Monitoring Gesetzessammlung

16G00099

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

16G00099

Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. (16G00099) (DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016 n. 81)

Art. 1 - Ambito di applicazione

Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli esplosivi per uso civile.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto:
a) gli esplosivi, ivi comprese le munizioni, destinati a essere usati, conformemente alla vigente normativa, dalle Forze armate e di polizia;
b) gli articoli pirotecnici che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 ;
c) le munizioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 12, 13, 14 e 15;
d) le campionature di esplosivi nuovi destinate ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la non conformita' e la non disponibilita' alla vendita e previa autorizzazione del prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16.
3. All'Allegato I figura un elenco non esaustivo degli articoli pirotecnici e delle munizioni di cui, rispettivamente, al comma 2, lettera b), e all'articolo 2, comma 1, lettera b), identificati in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose.
4. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, e all'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per la commissione di reati, nonche' alla classificazione di talune sostanze non contemplate dal presente decreto come esplosivi in virtu' di leggi o regolamenti nazionali.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE)
NOTE ALLE PREMESSE
L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
La direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 marzo 2014, n. L 96.
L'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita:
"Allegato B
(articolo 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della liberta' personale e al diritto delle persone private della liberta' personale di comunicare con terzi e con le autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione , che stabilisce le modalita' di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom , 90/641/Euratom , 96/29/Euratom , 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21 marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE , 92/85/CEE , 94/33/CE , 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1ºgiugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 , (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , un sistema per la tracciabilita' degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio , e le direttive 2001/24/CE , 2002/47/CE , 2004/25/CE , 2005/56/CE , 2007/36/CE , 2011/35/UE , 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della direttiva 2011/96/UE , concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio , per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015).".
Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1997, n. 22.
Il regolamento (CE) 09/07/2008, n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 , relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE e' pubblicata nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
La decisione 2004/388/CE, della Commissione delle Comunita' europee, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi, come modificata dall' articolo 1 della decisione 2010/347/UE, della Commissione europea, del 19 giugno 2010 e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 aprile 2004, n. L 120.
Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, S.O..
La legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1967, n. 255.
La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 , modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 ) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
Il testo dell' articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O., cosi' recita:
"Art. 4. (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio , che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)
1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 , che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 , il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche' alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".
Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 (Attuazione della direttiva 2008/43/CE , relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE , di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2010, n. 33.
Il testo dell' articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173 e convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , cosi' recita:
"Art. 8. Integrazione della disciplina amministrativa e delle attivita' concernenti l'uso di esplosivi.
1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno , per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, puo' disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.
2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.
3. All' articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che puo' essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.».
4. La revoca del nulla osta disposta ai sensi dell' articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998 , come modificato dal comma 3 del presente articolo, e' comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.
5. Dopo l' articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 , e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.»
Il regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE , 94/25/CE , 95/16/CE , 97/23/CE , 98/34/CE , 2004/22/CE , 2007/23/CE , 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ) e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316.
Il testo dell' articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2015, n. 41 e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 , cosi' recita:
"Art. 3. Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonche' tracciabilita' delle armi e delle sostanze esplodenti
1. Dopo l' articolo 678 del codice penale , e' inserito il seguente:
«Art. 678-bis
Detenzione abusiva di precursori di esplosivi
Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013 , e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.».
2. Dopo l' articolo 679 del codice penale , e' inserito il seguente:
«Art. 679-bis
Omissioni in materia di precursori di esplosivi
Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013 , e di miscele o sostanze che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.».
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all'Autorita' le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013 , o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.
3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'inter-no l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, nonche' le imprese di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 , come da ultimo modificato dal comma 3-ter del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalita' e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. All' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»;
b) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto previsto dal comma 1»;
c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualita' dei dati registrati, nonche' di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi».
3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo».
3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e successive modificazioni».
3-octies. All' articolo 697, primo comma, del codice penale , dopo le parole: «detiene armi o" sono inserite le seguenti: «caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, o».
3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.
3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , e' inserito il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 , nonche' con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert».
3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell' articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e successive modificazioni.
La direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.
NOTE ALL' ART. 1
Il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2015, n. 186.

