testo dell' art. 36 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonome locali):
"Art. 36 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia). - 01. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
1. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando non e' previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamento e sovrintendono altresi' all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
3. Il sindaco e' inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonche' gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
5-bis. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48.
5-ter. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della presente legge, nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
6. Prima di assumere le funzioni il sindaco e il presidente della provincia prestano giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
7. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra".

Art. 11

1. L'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata.
Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale.
3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.
4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definita con regolamento, ai sensi dell'articolo 6.
5. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore".

Art. 12

1. L'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Nomina dei dirigenti generali). - 1. Nei limiti delle disponibilita' di organico delle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 15, comma 1, la nomina a dirigente generale e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a favore di soggetti dotati di professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere, con qualifica di dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni ed enti. La nomina puo', altresi', essere disposta in favore di esperti di particolare qualificazione in possesso di requisiti da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, ovvero di persone che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o dai settori della ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e Avvocatura dello Stato.
2. Nei limiti delle disponibilita' di organico, possono essere, altresi', conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale personale si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilita' e di incompatibilita', nonche' il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello e un'indennita' determinata dal Consiglio dei Ministri.
3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali".

Art. 13

1. L'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni ed enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Per i dirigenti generali, nonche' per il personale con qualifica dirigenziale indicato all'articolo 2, comma 4, la retribuzione e' determinata ai sensi dell' articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216 ".
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' art. 2, commi 5 e 7 della legge n. 216/1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 , recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici):
"Art. 2.
1-4 (Omissis).
5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalita' previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente.
6 (Omissis).
7. Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle procedure previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono superare gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilita' economiche generali definite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale".

Art. 14

1. La rubrica ed i commi 1 e 2 dell'articolo 26 sono sostituiti come segue:
"Art. 26 (Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale).
- 1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalita' prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo gia' appartenente alle posizioni funzionali di decimo ed undicesimo livello e' inquadrato nella qualifica di dirigente di cui all'articolo 15 del presente decreto, articolata, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale di cui all'articolo 46, in due fasce economiche corrispondenti al trattamento economico in godimento, rispettivamente, dei livelli decimo e undicesimo.
2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, e' altresi' inquadrato nella qualifica di dirigente di cui al comma 2 anche il personale gia' ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello dei medesimi ruoli, il quale mantiene il trattamento economico in godimento.
2-ter. Il personale di cui al comma 2-bis, in possesso dell'anzianita' di cinque anni nella posizione medesima, puo' partecipare a concorsi, disciplinati dall' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, per il conseguimento della fascia economica gia' corrispondente al decimo livello, in relazione alla disponibilita' di posti vacanti in tale fascia.
2-quater. Con il regolamento di cui all' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2- ter.
2-quinquies. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui agli articoli 19, 22, 30 e 31 del presente capo, determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni, a parita' di struttura organizzativa, dei dirigenti di piu' elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario".
2. All'articolo 26, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione dei lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinando le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Si riportano i testi degli articoli 3 e 18, comma 1 del decreto legislativo n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ):
"Art. 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie locali).
- 1. L'unita' sanitaria locale e' azienda e si configura come ente strumentale della regione, dotato di personalita' giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunita' locali.
2. L'unita' sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di cui all'art. 1 nel proprio ambito territoriale.
3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di attivita' o servizi socio-assistenziali per conto degli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con contabilita' separata. L'unita' sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilita' finanziarie.
4. Sono organi dell'unita' sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale e' coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari nonche' dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformita' alla normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma.
5. Le regioni disciplinano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito della propria competenza le modalita' organizzative e di funzionamento delle unita' sanitarie locali prevedendo tra l'altro, sentite le province interessate:
a) la riduzione delle unita' sanitarie locali, preved- endo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia.
In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed alla densita' e distribuzione della popolazione, la regione puo' prevedere ambiti territoriali di estensione diversa;
b) l'articolazione delle unita' sanitarie locali in distretti;
c) i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unita' sanitarie locali e unita' socio-sanitarie locali;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali;
e) le modalita' di vigilanza e controllo sulle unita' sanitarie locali;
f) e' fatto divieto alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:
1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio competenza, al netto delle partite di giro;
2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario regionale di parte corrente di competenza.
6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza dell'unita' sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Il direttore generale e' nominato, previo specifico avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta medesima, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanita' di cui al comma 10. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unita' sanitaria locale. Scaduto tale termine, qualora il presidente della giunta regionale non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale e' effettuata dal Ministro della sanita' con proprio decreto.
L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario e' a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali. Il direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformita' dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le rela- tive funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per eta'.
Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, il presidente della giunta della regione, su conforme delibera della giunta, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanita'.
7. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono assunti con provvedimento motivato del direttore generale. Al rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 6. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Per gravi motivi, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato. Il direttore sanitario e' un medico in possesso della idoneita' nazionale di cui all'art. 17 che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo e' un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unita' sanitaria locale e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Le regioni disciplinano le funzioni del coordinatore dei servizi sociali in analogia alle disposizioni previste per i direttori sanitario e amministrativo. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio di direzione.
8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio.
Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonche' dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto.
9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non e' eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unita' sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non puo' esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unita' sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale e' incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunita' montana, di membro del Parlamento, nonche' con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale, con le unita' sanitarie locali o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attivita' concorrenziali con le stesse. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi e ai direttori sanitari.
10. Il Ministero della sanita' cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco e' predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale della Direzione generale del Ministero della sanita' che cura la tenuta dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanita' e due dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal presidente della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati con le stesse modalita' previste per la commissione nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la Provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validita' limitata ai territori provinciale e regionale. La commissione provvede alla costituzione ed l'aggiornamento dell'elenco secondo principi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attivita' professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due amni precedenti a quello dell'iscrizione.
11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale ;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall' art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , e dall' art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata.
12. Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo dell'unita' sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.
Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unita' sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero - nonche' una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e' assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresi' sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da intendersi favorevole ove non formulato entro dieci giorni dalla richiesta. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.
13. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed e' composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli circoscrizionali. Il predetto collegio e' integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno designato dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, per le unita' sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi. I revisori, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall' art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 .
Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o piu' componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di piu' di due componenti dovra' procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, il Ministro della sanita', su segnalazione del commissario del Governo, provvede a costituirlo in via straordinaria con due funzionari designati dal Ministro del tesoro e un funzionario designato dal predetto commissario del Governo. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.
L'indennita' annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori e' fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unita' sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennita' fissata per gli altri componenti. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e puo' chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'unita' sanitaria locale. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale non co- incide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non piu' di sette componenti nominati dalla stessa conferenza.
Dette funzioni non sono delegabili".
"Art. 18 (Norme finali e transitorie). - 1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme emanate in applicazione dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , in quanto applicabili, prevedendo:
i requisiti specifici, compresi i limiti di eta', per l'ammissione;
i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
le prove di esame;
la composizione delle commissioni esaminatrici;
le procedure concorsuali;
le modalita' di nomina dei vincitori;
le modalita' ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei".