Art. 2 - Definizioni

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) esplosivi: le materie e gli articoli considerati esplosivi nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose e figuranti nella classe 1 di tali raccomandazioni;
b) munizioni: i proiettili e le cariche propulsive nonche' le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;
c) sicurezza: la prevenzione degli incidenti, o, ove non sia possibile, la limitazione dei loro effetti;
d) sicurezza pubblica: la prevenzione di qualsiasi utilizzazione a fini contrari all'ordine pubblico;
e) licenza di trasferimento: la decisione presa nei confronti dei trasferimenti previsti di esplosivi all'interno dell'Unione europea;
f) trasferimento: qualsiasi spostamento fisico di esplosivi all'interno dell'Unione europea, eccettuati gli spostamenti realizzati in un medesimo sito;
g) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un esplosivo per la distribuzione o l'uso nel mercato dell'Unione europea nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
h) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di un esplosivo;
i) fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica un esplosivo o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o lo utilizza per i propri scopi;
l) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
m) importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione un esplosivo originario di un paese terzo;
n) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un esplosivo sul mercato;
o) operatori economici: il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e qualsiasi persona giuridica o fisica impegnata nell'immagazzinamento, nell'utilizzazione, nei trasferimenti, nell'importazione, nell'esportazione o nel commercio degli esplosivi;
p) armaiolo: la persona fisica o giuridica la cui attivita' professionale consiste in tutto o in parte nella fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, riparazione, trasformazione, disattivazione o locazione di armi da fuoco e di munizioni;
q) specifica tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un esplosivo deve soddisfare;
r) norma armonizzata: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 ;
s) accreditamento: l'attestazione dell'organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti dal presente decreto per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita';
t) organismo nazionale di accreditamento: l'organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008 , nonche' di vigilanza del mercato, individuato in base alla normativa vigente;
u) valutazione della conformita': il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli esplosivi;
v) organismo di valutazione della conformita': l'organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
z) richiamo: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un esplosivo gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
aa) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un esplosivo presente nella catena di fornitura;
bb) normativa di armonizzazione dell'Unione: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
cc) marcatura CE: la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'esplosivo e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione, secondo le modalita' stabilite nell'Allegato V.
NOTE ALL'ART. 2
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 09/07/2008, n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda nelle note alle premesse.

Art. 3 - Libera circolazione - Messa a disposizione sul mercato

Libera circolazione - Messa a disposizione sul mercato 1. E' vietato, fabbricare, detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare, esportare, trasferire o comunque mettere a disposizione sul mercato esplosivi per uso civile che non soddisfino i requisiti contenuti nel presente decreto.
CAPO II Capo II Obblighi degli operatori economici

Art. 4 - Obblighi dei fabbricanti

Obblighi dei fabbricanti 1. All'atto dell'immissione dei loro esplosivi sul mercato o del loro utilizzo per i propri scopi, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'Allegato III e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 19. Qualora la conformita' di un esplosivo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformita' UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'esplosivo, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' dell'esplosivo.
5. I fabbricanti garantiscono che gli esplosivi che hanno immesso sul mercato rechino l'identificazione univoca a norma del sistema di identificazione e di tracciabilita' degli esplosivi di cui all'articolo 16.
6. Per gli esplosivi che non rientrano nel sistema di cui al comma 5, i fabbricanti:
a) garantiscono che gli esplosivi che hanno immesso sul mercato rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, quando la dimensione ridotta, la forma o la progettazione dell'esplosivo non lo consentono, che le informazioni richieste siano apposte sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento dell'esplosivo;
b) indicano sull'esplosivo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'esplosivo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.
7. I fabbricanti garantiscono che l'esplosivo che hanno immesso sul mercato sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, nonche' le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di ordine di esibizione degli organi di polizia incaricati dall'autorita' di sorveglianza del mercato, forniscono in lingua italiana tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'esplosivo al presente decreto. I fabbricanti cooperano con tali organi o autorita', su loro ordine, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi immessi sul mercato.