Art. 15

1. L'articolo 28 e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalita' tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi e' necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresi' ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea e di eta' non superiore a trentacinque anni.
Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di eta' e' elevato a quarantacinque anni.
4. Il corso ha durata massima di due anni ed e' seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero maggiorato, rispetto ai posti messi a concorso, di una percentuale pari alla meta' di quella stabilita ai sensi del comma 3. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale, limitato ai soli posti messi a concorso.
5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste rimborsati alla Scuola superiore.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, per entrambe le modalita' di accesso:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso.
b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indi'ce i concorsi per esame;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni;
e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso e le relative modalita' di rimborso di cui al comma 5.
7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco.
9. Nella prima applicazione del presente decreto e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la meta' dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2 e' attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.
Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato un'anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 . Per lo stesso periodo, al personale del Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel comma 4 dell'articolo 2, continua ad applicarsi l' articolo 1- bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19 ".
Note all'art. 15:
- Si riportano i testi degli articoli 60 e 61 del D.P.R.
n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo):
"Art. 60 (Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive). - I ruoli organici delle carriere direttive, amministrative e tecniche, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono modificati come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I:
i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi;
le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento e' stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, in attivita' di servizio e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione. o equiparata, o se piu' favorevole, del numero degli impiegati con tale qualifica in attivita' di servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di organico previsti per le corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente;
b) il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento e' stabilito, rispettivamente, in misura pari alla meta' della dotazione organica complessiva rideterminata ai sensi della precedente lettera a);
c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione. o equiparate, in ragione di un terzo delle future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di cui all'art. 65.
Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente, riordinate ai sensi del titolo II, sono rideteminate con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) la dotazione organica complessiva e' pari a quella prevista dalle vigenti disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto anche conto delle variazioni apportate in conseguenza del riordinamento delle carriere ex speciali, ridotta dei posti istituiti con il presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;
2) la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata e' pari ad un quarto della dotazione organica complessiva di cui al precedente punto 1); la dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore di sezione e consigliere, o equiparate, e' pari ai restanti posti;
3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal precedente primo comma per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata.
Ai fini di quanto previsto all' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , i dirigenti precedono i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparato".
"Art. 61 (Trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento). - Gli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nella corrispondente carriera dei dirigenti ai sensi del precedente art. 59 conservano nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica rivestita e l'anzianita' di carriera e di qualifica possedute. La promozione ad ispettore generale, o qualifiche equiparate, resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.
Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, e' stabilito con effetto dal 1 luglio 1972, in misura pari a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianita' di qualifica. Le indennita', i proventi ed i compensi indicati nel primo comma dell'art. 50 continuano ad essere corrisposti in conformita' delle vigenti disposizioni.
Il trattamento giuridico ed economico previsto dai precedenti commi e' esteso agli impiegati che accederanno al ruolo ad esaurimento successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 65".
- Si riporta l' art. 15 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
"Art. 15 (Funzionari direttivi). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 , in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della ex categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 , e' esteso ad personam, e sulla base delle anzianita' di servizio a ciascuno gia' riconosciute e non riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all' art. 61 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modifiche e integrazioni.
2. In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva dell'ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennita' per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l'ammontare delle predette indennita' sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilita' e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attivita' ispettive di particolare complessita', nonche' a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennita' di cui al presente comma".
- Si riporta l' art. 1- bis del D.L. n. 858/1984 , convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19 (Norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato):
"Art. 1-bis. - 1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali iniziali dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121 , e relativi decreti di attuazione, avviene mediante corso di formazione dirigenziale della durata di tre mesi con esame finale, al quale e' ammesso il personale direttivo con qualifica apicale ovvero in possesso dell'anzianita' di nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel rispettivo ruolo di appartenenza.
2. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegne mediante scrutinio per merito comparativo.
3. La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso.
4. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per il conferimento di posti disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 16

1. L'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Procedimento per l'attuazione della mobilita'). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo le modalita' di cui all'articolo 10, nonche', per quanto riguarda la mobilita' fra le regioni, sulla base di preventive intese con le amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati:
a) i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione della mobilita' volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilita' e per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilita' d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall' articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ;
b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'articolo 33;
c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilita' ed i nuovi accessi;
d) le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalita' di cui all'articolo 10.
2. In ogni caso dovra' essere osservato il seguente ordine di priorita':
a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;
b) trasferimento a domanda a posto vacante, dando priorita' al personale in esubero;
c) trasferimento d'ufficio di personale in esubero a posto vacante;
d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente comma.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto di particolari categorie di personale o di amministrazioni pubbliche che, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 20, comma 10, presentano carattere di specialita' sulla base di specifiche disposizioni di legge. In particolare saranno disciplinati, tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, i criteri e le modalita' per la mobilita' del personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero della sanita'. Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionali si terra' conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti economici del personale con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene altresi' conto delle particolari caratteristiche del personale dell'universita' e degli enti pubblici di ricerca.
4. Per l'attuazione della mobilita' esterna alle singole amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilita'.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di mobilita'.
6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale assunto dagli enti locali a seguito della mobilita' volontaria e d'ufficio avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428 , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991, n. 191 , e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1992, n. 473 . Il regime pensionistico del personale assoggettato a mobilita' e' disciplinato dall' articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , e dal relativo regolamento attuativo.
7. Al personale del comparto scuola si applica l' articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 , e a quello degli enti locali le disposizioni del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 .
8. La mobilita' dei pubblici dipendenti puo' essere realizzata, ferme restando le norme vigenti in tema di mobilita' volontaria e di ufficio, anche mediante accordi di mobilita' tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori interessati".
Note all'art. 16:
- Per il riferimento all' art. 17 della legge n. 400/1988 vedi nota all'art. 14.
- Si riporta il testo dell' art. 5 della legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):
"Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilita' deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianita';
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilita', l'impresa e' tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 . L'impresa non puo' altresi' collocare in mobilita' una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione.
3. Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, e' inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed e' annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso puo' essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidita' si applica l' art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni.
4. Per ciascun lavoratore posto in mobilita l'impresa e' tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all' art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilita' spettante al lavoratore.
Tale somma e' ridotta alla meta' quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.
5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), non e' tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilita' in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro.
6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilita' dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all'art. 1, comma 2, nell'unita' produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa e' tenuta a versare ai sensi del comma 4 del presente articolo e' aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464 ".
- Per il riferimento al D.Lgs. n. 502/1992 vedi nota all'art. 14.
- Il D.P.C.M. n. 428/1989 reca: "Regolamento concernente il trasferimento dei fondi agli enti destinatari del personale in mobilita'".
- Il D.P.C.M. n. 191/1991 reca: "Regolamento disciplinante i criteri per la mobilita' d'ufficio dei dipendenti in esubero degli enti locali dissestati".
- Il D.P.C.M. n. 473/1992 reca: "Regolamento recante la disciplina trasferimento agli enti locali dei fondi relativi di dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato trasferiti con le modalita' del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 ".
- Si riporta il testo dell' art. 6 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego):
"Art. 6. - 1. Il personale interessato ai processi di mobilita' previsti dalla presente legge e' iscritto al re- gime pensionistico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione, con facolta' di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonche' degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.
2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all' art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 .
3. Il personale iscritto ad un fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianita' fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Questa ultimo trasferisce al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti.
L'iscrizione e' consentita o conservata anche nel caso di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a seguito di nomina, senza soluzione di continuita', dei servizi prestati.
4. L'indennita' di anzianita' o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilita', considerando la complessiva anzianita' utile ai fini dell'indennita' di anzianita' o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento.
5. Con regolamento da emanarsi con decreto del presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo".
Il regolamento di attuazione della legge soprarichiamata e' contenuto nel D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104 .
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 8, del D.Lgs n. 35/1993 (Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ):
"Art. 3.
(Omissis).
8. Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle disposizioni di carattere generale in materia di mobilita' dei dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , che comunque restano confermate per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3".
- Il D.L. n. 8/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/1993 reca: "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica".