Art. 5 - Rappresentanti autorizzati

Rappresentanti autorizzati 1. Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e l'obbligo di stesura della documentazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformita' UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato;
b) a seguito di richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorita' di sorveglianza del mercato, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' di un esplosivo;
c) cooperare con tali organi o autorita', su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

Art. 6 - Obblighi degli importatori

Obblighi degli importatori 1. Gli importatori immettono sul mercato solo esplosivi conformi.
2. Prima di immettere un esplosivo sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 19. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'esplosivo, che quest'ultimo sia accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un esplosivo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II, non immette l'esplosivo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l'esplosivo presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di sorveglianza del mercato.
3. Gli importatori indicano sull'esplosivo, in lingua italiana, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'esplosivo. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.
4. Gli importatori garantiscono che l'esplosivo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre l'esplosivo e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto di quest'ultimo non mettano a rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.
6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, nonche' le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
7. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato, gli importatori mantengono la dichiarazione di conformita' UE a disposizione degli organi di polizia o delle autorita' di sorveglianza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sara' messa a disposizione di tali organi o autorita'.
8. Gli importatori, a seguito di ordine di esibizione degli organi di polizia incaricati dall'autorita' di sorveglianza del mercato, forniscono in lingua italiana tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'esplosivo al presente decreto. Gli importatori cooperano con tali organi o autorita', su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi immessi sul mercato.

Art. 7 - Obblighi dei distributori

Obblighi dei distributori 1. Quando mettono un esplosivo a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere un esplosivo a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonche' dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui l'esplosivo deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 6, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un esplosivo non sia conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato II, non mette l'esplosivo a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l'esplosivo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita' di sorveglianza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre l'esplosivo e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto di quest'ultimo non mettano a rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente decreto si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, nonche' le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di ordine di esibizione degli organi di polizia incaricati dall'autorita' di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'esplosivo. I distributori cooperano con tali organi o autorita', su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi messi a disposizione sul mercato.

Art. 8 - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano
agli importatori e ai distributori 1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4 quando immette sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un esplosivo gia' immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita' alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 9 - Identificazione degli operatori economici

Identificazione degli operatori economici 1. Per gli esplosivi non inclusi nel sistema di cui all'articolo 16, gli operatori economici indicano alle autorita' di sorveglianza che ne facciano richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro esplosivi;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito esplosivi.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti esplosivi e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito esplosivi.
CAPO III Capo III Disposizioni di sicurezza

Art. 10 - Trasferimenti di esplosivi

Trasferimenti di esplosivi 1. In conformita' alla decisione n. 2004/388/CE della Commissione europea, del 15 aprile 2004, chi intende introdurre nel territorio nazionale esplosivi per uso civile provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea deve munirsi dell'autorizzazione rilasciata dal prefetto territorialmente competente per il luogo di destinazione. Ai fini dell'introduzione e' necessaria, altresi', l'autorizzazione della competente autorita' dello Stato membro di origine nonche' delle autorita' degli Stati membri interessati dall'eventuale transito.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il prefetto verifica che il destinatario sia provvisto delle autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli esplosivi previste dalla normativa vigente.
3. Qualora sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione medesima, il prefetto trasmette le relative informazioni al Ministero dell'interno, anche ai fini della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 contiene:
a) le generalita' e la residenza o sede del destinatario e della persona o ente che fornisce gli esplosivi;
b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi;
c) una descrizione completa degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento, compresi la quantita' e il numero di identificazione delle Nazioni unite;
d) le indicazioni relative all'attestato di esame «UE del tipo» e alle valutazioni di conformita' riguardanti gli esplosivi oggetto del trasferimento;
e) le modalita' del trasferimento e l'itinerario;
f) le date previste di partenza e di arrivo degli esplosivi;
g) il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti di mero transito, quello di uscita;
h) gli estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il deposito degli esplosivi.
5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data dell'arrivo degli esplosivi, il titolare dell'autorizzazione o un suo rappresentante ne da' comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di destinazione e, su richiesta di quest'ultimo, esibisce l'autorizzazione medesima.
6. In conformita' alla decisione n. 2004/388/CE della Commissione europea, del 15 aprile 2004, il trasferimento di esplosivi per uso civile dal territorio nazionale verso uno Stato membro dell'Unione europea e' consentito previa autorizzazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato membro di destinazione. Ai fini del trasferimento sono necessarie, altresi', l'autorizzazione del prefetto territorialmente competente per il luogo di partenza, rilasciata in presenza dei requisiti previsti per il rilascio della licenza di trasporto di cui all' articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , nonche' l'autorizzazione dell'autorita' degli Stati membri interessati dall'eventuale transito.
7. Le autorizzazioni di cui al presente articolo accompagnano gli esplosivi durante il trasporto nel territorio nazionale e sono esibite ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
NOTE ALL'ART. 10
Per i riferimenti normativi della decisione 2004/388/CE, della Commissione delle Comunita' europee, del 15 aprile 2004 si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti normativi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 si veda nelle note alle premesse.

Art. 11 - Transito di esplosivi

Transito di esplosivi 1. In conformita' alla decisione n. 2004/388/CE della Commissione dell'Unione europea, del 15 aprile 2004 , il transito di esplosivi sul territorio nazionale deve essere autorizzato dal prefetto territorialmente competente per il luogo di ingresso.
2. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o un suo rappresentante comunica l'avvenuto transito alla stessa prefettura che ha rilasciato l'autorizzazione entro cinque giorni dalla data del transito medesimo.
NOTE ALL'ART. 11
Per i riferimenti normativi della decisione 2004/388/CE, della Commissione delle Comunita' europee, del 15 aprile 2004 si veda nelle note alle premesse.
La Convenzione internazionale di Bruxelles, del 1 luglio 1969, relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili e' stata ratificata con legge 12 dicembre 1973, n. 993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1974, n. 46.
Il testo dell' articolo 54 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 54 (art. 53 T.U. 1926)
Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.
La licenza non puo' essere conceduta se l'esplosivo non sia stato gia' riconosciuto e classificato.
Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali e' sufficiente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.

Art. 12 - Trasferimenti di munizioni da uno Stato membro

Trasferimenti di munizioni da uno Stato membro 1. Chi intende introdurre nel territorio nazionale munizioni per uso civile provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea deve munirsi dell'autorizzazione rilasciata dalle competenti autorita' dello Stato di origine, previo apposito nulla-osta rilasciato dal prefetto territorialmente competente per il luogo di destinazione.
2. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 deve contenere:
a) le generalita' e la residenza o sede del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;
b) l'indirizzo del luogo di partenza e di quello in cui verranno spedite o trasportate le munizioni;
c) la specie e la quantita' di munizioni che fanno parte della spedizione o del trasporto;
d) i dati che consentono l'identificazione delle munizioni nonche' l'indicazione che esse hanno formato oggetto di controllo in base alle disposizioni della convenzione 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;
e) l'indicazione del mezzo di trasferimento;
f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo delle munizioni.
3. Al piu' tardi al momento del trasferimento, l'interessato e' tenuto a comunicare, altresi', eventuali Stati membri di transito.
4. In caso di trasferimento tra armaioli le informazioni relative al mezzo di trasferimento, alla data di partenza e alla data prevista per l'arrivo delle munizioni non sono richieste.
5. Il nulla-osta di cui al comma 1 e' rilasciato in presenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio della licenza di cui all' articolo 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
6. L'autorizzazione ed il nulla-osta di cui al comma 1 devono accompagnare le munizioni fino al luogo di destinazione e devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 13 - Trasferimenti di munizioni verso uno Stato membro