Art. 17

1. L'articolo 36 e' sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Assunzioni). - 1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:
a) per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalita' richiesta;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e profili per le quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalita';
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482 .
2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', la tempestivita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.
3. Con le medesime procedure e modalita' di cui ai commi 1 e 2 viene reclutato il personale a tempo parziale, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 , e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127 .
4. Salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per prestazioni superiori a tre mesi. La disposizione non si applica al personale della scuola, delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca e di sperimentazione, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle Forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui all' articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , nonche' al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari. Le assunzioni anche in forma di contratti d'opera, effettuate in violazione del divieto, determinano responsabilita' personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto".
Note all'art. 17:
- Le categorie protette di cui al titolo I della legge n. 482/1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sono le seguenti: invalidi di guerra, militari e civili; invalidi per servizio; invalidi del lavoro; invalidi civili, ciechi, sordomuti; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; ex tubercolitici, profughi.
- Il D.P.C.M. n. 117/1989 reca: "Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale".
- Il D.P.C.M. n. 127/1989 , reca: "Costituzione di rapporti lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego".
- Si riporta il testo dell' art. 24 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro):
"Art. 24 (Istituzione delle agenzie per l'impiego). - 1.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni interessate, e' istituita in ogni regione l'agenzia per l'impiego. Essa operando in coordinamento con gli osservatori nazionali e regionali del lavoro, nonche' con i servizi preposti all'orientamento e alla formazione professionale, svolge ogni attivita' utile al fine di:
a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;
c) favorire l'impiego dei soggetti piu' deboli nel mercato del lavoro;
d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego ed ai competenti organi della regione proposte e programmi di politica attiva del lavoro, anche al fine di armonizzare gli interventi dello Stato e della regione in materia.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa le direttive generali per lo svolgimento dell'attivita' delle agenzie per l'impiego per il coordinamento tra le stesse nonche' della loro attivita' con quella degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'agenzia per l'impiego, nella sua qualita' di organo tecnico progettuale, attua gli indirizzi della commissione regionale, per l'impiego.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con propri decreti, sentite la commissione centrale e quelle regionali per l'impiego, nonche' gli organi di governo delle regioni interessate, determina la struttura ed il funzionamento delle agenzie, ne nomina i direttori e fissa sia il contingente di personale che, su proposta del direttore, potra' essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore e' scelto di norma tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di elevata professionalita' e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro; esso puo' essere scelto anche tra personale estraneo all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti ed e' assunto con contratto di diritto privato a termine rinnovabile.
4. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie.
5. Presso le agenzie puo' essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici anche economici e dalle universita', restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.
6. Per lo svolgimento della sua attivita' l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici.
7. In deroga al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, la commissione regionale e gli organi di govermo della regione interessata, ha facolta' di non procedere alla istituzione della agenzia per l'impiego in quelle regioni in cui si ritengano esistenti analoghe strutture, promosse dalle regioni, che siano idonee allo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1.
8. Nella regione Trentino-Alto Adige ai compiti dell'agenzia per l'impiego provvedono con proprie leggi le province autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 18

1. L'articolo 38 e' sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Concorsi unici). - 1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali, e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano mediante ricorso alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici, predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite ulteriori eccezioni al disposto del comma 1 e puo' essere autorizzato lo svolgimento di concorsi da parte di singole amministrazioni.
3. Previe intese anche ai fini della ripartizione degli oneri relativi, le amministrazioni non ricomprese nell'ambito di applicazione del comma 1 possono bandire concorsi unici".

Art. 19

1. L'articolo 42 e' sostituito dal seguente:
"Art. 42 (Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap). - 1. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all' articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , come integrato dall' articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere.
Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze dell'ordine deceduto nell'espletamento del loro servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 , tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali, promuovono o propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , programmi di assunzioni per portatori di handicap, che comprendano anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le strutture delle amministrazioni medesime realizzati dai servizi di cui all' articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ".
Note all'art. 19:
- Per il riferimento alla legge n. 482/1968 vedi nota n. 17.
- Si riporta il testo dell' art. 19 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):
"Art. 19 (Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio) - 1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacita' lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacita' lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacita' lavorativa e' accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, in- tegrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
- La legge n. 466/1980 reca: "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o azioni terroristiche".
- Si riportano gli articoli 5 e 17 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro):
"Art. 5 (Compiti delle commissioni regionali per l'impiego) - 1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale. i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi: svolgono inoltre i compiti di cui all' art. 3 del decreto- legge 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970. n. 83;
b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilita' per agevolarne l'occupazione in attivita' predeterminate;
c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell' art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464 , concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni. osservati opportuni criteri di proporzionalita';
d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative, con le attivita' di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione;
e) possono stabilire, in deroga all' art. 22 della legge 29 aprile 1949 n. 264 , anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali modalita' diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicita' e modalita' per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione;
f) possono esprimere parere attraverso apposita sottocommissione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe;
g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonche' alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore;
h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed eguaglianza di opportunita' tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parita'.
I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sul motivi delle selezioni".
"Art. 17 (Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego. - 1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 . Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale puo' stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere. i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonche', in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facolta' di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione puo' prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.
2. La convenzione puo' anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facolta' di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attivita' formative.
3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale e' trasmessa per la approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima e' sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.
4. Il nulla osta di avviamento e' rilasciato dalla sezione circoscrizionale.
5. Gli oneri conseguenti all'attivita' formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell' articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ".
- Si riporta il testo dell' art. 17 della legge n. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):
"Art. 17 (Formazione professionale). - 1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m) , e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attivita' specifiche nell'ambito delle attivita' del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacita' ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, e' inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di freguentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'adestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'art. 5 della citata legge n. 845 del 1978 , nonche' da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attivita' di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978 .
4. Agli allievi che abbiano freguentato i corsi di cui al comma 2 e' rilasciato un attestato di freguenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978 , una quota del fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e' destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 20

1. L'articolo 43 e' sostituito dal seguente:
"Art. 43 (Assunzione e sede di prima destinazione). - 1. Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni dell' articolo 7, commi 5 e 6, della legge 22 agosto 1985, n. 444 .
2. Salva la possibilita' dei trasferimenti di ufficio nei casi previsti dalla legge, il personale di cui al comma 1 e' tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilita' di comando o distacco presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta. Non puo' essere inoltre attivato alcun comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza lo consenta espressamente".
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell' art. 7, commi 5 e 6, della legge n. 444/1985 (Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali):
"Art. 7.
1 - 4 (Omissis).
5. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
6. La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovra' avvenire entro il primo mese di servizio".

Art. 21

1. L'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
"Art. 44 (Formazione e lavoro). - 1. Con il regolamento governativo di cui all'articolo 41 sono definite le qualifiche e le modalita' di accesso all'impiego, di giovani da 18 a 32 anni, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro.
2. Durante il biennio di cui al comma 1, i giovani, oltre a espletare le mansioni pertinenti alla propria qualifica, dovranno seguire appositi corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento e avranno diritto a una quota parte della retribuzione iniziale della qualifica stessa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali".

Art. 22

1. L'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"Art. 47 (Rappresentativita' sindacale). - 1. La maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e' definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale.
2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano, anche alle aree di contrattazione di cui all'articolo 46, le disposizioni di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8".
Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo n. 8 del D.P.R. n. 395/1988 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90):
"Art. 8 (Maggiore rappresentativita'). - 1. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93 , a partire dalle trattative successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono criteri di riferimento da utilizzare da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali i seguenti elementi:
a) la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle singole amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale, accertate mediante comunicazione delle stesse amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali a cui le deleghe si riferiscono prima dell'avvio delle trattative di cui all' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dei comparti di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 ;
b) l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti, costituiti negli ambiti dei diversi comparti, di altre consultazioni elettorali per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ovvero per la nomina di soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati, venga conferito potere rappresentativo e negoziale per gli accordi previsti dall' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ;
c) diffusione e consistenza delle strutture organizzative negli ambiti categoriali e territoriali di ciascun comparto di contrattazione valutate sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a).
2. Qualora sorgano divergenze tra i dati di cui al comma 1, rilevati dalle amministrazioni e quelli forniti dalle organizzazioni sindacali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sottoporra' il caso alla valutazione dell'Osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444 ".

Art. 23

1. L'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
"Art. 49 (Trattamento economico). - 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttivita' individuale; b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente; c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri".
Nota all' art. 23:
- Il D.P.R. n. 18/1967 reca: "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri".

Art. 24

1. L'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
"Art. 53 (Interpretazione autentica dei contratti collettivi). - 1.
Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate".

Art. 25

1. L'articolo 57 e' sostituito dal seguente:
"Art. 57 (Attribuzione temporanea di mansioni superiori). - 1. Per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni immediatamente superiori: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della vacanza, salva possibilita' di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre mesi ulteriori della vacanza stessa; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie.
2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, in deroga all' articolo 2103 del codice civile l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.
3. L'assegnazione alle mansioni superiori e' disposta, con le pro- cedure previste dai rispettivi ordinamenti, dal dirigente preposto all'unita' organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato, ferma restando la responsabilita' disciplinare e patrimoniale del dirigente stesso. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell'articolo 56, comma 2.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi di presidenza di istituto secondario e di direzione dei conservatori e delle accademie restano disciplinati dalla legge 14 agosto 1971, n. 821, e dall'articolo 2, terzo comma , del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081 , convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498 .
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 30 giugno 1994.
7. Sono abrogati il decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247, nonche' l'articolo 10, comma 2 , del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 , e sono fatti salvi tutti gli atti connessi al conferimento e allo svolgimento di mansioni superiori adottati ai sensi delle disposizioni stesse".
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell' art. 2103 del codice civile :
"Art. 2103 (Prestazione del lavoro). - Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario e' nullo".
- La legge n. 821/1971 reca: "Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario".
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 3 del R.D.L. 2 dicembre 1935 n. 2081 convertito dalla legge 16 marzo 1936 n. 498 (Aggiornamento della legislazione relativa all'istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico):
"Art. 2 (Omissis).
Con decreto reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le condizioni e le norme rela- tive".
- Il D.Lgs. n. 247/1993 reca: "Disposizioni correttive dell' art. 57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori".
- Si riporta il testo dell' art. 10, comma 2, del D.Lgs.
n. 470/1993 (Disposizioni correttive del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego).
"2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative".