Trasferimenti di munizioni verso uno Stato membro 1. Chi intende trasferire verso uno Stato membro della Unione europea munizioni per uso civile deve munirsi di autorizzazione rilasciata dal prefetto territorialmente competente per il luogo di partenza.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata in presenza dei presupposti, delle condizioni e dei requisiti previsti per il rilascio della licenza di trasporto, di cui all' articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , e previa acquisizione dell'autorizzazione della competente autorita' nazionale dello Stato di destinazione, ove prevista.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 contiene le indicazioni previste dall'articolo 12, comma 2, del presente decreto.
4. In caso di trasferimento tra armaioli le informazioni relative al mezzo di trasferimento, alla data di partenza e alla data prevista per l'arrivo delle munizioni non sono richieste.
5. L'autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
NOTE ALL'ART. 13
Il testo dell' articolo 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 47 (art. 46 T.U. 1926)
Senza licenza del Prefetto e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.
E' vietato altresi', senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Art. 14 - Deroghe per ragioni di sicurezza pubblica

Deroghe per ragioni di sicurezza pubblica 1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio puo', con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di esplosivi o di munizioni disciplinati dal presente decreto, od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale.
2. Il prefetto comunica senza indugio le misure adottate al Ministero dell'interno, per le conseguenti comunicazioni alla Commissione dell'Unione europea.
3. Il Ministro dell'interno puo' in qualsiasi momento disporre la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonche' la consegna per essere custoditi in depositi, a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o militare, degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marcatura CE di conformita' ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumita' pubblica. Del provvedimento e' data comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.
NOTE ALL'ART. 14
Il testo degli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 39 (art. 38 T.U. 1926)
Il prefetto ha facolta' di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell' articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 ."
"Art. 40 (art. 39 T.U. 1926)
Il Prefetto puo', per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o dell'autorita' militare.

Art. 15 - Scambio di informazioni

Scambio di informazioni 1. Il prefetto competente all'espletamento delle formalita' di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 provvede allo scambio delle relative informazioni con le autorita' degli altri stati membri.
2. Ogni altra informazione, relativa ai medesimi articoli, e' messa a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri dal Ministero dell'interno, unitamente alle informazioni aggiornate relative agli operatori economici in possesso di una licenza o di un'autorizzazione di cui all'articolo 17.

Art. 16

Identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
1. L'identificazione univoca e la tracciabilita' degli esplosivi per uso civile e' disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 , recante attuazione della direttiva 2008/43/CE , relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE , di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile, e successive modificazioni.
2. Il sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile contiene anche i dati che si riferiscono al all'identificazione univoca dell'esplosivo, ivi comprese l'ubicazione durante il periodo in cui l'esplosivo e' in possesso degli operatori economici e l'identita' di questi ultimi.
3. I dati relativi all'identificazione univoca sono periodicamente testati e protetti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. Tali dati sono conservati per dieci anni a decorrere dalla data in cui ha avuto luogo l'operazione o, se gli esplosivi sono stati utilizzati o smaltiti, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui sono stati utilizzati o smaltiti, anche se l'operatore economico ha cessato la propria attivita'. Essi sono prontamente messi a disposizione su richiesta delle autorita' competenti.
4. All'articolo 55, terzo comma, secondo periodo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , le parole: "50 anni" sono sostituite dalle seguenti: "10 anni".
NOTE ALL'ART. 16
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 si veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'articolo 55 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , come modificato dal presente decreto legislativo, cosi' recita:
"Art. 55 (art. 54 T.U. 1926)
Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attivita'.
Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curera' la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 , devono essere conservate per i 10 anni successivi alla cessazione dell'attivita'.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonche' materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori: ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera.
Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere.
Il contravventore e' punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire 300.000).
Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro 154 (lire 300.000).".

Art. 17 - Licenza o autorizzazione

Licenza o autorizzazione 1. Per poter fabbricare, immagazzinare, utilizzare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi, gli operatori economici devono essere muniti di apposita licenza o di autorizzazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.
2. Fermo quanto previsto dall' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 , le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai dipendenti di un operatore economico in possesso di una licenza o di un'autorizzazione.
NOTE ALL'ART. 17
Il testo dell' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105, S.O., cosi' recita:
"Art. 27. Licenza per il mestiere del fochino.
Le operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose;
devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneita' da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere.
La Commissione, di cui al comma precedente, e' integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.
La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalita' degli arti);
b) della capacita' intellettuale e della cultura generale indispensabili;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalita' del richiedente, il domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo comma del presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame.".
CAPO IV Capo IV Conformita' dell'esplosivo

Art. 18

Presunzione di conformita' degli esplosivi
1. Gli esplosivi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all' Allegato II.

Art. 19

Procedure di valutazione della conformita'
1. Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.
2. Ai fini della verifica di conformita' degli esplosivi per uso civile il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all'Allegato III:
a) per gli esplosivi prodotti in serie:
1) esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure:
1.1) conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2);
1.2) conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (modulo D);
1.3) conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita' del prodotto (modulo E);
1.4) conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);
b) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, conformita' basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo G).
3. L'attestato di esame "UE del tipo" e la valutazione della conformita' di cui all'Allegato III sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento di cui all' articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
NOTE ALL'ART. 19
Il testo dell'articolo 53 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , cosi' recita:
"Art. 53 (art. 52 T.U. 1926)
E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.
La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.".

Art. 20

Dichiarazione di conformita' UE
1. La dichiarazione di conformita' UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.
2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo di cui all'Allegato IV , contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'Allegato III ed e' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta nella lingua italiana.
3. Se all'esplosivo si applicano piu' atti dell'Unione europea che prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' dell'esplosivo ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

Art. 21 - Principi generali della marcatura CE

Principi generali della marcatura CE 1. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali di cui all' articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 e corrisponde al modello previsto dall'Allegato V.
NOTE ALL'ART. 21
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 09/07/2008, n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda nelle note alle premesse.

Art. 22 - Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

Regole e condizioni per l'apposizione
della marcatura CE 1. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli esplosivi. Qualora non sia possibile o la natura dell'esplosivo non lo consenta, essa e' apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura CE e' apposta sull'esplosivo prima della sua immissione sul mercato.
3. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
4. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
5. In caso di esplosivi fabbricati per uso proprio e utilizzati direttamente dal fabbricante o da un suo dipendente sul luogo dell'esplosione, la marcatura CE e' apposta sui documenti di accompagnamento.
6. E' vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilita', la riconoscibilita' o la leggibilita' della marcatura CE di conformita' e del numero di identificazione dell'organismo notificato.
CAPO V Capo V Notifica degli Organismi di valutazione della conformita'

Art. 23

Organismi di valutazione della conformita'.
Domanda e procedura di notifica
1. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformita' degli esplosivi di cui al presente decreto, e' richiesta un'autorizzazione rilasciata con decreto del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva centrale per le funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti. Tale provvedimento e' definitivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti previste per il rilascio della licenza per la fabbricazione o il deposito di esplosivi di cui agli articoli 46 e 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e di cui al Titolo II, Paragrafo 11, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 .
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' rilasciato, entro 180 giorni decorrenti dalla data in cui e' completa la documentazione di cui al comma 3, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, che rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 25, ed autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame "UE del Tipo" e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato III, moduli B), C2, D, E, F e G. Il richiedente l'autorizzazione deve essere, altresi', in possesso dei requisiti soggettivi di cui all' articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 1103 .
L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e dell'esplosivo o degli esplosivi per i quali l'organismo richiedente dichiara di essere competente, nonche' dal certificato di accreditamento di cui al comma 4, se gia' disponibile.
4. Il certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), attesta che l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 25.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' nazionale di notifica, a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, e del certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), provvede alla notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri, degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, di seguito denominati "organismi notificati" nonche' dei compiti specifici per i quali ciascuno di essi e' autorizzato. La notifica e' effettuata utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione dell'Unione europea, ed include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita' e l'esplosivo o gli esplosivi interessati, nonche' la relativa attestazione di competenza.
6. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione dell'Unione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.
7. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.
NOTE ALL'ART. 23
Il testo dell' articolo 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 46 (art. 45 T.U. 1926)
Senza licenza del ministro dell'interno e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. E' vietato altresi', senza licenza del ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.
Per il testo dell' articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'articolo 13.
Il titolo II, paragrafo 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , citato nelle note alle premesse, e' cosi' rubricato:
"TITOLO II Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumita' pubblica, § 11 - Della prevenzione degli infortuni e dei disastri".
L' articolo 9 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 (Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1965, n. 247, cosi' recita:
"Art. 9. La direzione della scuola e' affidata al direttore dell'istituto radiologico universitario o al primario radiologico dell'ospedale presso cui ha sede la scuola.
La nomina del direttore della scuola e dei docenti delle materie obbligatorie di insegnamento del corso di studi previsto dal decreto ministeriale gli cui all'art. 6, viene effettuata dal medico provinciale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente da cui la scuola dipende.".