Art. 26

1. Dopo l'articolo 58 e' inserito il seguente:
"Art. 58-bis (Codice di comportamento). - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualita' dei servizi che le dette amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri formula all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni direttive, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto, perche' il codice venga recepito nei contratti, in allegato.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto termine, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno".

Art. 27

1. L'articolo 59 e' sostituito dal seguente:
"Art. 59 (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). - 1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'articolo 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l' articolo 2106 del codice civile e l' articolo 7, commi primo , quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 .
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialita'.
9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ".
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell' art. 2106 del codice civile :
"Art. 2106 (Sanzioni disciplinari). - La inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti puo' dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravita' dell'infrazione".
- Si riportano i testi degli articoli 7, commi 1 , 5 e 8, della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento:
"Art. 7 (Sanzioni disciplinari). - Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse puo' essere applicata ed alle proce- dure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia e' stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Commi dal secondo al quarto (Omissis).
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari piu' gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Commi sesto e settimo (Omissis).
Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione".
- Il titolo IV, capo II del D.P.R. n. 417/1974 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato) tratta delle competenze, provvedimenti cautelari e procedure in materia di disciplina.

Art. 28

1. L'articolo 60 e' sostituito dal seguente:
"Art. 60 (Orario di servizio e orario di lavoro). - 1. L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I e al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza. Sono fatte salve le particolari esigenze dei servizi che richiedano orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana e quelle delle istituzioni scolastiche.
2. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, e' funzionale all'orario di servizio".

Art. 29

1. L'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
"Art. 61 (Pari opportunita'). - 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui alla lettera d) dell'articolo 8;
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignita' di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi.
2. Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Comunita' europea in materia di pari opportunita', sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica".

Art. 30

1. L'articolo 63 e' sostituito dal seguente:
"Art. 63 (Finalita'). - 1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati".
Nota all' art. 30:
- Il D.Lgs. n. 39/1993 reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".

Art. 31

1. L'articolo 64 e' sostituito dal seguente:
"Art. 64 (Rilevazione dei costi). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attivita' e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unita' amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento".

Art. 32

1. L'articolo 65 e' sostituito dal seguente:
"Art. 65 (Controllo del costo del lavoro). - 1. Il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, altresi', un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato ed inviandone contestualmente copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all' articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilita' nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo 73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all' articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 , che i compiti di cui all' articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro".
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell' art. 30 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 30. - I contributi dello Stato di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82 , e successive modificazioni, per il completamento delle cliniche universitarie, ospedali clinicizzati o policlinici universitari, possono essere concessi direttamente agli enti ospedalieri o ai comuni, qualora siano gia' state costituite le unita' sanitarie locali, ove essi provvedano o abbiano provveduto, in base ad idonea convenzione, per conto delle universita', nel proprio ambito alla costruzione delle suddette strutture universitarie.
La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati a concedere i relativi mutui".
- Si riporta il testo dell' art. 3 della legge n. 1037/1939 (Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato):
"Art. 3. - All'ispettorato generale di finanza e' affidato il compito di verificare:
1) che l'effettuazione delle spese proceda in conformita' delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel modo piu' proficuo ai fini dello Stato;
2) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte;
3) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato.
A tali effetti l'ispettorato generale di finanza provvede in conformita' alle disposizioni di volta in volta impartite dal Ministro delle finanze al ragioniere generale dello Stato.
Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all'ispettorato incaricato tutti gli atti e documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti.
L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello Stato, provvede inoltre:
1) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture contabili, nonche' la puntuale resa dei conti;
2) a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti;
3) a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabiliti'a' generale dello Stato;
4) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o societa', da parte dei designati dal Ministro delle finanze, e a riassumerne e coordinarne i risultati.
Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro delle finanze le proposte per le designazioni alle funzioni sindacali e di revisione predette.
I direttori delle ragionerie regionali e quelli delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal Ministro per il tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato".
- Si riporta il testo dell' art. 27, comma 4, della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego): Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate".

Art. 33

1. L'articolo 68 e' sostituito dal seguente:
"Art. 68 (Giurisdizione). - 1. Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con esclusione delle materie di cui ai numeri da 1 a 7 dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 . In ogni caso sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie, attinenti al rapporto di lavoro in corso, in tema di:
a) periodo di prova;
b) diritti patrimoniali di natura retributiva;
c) diritti patrimoniali di natura indennitaria e risarcitoria;
d) progressioni e avanzamenti e mutamenti di qualifica o di livello;
e) applicazione dei criteri previsti dai contratti
collettivi e dagli atti di organizzazione dell'amministrazione in materia di ferie, riposi, orario ordinario e straordinario, turni di lavoro e relativa distribuzione, permessi e aspettative sindacali;
f) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) sospensione ed altre vicende modificative del rapporto di lavoro;
h) trasferimenti individuali e procedure di mobilita';
i) sanzioni disciplinari;
l) risoluzione del rapporto di lavoro;
m) previdenza ed assistenza, con esclusione della materia pensionistica riservata alla Corte dei conti;
n) diritti sindacali, comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e dell'attivita' sindacale, nonche' del diritto di sciopero e violazioni di clausole concernenti i diritti e l'attivita' del sindacato contenute nei contratti collettivi;
o) pari opportunita' e discriminazione nei rapporti di lavoro.
2. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di impiego del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non prima della fase transitoria di cui all'articolo 72. Durante tale periodo resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo; detta giurisdizione resta ferma altresi' per le controversie pendenti dinanzi al giudice amministrativo al termine della predetta fase transitoria.
4. Entro il 30 giugno 1994 la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento del contenzioso, evidenziando le esigenze di riordino della magistratura e dell'Avvocatura dello Stato e ogni altra misura organizzativa eventualmente necessaria".
Nota all'art. 33:
- Per il riferimento ai numeri da 1 a 7 dell'art. 2, lettera c), della legge n. 421/1992 , vedi nota all'art. 2.

Art. 34

1. L'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
"Art. 69 (Tentativo di conciliazione delle controversie individuali). - 1. La domanda giudiziale dinanzi al giudice ordinario relativa alle controversie di cui al comma 1 dell'articolo 68 e' subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione su richiesta rivolta dal dipendente all'amministrazione. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, le parti promuovono il tentativo di conciliazione dinanzi a una commissione di conciliazione istituita presso i comitati di cui all'articolo 33 del presente decreto, nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione e presta servizio il dipendente. La commissione e' composta dal presidente del comitato, o da un suo delegato, che la presiede, da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle amministrazioni interessate, indicati dal presidente del comitato con criteri di rotazione, e da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale. Al procedimento di conciliazione si applicano i termini e le modalita' di cui all' articolo 410 del codice di procedura civile .
2. Del tentativo di conciliazione deve essere redatto processo verbale. Se la conciliazione riesce, il verbale e' dichiarato esecutivo dal pretore ai sensi dell' articolo 411 del codice di procedura civile .
3. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilita' della domanda a norma del comma 1, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per esperire il tentativo di conciliazione".
Nota all'art. 34:
- Si riportano i testi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile :
"Art. 410 (Tentativo facoltativo di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, puo' promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale e' addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e' istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalita' e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.
In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione".
"Art. 411 (Processo verbale di conciliazione). - Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere.
Il processo verbale e' depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione e' depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto".

Art. 35

1. L'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
"Art. 70 (Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato). - 1. Il piu' efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, ed agli articoli 63, 64 e 65 e' realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.
2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, e' oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalita' di cui all' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ".
Nota all'art. 35:
- Si riporta il testo dell' art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazioneprocedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolamente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".

Art. 36

1. L'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
"Art. 72 (Norma transitoria). - 1. Salvo che per le materie di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto.
2. Fino all'adozione di una diversa disciplina contrattuale secondo quanto previsto dal comma 1 in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, per quanto non espressamente modificato dall'articolo 59, continuano ad applicarsi le disposizioni dei capi I e II del titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , nonche' le norme che regolano le corrispondenti materie nelle amministrazioni pubbliche in cui tale decreto non si applica.
3. Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonche' le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione o ente.
4. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
5. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 , fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso".
Note all'art. 36:
- Per i riferimenti di cui all' art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 421/1992 , vedi nota all' art. 2
La legge n. 93/1983 e' la legge quadro sul pubblico impiego.
- Le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo VII del D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), concernono le infrazioni e sanzioni disciplinari nonche' la sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
- Il D.P.R. n. 171/1991 reca: "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988/1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all' articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 ".

Art. 37

1. L'articolo 73 e' sostituito dal seguente:
"Art. 73 (Norma finale). - 1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le con il competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
2. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , puo' iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 , nonche' per i segretari comunali e provinciali il trattamento economico e' definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto.
4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali e' disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto.
5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174 , e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, 31 gennaio 1992, n. 138, provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65, comma 3. Le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformita' all'articolo 51, commi 1 e 2.
6. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme di adeguamento alla disciplina contenuta nell' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.
6-bis. Le disposizioni di cui all' articolo 7 del decretolegge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331 ".
Nota all'art. 37:
- Si riporta il testo dell' art. 6, comma 5, del D.Lgs.
n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ):
"Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed universita'.).
1-4 (Omissis).
5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia il personale laureato medico di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, delle aree tecnico- scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali".
- Si riporta il testo dell' art. 52, comma 2, della legge n. 142/90 (Ordinamento delle autonomie locali). "2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilita', i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalita' di accesso e progressione in carriera, nonche' l'organismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e composto pareteticamente dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge disciplina altresi' le modalita' del concorso degli enti locali alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1".
- La legge n. 65/1986 , reca: "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale"
- La legge n. 2174/1936 , reca: "Esposizione universale ed internazione indetta in Roma per l'anno 1941".
- La legge n. 312/1936 , reca: "Interventi straordinari integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate".
- La legge n. 186/1988 , reca: "Istituzione della agenzia spaziale italiana".
- La legge n. 266/1988 , reca: "Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attivita' del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianto ed agricoltura, del comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del registro aeronautico italiano (RAI)".
- La legge n. 106/1989 , reca: "Riordino dell'istituto nazionale per il commercio con l'estero".
- La legge n. 138/1992 , reca: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionzlita' del comitato olimpico nazionale italiano (CONI)".
- Per il riferimento all' art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988 vedi nota all'art. 14.
- L'art. 2 della piu' volte citata legge n. 421/1992 tratta della razionalizzazione della revisione e delle dis- cipline in materia di pubblico impiego.
- Si riporta il testo dell' art. 7 del decreto-legge n. 384/1992 convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992 n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali):
"Art. 7 (Misure in materia di pubblico impiego). - 1.
Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al personale disciplinato delle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287 , ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi di pubblica utilita', si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.
2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti dall' art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 , nonche' quelli previsti per il personale di cui all' art. 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , del medesimo articolo 8.
3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.
4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.
5. Tutte le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, o dell'indennita' di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.
6. Le indennita' di missione e di trasferimento, le indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore.
7. L' art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere piu' adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorche' aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992.
8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223 . In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all' art. 5 commi 1 , 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 . Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 . I riferimenti temporali gia' prorogati dall' art. 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , sono ulteriormente prorogati di un anno.
9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non puo' svolgere attivita' di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilita' della divisione o servizio di cui e' titolare per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni. La nomina a ccordinatore sanitario deve essere basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente attestabili nei settori igienico-sanitari".
- Il D.L.L. n. 331/45 reca: "Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero".

Art. 38

1. L'articolo 74 e' sostituito dal seguente:
"Art. 74 (Norme abrogate). - 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare le seguenti norme:
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5 , 28 , 30 , comma terzo, della legge 29 marzo 1983, n. 93 ;
legge 10 luglio 1984, n. 301 , fatte salve quelle che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 ;
articolo 32, comma 2, lettera c), limitatamente all'espressione 'la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale' e articolo 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
articolo 10, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ;
articolo 4, commi decimo , undicesimo , dodicesimo e tredicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ;
articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , come integrato dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 ;
articolo 4, commi 3 e 4 , e articolo 5, della legge 8 luglio 1988, n. 254 ;
articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 ;
articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 , fatti salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto;
articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ; articolo 6- bis del decrto legge 18 gennaio 1993, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 ;
i riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281 , e alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 , contenuti nell' articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e nell'articolo 2, comma 8 , del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 .
2. Nei confronti del personale con qualifiche dirigenziali non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , incompatibili con quelle del presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e le disposizioni ad essi collegate. Dalla stessa data sono abrogati gli articoli 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e 51, commi 9 e 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , nonche' tutte le restanti disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica BARUCCI, Ministro del tesoro SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: CONSO ---------- Note all'art. 38:
- Si riportano di seguito le disposizioni abrogate dal presente decreto:
Legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico
impiego):
"Art. 2 (Disciplina di legge). - Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di compentenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti:
1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali;
7) la responsabilita' dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione".
"Art. 3 (Disciplina in base ad accordi). - Nell'osservanza dei principi di cui all' art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:
1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;
3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;
5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
6) il lavoro straordinario;
7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;
8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;
9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge".
"Art. 4 (Principi di omogenizzazione). - Gli atti previsti dai due precedenti articoli devono ispirarsi ai principi della omogenizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa".
"Art. 5 (Comparti). - I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo art. 12.
La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
Eventuali varazioni del numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.
Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di piu' settori della pubblica amministrazione omogenici o affini".
"Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
- Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La delegazione e' integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazione comprese nei comparti.
I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.
La delegazione sindacale e' composta, dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.
Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.
Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione, in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo".
"Art. 7 (Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di cui al precedente art. 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 15".
"Art. 8 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunita' montane e dei loro consorzi o associazioni, fermo restando il procedimento di cui al precedente art. 6, la delegazione della pubblica amministrazione e composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da una rappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), di quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNICEM).
Al Consiglio dei Ministro spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 15.
Ai fini del rispetto dei principi della presente legge gli enti locali emanano gli atti amministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 6, ultimo comma".
"Art. 9 (Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale). - Per quanto concerne gli accordi sindacali dei dipendenti delle unita' sanitarie locali (USL) si applicano le norme e i procedimenti della presente legge. E' abrogata ogni contraria disposizione".
"Art. 10 (Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti). - Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonche' degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al precedente art. 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse.
Al Consiglio dei Ministri, spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 15.
Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo e' approvata con provvedimento regionale in conformita' ai singoli ordinamenti".
"Art. 11 (Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego). - Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinari tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo art. 14.
E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui l'accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque competenti oneri aggiuntivi.
Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione della pubblica amministrazione, i seguenti elementi:
a) la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;
b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;
c) la quantificazione della spesa.
Possono essere dettate, con i procedimenti e gli articoli di cui all'art. 3, norme diritte a disciplinare le procedure per la prevenzione e componimento dei conflitti di lavoro.
Il Governo e' tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 6 ed ai successivi articoli 12 e 13 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano:
a) l'obbligo di preavviso non inferiore a quindici giorni;
b) modalita' di svolgimento tali da garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialita' dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12".
"Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Ferme restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti, particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli in malattia e maternita', le ferie, il re- gime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o assimilati, i criteri per i trasferimenti e mobilita', i trattamenti di missione e di trasferimenti nonche' i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrati rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.
La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'art. 7.
La delegazione delle organizzazioni sindacali e' composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.
Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10".
"Art. 13 (Efficacia temporale degli accordi). - Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale.
La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi".
"Art. 14 (Accordi decentrati). - Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonche' tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente art. 11.
Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonche' da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralita' di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione e' presieduta dal commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.
Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.
Agli accordi decentrati, ove necessario, si da' esecuzione mediante decreto del Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti".
"Art. 15 (Copertura finanziaria). - Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all' art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono delineate le compatibilita' generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego.
In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.
L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sara' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.
Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non puo' assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall' art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sara' annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.
Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i comuni nonche' gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge".
"Art. 17 (Qualifiche funzionali). - Il personale dell'impiego pubblico e' classificato per qualifiche funzionali.
Le qualifichue meno elevate sono determinate sulla base di valutazioni attinenti essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. Per le altre qualifiche le valutazioni sono connesse in maggior misura anche ai requisiti culturali e di esperienza professionale, nonche' ai compiti di guida di gruppo, di ufficio o di organi e alle derivanti responsabilita' burocratiche.
Il risultato della valutazione deve tendere in ogni caso ad un raggruppamento omogeneo delle attivita' lavorative nelle strutture delle diverse amministrazioni.
Per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un livello retributivo unitario che deve essere articolato in modo da valorizzare la professionalita' e la responsabilita' e deve ispirarsi al criterio della onnicomprensivita'".
"Art. 18 (Profili professionali). - I profili professionali, amministrativi e tecnici; sono determinati sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione, dei titoli professionali richiesti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni".
"Art. 19 (Mobilita'). - Per i dipendenti classificati nella medesima qualifica funzionale vige il principio della piena mobilita' all'interno di ciascuna amministrazione o fra amministrazioni del medesimo ente salvo che il profilo professionale escluda intercambiabilita' per il contenuto o i titoli professionali che specificamente lo definiscono".
"Art. 20 (Procedure di reclutamento). - Il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso. Esso consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato mediante l'esame dei titoli e/o prove selettive oppure per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico,volti all'acquisizione della professionalita' richiesta per la qualifica cui inserisce l'assunzione.
Il concorso deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano la tempestivita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali o uniche per le stesse qualifiche anche se relative ad amministrazioni ed enti diversi.
Sono tassativamente indicati dalla legge i casi di assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette.
I requisiti per l'assunzione ad un pubblico impiego restano fissati dalle vigenti leggi.
L'assunzione definitiva del dipendente e' subordinata al superamento di un congruo periodo di prova di uguale durata per le stesse qualifiche, indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza".
"Art. 21 (Formazione e aggiornamento del personale). - La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, intesi ad assicurare il costante adeguamento delle capacita' e delle attitudini professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente art. 1 alle esigenze di efficienza ed economicita' della pubblica amministrazione, sono attuati mediante corsi organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero organizzati direttamente dalle amministrazioni o da altri organismi anche privati che possano provvedere alle attivita' didattiche o di applicazione. Deve essere sentito in ogni caso, per quanto concerne i comparti dell'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il Consiglio superiore della pubblica amministrazione o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione".
"Art. 23 (Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ). - Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonche' degli articoli 14, 15, 16, primo comma, e 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300 . Si applicano, altresi', nel rispetto della normativa riguardante l'amministrazione di appartenenza, le disposizioni di cui all'art. 10 della legge citata.
Con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli della presente legge, si provvedera' ad applicare, nella materia del pubblico impiego, i principi di cui agli articoli 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , nonche' degli articoli 29 e 30 della legge medesima".
"Art. 26 (Disposizioni speciali), quarto comma. - Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato ed assimilati nonche' dei dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ".
"Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica), primo comma, n. 5. - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento della funzione pubblica cui competono:
1)-4) (omissis);
5) le attivita' istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione".
"Art. 28 (Tutela giurisdizionale). - In sede di revisione dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si provvedera' all'emanazione di norme che si ispirino, per la tutela giurisdizionale del pubblico impiego, ai principi contenuti nelle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 11 agosto 1973, n. 533 .
Nei ricorsi in materia di pubblico impiego avanti gli organi di giurisdizione amministrativa l'udienza di discussione deve essere fissata entro sei mesi dalla scadenza del termine di costituzione in giudizio delle parti contro le quali e nei confronti delle quali il ricorso e' proposto".
"Art. 30 (Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato), terzo comma. - In attesa dell'attuazione della disciplina di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, l'orario di lavoro puo' essere articolato, anche con criteri di flessibilita', turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze dei servizi e delle necessita' degli utenti.
L'articolazione dell'orario di lavoro e' disposta, sulla base di direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli uffici centrali con decreto del Ministro competente e, per gli uffici periferici, con provvedimento del capo dell'ufficio, d'intesa, in entrambi i casi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate su base nazionale. I provvedimenti dei capi degli uffici sono adottati sulla base di criteri generali emanati dal Ministro competente". Legge 10 luglio 1984, n. 301 recante: "Norme di accesso alla dirigenza statale" fatte salve quelle che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato". Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
Legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica):
"Art. 9. - Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , sono regolati, in conformita' ai principi di cui al comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato art. 7 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti e con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il personale degli enti di ricerca sara' articolato in piu' livelli professionali con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sara' regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato. Per la progressione ai livelli superiori si attueranno procedure concorsuali, o comunque, criteri generali sull'accertamento del merito e della professionalita'. Saranno definite le modalita' generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. E' abrogata ogni contraria disposizione". Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), art. 32, comma 2, lettera c), limitatamente all'espressione "la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale". L'articolo 32 disciplina le competenze del consiglio relative ad alcuni atti fondamentali.
"Art. 51 (Organizzazione degli uffici e del personale), comma 8. - Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali e' disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista dall' art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 . In ogni caso rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane inoltre riservata agli atti normativi degli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina relativa alle modalita' di conferimento della titolarita' degli uffici nonche' alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici complessivi". Legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica):
"Art. 4 (Assistenza sanitaria, comma 9. - La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri.
La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita' a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , come sostituiti dall' art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146 , la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula".
"Art. 10 (Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego).
(Omissis).
2. Il Nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di cui all' art. 6, della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e successive modificazioni, ne valuta il contenuto accertando l'esatto ammontare degli oneri finanziari diretti e indiretti derivanti dall'applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad un arco temporale almeno triennale, ed emette un parere che viene trasmesso al Consiglio dei Ministri. Il Nucleo provvede altresi' al controllo sull'andamento della spesa derivante dall'applicazionedegli accordi nell'arco temporale di validita' degli stessi e dei provvedimenti legislativi di cui al presente comma". Legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato):
"Art. 4 (Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio dal 1 gennaio 1993), commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo. - Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui e' stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni puo' essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalita'.
Il contenuto delle prove selettive e i criteri di valutazione, le modalita' di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento di tale prova e quant'altro attiene alla prova stessa saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente art. 3.
Le prove selettive di cui al precedente comma si svolgeranno contemporaneamente anche se in sedi diverse.
Il personale che conseguira' l'idoneita' nella prova selettiva sara' inquadrato, nella nuova qualifica funzionale nei limiti della dotazione organica stabilita per la qualifica stessa, secondo l'ordine della relativa graduatoria, sino ad esaurimento degli idonei". D.L. 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione):
"Art. 2 - Il personale (si riferisce al personale dei Ministeri, n.d.r.) appartenente, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 , alla qualifica iniziale di ciascuna carriera, articolata su una o piu' qualifiche, o alle categorie degli operai, puo' partecipare, a domanda, ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionale di qualifica immediatamente superiore, con preferenza per quelli nei quali vi sia disponibilita' di posti. Sono esclusi dalla partecipazione ai corsi i dipendenti che saranno inquadrati, per effetto dell'art. 4 della richiamata legge n. 312, in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore a quella nella quale risultino collocati in via provvisoria ai sensi della predetta legge ed il personale che perverra' alla qualifica funzionale superiore attraverso il concorso interno nazionale di cui all'art. 9 della legge medesima.
L'ordinamento dei corsi di cui al precedente comma, le modalita' di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quanto altro attiene ai corsi stessi saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il personale idoneo dei corsi di cui al precedente primo comma sara' inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria, nel profilo professionale del livello superiore, anche in soprannumero, nel limite del 50% degli idonei stessi con decorrenza dal 1 gennaio 1983 e per l'altro 50% con decorrenza dal 1 gennaio 1984.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, quanto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , ai corsi di riqualificazione puo' partecipare anche il personale destinatario della richiamata disposizione. Coloro che risulteranno idonei saranno inquadrati con precedenza rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale proveniente dalle soppresse imposte di consumo, al personale del lotto, al personale del ruolo ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 , al personale di cui all' art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , nonche' agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari del Ministero di grazia e giustizia.
Fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie, il personale inquadrato in profili professionali della qualifica superiore potra' essere utilizzato anche per l'esercizio delle mansioni della qualifica di provenienza.
Gli operai comuni e gli operai qualificati delle amministrazioni dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 , che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianita' che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'attribuzione del parametro terminale dello stipendio sono considerati, ai soli effetti economici, rispettivamente, della terza e della quarta qualifica funzionale previste dall'art. 4 della legge stessa, con effetto dal compimento della predetta anzianita' e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore alla legge medesima". D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri), come integrato con l'aggiunta degli articoli sottoriportati dall' art. 10 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 484 :
"Art. 27 (Ammissione ai concorsi di personale in servizio). - 1. Alla copertura dei posti disponibili nei profili professionali, a conclusione del primo inquadramento ed in deroga a quanto previsto dall' art. 14 della legge 31 luglio 1980, n. 312 , si provvede mediante concorsi ai quali possono partecipare i dipendenti in possesso di un'anzianita' di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore con le modalita' che saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' art. 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Art. 28 (Accesso alle qualifiche IV e VI). - 1. La disposizione transitoria di cui all' art. 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' prorogata per il periodo di vigenza dell'accordo recepito con il presente decreto". Legge 7 luglio 1988, n. 254 (Norme in materia di inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonche' disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale):
"Art. 4 (Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri), commi 3 e 4. - 3. L'esclusione dalla partecipazione ai corsi di riqualificazione, di cui all' art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 , trova applicazione soltanto nei confronti degli impiegati che abbiano ottenuto, ai sensi dell' ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , l'inquadramento in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore. I corsi di riqualificazione precedono le prove selettive di cui al decimo comma del predetto art. 4.
4. La prescrizione del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva, contenuta nel decimo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' abrogata".
"Art. 5 (Ammissione ai corsi di riqualificazione del personale ministeriale assunto dopo la data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 ). - 1. Ai corsi di riqualificazione previsti dall' art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 , e' ammesso anche il personale assunto in servizio successivamente alla data del 13 luglio 1980 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che non sia stato inquadrato, ai sensi dell' ottavo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , in un profilo professionale ascritto a qualifica funzionale o livello superiore rispetto alla qualifica funzionale o livello corrispondente alla qualifica di assunzione in servizio.
2. Ferme restando, per il personale di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 , le decorrenze e le modalita' degli inquadramenti nei profili professionali di livello superiore previste nel terzo comma del medesimo articolo, il personale assunto in servizio con decorrenza successiva al 13 luglio 1980 sara' inquadrato, anche in soprannumero, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo al compimento del quarto anno dalla data di assunzione in servizio di ruolo". D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini):
"Art. 10 - 1. Con decreto della Presidenza del Consiglio sono stabiliti entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la mobilita' del personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi sanitari centrali e regionali nonche' per la perequazione del trattamento economico con riguardo alle funzioni esercitate.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 il Ministro della sanita', nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dispone l'attribuzione al personale dipendente del Ministero della sanita' delle stesse indennita' di cui fruisce il personale del Servizio sanitario nazionale con funzioni equivalenti". D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533 (Attuazione della direttiva n. 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli):
"Art. 10, comma 3. - Ai fini degli indilazionabili adempimenti degli obblighi comunitari, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, i posti delle qualifiche di primo dirigente non conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le decorrenze annuali di cui all' art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301 , sono coperti con le modalita' di cui all' art. 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583 , i posti delle qualifiche di dirigente superiore, non conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le docorrenze annuali di cui all' art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono conferiti meta' secondo il turno di anzianita' e meta' con le modalita' di cui all' art. 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583 ".
Legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo- funzionale del personale civile e militare dello Stato):
"Art. 6 (Contingenti di qualifica). - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente articolo 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.
Con gli stessi criteri e procedure si provvedera' alle successive variazioni.
Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro trenta giorni dalla loro richiesta.
D.L. 18 gennaio 1993 n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale): Art. 6-bis Regime previdenziale ed assistenziale dei contratti d'opera o per prestazioni professionali. - 1. I divieti previsti dall' art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 , non trovano applicazione per le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale.
2. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge. D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), limitatamente ai riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281 , contenuti nell'"Art. 7 (Misure in materia di pubblico impiego), comma 1. - Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al personale disciplinato dalle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, (4 giugno 1985, n. 281), 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287 , ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi di pubblica utilita', si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale". D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), limitatamente ai riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281 , contenute nell'"Art. 2, comma 8. - La disposizione di cui al comma 6 e' estesa anche nei confronti del personale disciplinato dalle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186 (4 giugno 1985, n. 281 ), nonche' del personale comunque dipendente da enti pubblici non economici". Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 , abrogato dall'art. 74 del decreto qui pubblicato, per la parte incompatibile con le disposizioni del decreto stesso, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo". Si riportano i testi degli articoli da 100 a 123 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato):
"Art. 100 (Censura). - La censura e' inflitta dal capo dell'ufficio che secondo l'ordinamento dell'amministrazione centrale o delle circoscrizioni periferiche e' preposto ad un ramo dell'amministrazione.
Salvo quanto e' previsto dall'art. 123 per i direttori generali, al capo del servizio o dell'ufficio centrale ed al capo dell'ufficio periferico che dipendono direttamente dall'autorita' centrale la sanzione e' inflitta dal Ministro.
"Art. 101 (Procedimento per l'irrogazione della censura). - Il superiore competente a norma dell'art. 100 ad infliggere la censura contesta l'addebito per iscritto, nella forma stabilita dall'articolo 104 assegnando all'impiegato un termine non maggiore di dieci giorni per presentare, per iscritto le proprie giustificazioni.
La sanzione deve essere motivata e comunicata all'impiegato per iscritto.
Copia della comunicazione e' immediatamente rimessa al capo del personale insieme con le contestazioni e le giustificazioni.
"Art. 102 (Ricorso gerarchico). - Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro che provvede con decreto motivato.
"Art. 103 (Accertamenti). - Il capo dell'ufficio che a norma dell'art. 100 e' competente ad irrogare la censura deve compiere gli accertamenti del caso e, ove ritenga che sia da irrogare un sanzione piu' grave della censura, rimette gli atti all'ufficio del personale.
L'ufficio del personale che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, rimette gli atti al competente capo ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni.
"Art. 104 (Formalita' per la contestazione). - La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'impiegato, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio incaricato della consegna.
Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato appartiene.
"Art. 105 (Giustificazioni dell'impiegato). - Le giustificazioni debbono essere presentate, entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, all'ufficio del personale od al capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio, che vi oppone la data di presentazione e ne cura l'immediata trasmissione all'ufficio del personale. In quest'ultimo caso l'impiegato ha facolta' di consegnare in piego chiuso le giustificazioni perche' siano cosi' trasmesse all'ufficio del personale.
Il termine della presentazione delle giustificazioni puo' essere prorogato per gravi motivi, e per non piu' di quindici giorni, dal capo del personale.
E' in facolta' dell'incolpato di rinunciare al termine, purche' lo dichiari espressamente per iscritto.
"Art. 106 (Archiviazione degli atti). - Il capo del personale, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato.
Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura trasmette gli atti al capo del servizio dell'ufficio competente perche' provveda alla irrogazione della punizione".
"Art. 107 (Procedimento). - Il capo del personale, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni dell'impiegato ritenga che possa applicarsi una sanzione piu' grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina, agli effetti degli artt. 80 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.
Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini nomina, entro il termine indicato nel comma precedente, un funzionario istruttore scegliendolo tra gli impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'impiegato.
Quando la natura delle indagini investe l'esercizio di mansioni tecniche proprie della carriera cui l'impiegato appartiene ed il funzionario istruttore sia di carriera diversa, il capo del personale puo' designare un funzionario della stessa carriera dell'impiegato sottoposto al procedimento ma di qualifica o di anzianita' superiore perche', in qualita' di consulente tecnico, collabori nello svolgimento delle indagini con il funzionario istruttore.
La nomina a funzionario istruttore od a consulente non puo' essere affidata agli addetti ai gabinetti ed alle segreterie particolari".
"Art. 108 (Funzionario istruttore e consulente tecnico).
- Le nomine del funzionario istruttore e del consulente tecnico debbono essere comunicate all'impiegato entro cinque giorni.
Valgono per il funzionario istruttore ed il consulente le norme circa l'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni di disciplina.
L'istanza di ricusazione e' proposta per iscritto al capo del personale che decide in via definitiva, sentito il funzionario ricusato, anche sull'opportunita' di rinnovare gli atti istruttori gia' compiuti.
Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione puo' essere impugnato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione disciplinare.
La mancata proposizione della ricusazione non preclude la facolta' di far valere, in tale sede, i vizi del provvedimento derivanti dall'incompatibilita' del funzionario istruttore o del consulente".
"Art. 109 (Facolta' del funzionario istruttore e del consulente). - Il funzionario istruttore, nel corso delle indagini, puo' sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dall'impiegato e puo' avvalersi all'uopo della cooperazione di altri uffici della stessa o di altre amministrazioni.
Il consulente, oltre a svolgere le particolari indagini affidategli dall'istruttore, ha facolta' di assistere all'assunzione di ogni mezzo di prova e di proporre al funzionario istruttore domande da rivolgersi ai testimoni ed ai periti".
"Art. 110 (Termini per l'espletamento dell'inchiesta). - L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del funzionario istruttore. Per gravi motivi, il funzionario istruttore, prima della scadenza del detto termine, puo' chiedere al capo del personale la proroga del termine per non oltre trenta giorni.
Il funzionario istruttore ed il consulente che, nel corso delle indagini siano collocati a riposo, le proseguono fino al loro compimento.
Essi possono essere sostituiti, con decreto motivato del Ministro, per destinazione, con il loro consenso, ad altro ufficio che sia incompatibile con le funzioni di istruttore o di consulente o che, per gravi esigenze di servizio, sia inconciliabile con lo svolgimento di tali funzioni.
Il provvedimento di sostituzione del funzionario istruttore o del consulente puo' essere impugnato dall'impiegato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione".
"Art. 111 (Atti preliminari al giudizio disciplinare). - Terminate le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato di cui all'articolo precedente, il funzionario istruttore riunisce gli atti in fascicoli, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendo su ciascun foglio la propria firma; correda il fascicolo di un indice da lui sottoscritto e rimette il fascicolo stesso, entro dieci giorni dalla data dell'ultimo atto compiuto al capo del personale che lo trasmette, con le sue eventuali osservazioni, nei dieci giorni successivi alla commissione di disciplina.
Entro dieci giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il segretario della commissione da' avviso all'impiegato nelle forme previste dall'art. 104 che nei venti giorni successivi egli ha facolta' di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.
Trascorso tale termine il presidente della commissione stabilisce la data della trattazione orale che deve aver luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra i membri della commissione.
La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario all'ufficio del personale e, nelle forme previste dall'art. 104, all'impiegato almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facolta' di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive".
"Art. 112 (Modalita' per la trattazione orale e per la deliberazione della Commissione di disciplina). - Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza dell'impiegato senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare.
L'impiegato puo' svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della commissione possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.
Alla seduta puo' intervenire il capo del personale o un impiegato da lui delegato.
Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal presidente.
Chiusa la trattazione orale e ritiratisi il capo del personale, l'impiegato ed il segretario, la commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, con le modalita' seguenti:
a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti della commissione di disciplina da'nno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre;
b) il presidente raccoglie i voti cominciando dal componente di qualifica meno elevata od a parita' di qualifica dal componente meno anziano e vota per ultimo;
c) se i componenti presenti alla seduta eccedono il numero legale, quelli di qualifica meno elevata od i meno anziani non possono partecipare alla votazione a pena di nullita', salvo che uno di essi sia stato relatore nella seduta di trattazione, nel qual caso egli prende il posto del componente di qualifica meno elevata o del meno anziano fra coloro che avrebbero dovuto votare;
d) qualora nella votazione si manifestino piu' di due opinioni, i componenti la commissione che hanno votato per la sanzione piu' grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi e' parita' di voti, prevale l'opinione piu' favorevole all'impiegato.
La deliberazione e' sempre segreta e nessuno puo' opporre la inosservanza delle modalita' precedenti come causa di nullita' o d'impugnazione, salvo quanto e' stabilito sub c).
Non possono partecipare alla deliberazione a pena di nullita' i membri della commissione che abbiano riferito all'ufficio del personale o svolte indagini ai sensi dell'art. 103 o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti all'inchiesta".
"Art. 113 (Supplemento di istruttoria). - Se il procedimento e' stato rimesso ai sensi del primo comma dell'art. 107 alla commissione questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti all'ufficio del personale perche' provveda ai sensi del secondo comma dell'articolo 107.
Se il procedimento e' stato rimesso ai sensi del primo comma dell'art. 111 alla commissione, questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti all'ufficio del personale, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere richiedendo, se del caso, la nomina del consulente previsto dal terzo comma dell'art. 107. La commissione assegna il termine entro il quale il funzionario istruttore deve espletare le ulteriori indagini e restituire gli atti alla commissione, agli effetti dell'art. 111. Il termine puo' essere prorogato, per gravi motivi, dal presidente della commissione.
La commissione puo' sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel quale caso stabilisce con ordinanza la seduta dandone avviso, nelle forme e con i termini di cui al quarto comma dell'art. 111, all'impiegato, che puo' assistervi e svolgere le proprie deduzioni".
"Art. 114 (Deliberazione della commissione di disciplina). - La commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'impiegato, lo dichiara nella deliberazione.
Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti propone la sanzione da applicare.
La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la commissione ed e' firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla deliberazione, all'ufficio del personale.
Il Ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto l'impiegato da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformita' della deliberazione della commissione, salvo che egli non ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'impiegato.
Il decreto deve essere comunicato all'impiegato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'art. 104".
"Art. 115 (Rinvio della decisione). - Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della commissione, la trattazione continua innanzi alla commissione quale era originariamente costituita, fino alla deliberazione prevista dall'art. 112.
Se la commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 113, la trattazione orale in esito all'espletamento delle ulteriori indagini e' rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 111 e 112 dinanzi alla commissione quale e' costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.
Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilita', di ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei membri, ovvero taluni di costoro, per impedimento fisico, non sia piu' in grado di intervenire, la trattazione orale deve esser rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 111 e 112".
"Art. 116 (Rimborso spese all'impiegato prosciolto). - L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione ed alle relative indennita' di missione.
Puo' chiedere, altresi', che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno e' dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennita' di missione.
La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'impiegato da ogni addebito; su di essa provvede il capo del personale".
"Art. 117 (Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale). - Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non puo' essere promosso fino al termine di quello penale e, se gia' iniziato. deve essere sospeso".
"Art. 118 (Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto di impiego). - Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d'impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza".
"Art. 119 (Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo). - Quando il decreto del Ministro che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facolta' dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell' art. 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 , ovvero dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario od entro trenta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato al Ministero la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.
Decorso tale termine il procedimento disciplinare non puo' essere rinnovato".
"Art. 120 (Estinzione del procedimento). - Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.
Il procedimento disciplinare estinto non puo' essere rinnovato.
L'estinzione determina, altresi', la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini con gli effetti previsti dagli articoli 94, 95 e 97.
Nello stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto".
"Art. 121 (Riapertura del procedimento). - Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto se l'impiegato cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.
La riapertura del procedimento e' disposta dal Ministro su relazione dell'ufficio del personale ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli articoli 104 e seguenti.
Il Ministro, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato sentito il consiglio di amministrazione".
"Art. 122 (Effetti della riapertura del procedimento). - Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 121 la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione gia' inflitta.
All'impiegato gia' punito. nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non puo' essere inflitta una sanzione piu' grave di quella gia' applicata.
Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni".
"Art. 123 (Esonero del direttore generale). - Nel procedimento disciplinare a carico di un impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale, la contestazione degli addebiti viene fatta con atto del Ministro, al quale debbono essere dirette le giustificazioni dell'impiegato.
Si osservano le disposizioni degli articoli 104 e 105.
Il Ministro, qualora non accolga le giustificazioni, riferisce al Consiglio dei Ministri il quale delibera sulla incompatibilita' dell'impiegato ad essere mantenuto in servizio e sul diritto al trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato riconosciuto incompatibile e' dispensato dal servizio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente".
Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali):
"Art. 51 (Organizzazione degli uffici e del personale). 1-8 (Omissis).
9. La responsabilita', le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
10. E' istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalita' stabilite dal regolamento".
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