Art. 24 - Modifica delle notifiche

Modifica delle notifiche 1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 25 o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi, dandone immediata informazione alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il Ministero dello sviluppo economico adotta misure volte a garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell'Unione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle stesse e fornisce, inoltre, alla Commissione medesima, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza di un organismo notificato.

Art. 25 - Prescrizioni relative agli organismi notificati

Prescrizioni relative agli organismi notificati 1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 1, e della successiva notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, l'organismo di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo.
2. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dall'esplosivo che valuta ed e' dotato di personalita' giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli esplosivi, ne' il rappresentante di uno di questi soggetti. Cio' non preclude l'uso degli esplosivi che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso di esplosivi per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione degli esplosivi, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'.
Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformita' garantiscono che le attivita' delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle loro attivita' di valutazione della conformita'.
4. Gli organismi di valutazione della conformita' e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'.
5. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita' assegnatigli in base all'allegato III e per cui e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o categoria di esplosivi per i quali e' stato notificato, l'organismo di valutazione della conformita' ha a sua disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';
b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualita' di organismo notificato dalle altre attivita';
c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
6. L'organismo di valutazione della conformita' dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformita' dispone dei seguenti requisiti:
a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa armonizzata dell'Unione europea e delle normative nazionali;
d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita'. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita' di un organismo di valutazione della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. L'obbligo del segreto non puo' essere fatto valere nei confronti delle autorita' competenti in materia.
11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformita' ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Art. 26 - Controllo degli organismi notificati

Controllo degli organismi notificati 1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), provvede al controllo degli organismi notificati.
2. Il controllo sugli organismi notificati e' esercitato secondo modalita' da definirsi in un'apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno e l'organismo di cui al comma 1.

Art. 27

Presunzione di conformita' degli organismi notificati
1. Si presume conforme l'organismo notificato che dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti dal presente decreto, nonche' ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 28 - Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23, rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 25 e connesse norme di attuazione e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita' delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato III.

Art. 29 - Obblighi operativi degli organismi notificati

Obblighi operativi degli organismi notificati 1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' conformemente alle procedure di valutazione della conformita' di cui all'Allegato III.
2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione, rispettando, tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' dell'esplosivo alle disposizioni del presente decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II, le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformita'.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontri che un esplosivo non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

Art. 30 - Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

Obbligo di informazione a carico
degli organismi notificati 1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorita' di sorveglianza del mercato in relazione alle attivita' di valutazione della conformita';
d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita' eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili e coprono gli stessi esplosivi, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformita'.

Art. 31 - Coordinamento degli organismi notificati

Coordinamento degli organismi notificati 1. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce che gli organismi notificati, direttamente o tramite rappresentanti designati, partecipino ai lavori del gruppo settoriale di organismi notificati nell'ambito del sistema di cooperazione coordinato dalla Commissione dell'Unione europea.
CAPO VI Capo VI Sorveglianza del mercato e controllo degli esplosivi per uso civile

Art. 32 - Sorveglianza del mercato

Sorveglianza del mercato 1. Agli esplosivi si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 .
2. Il prefetto, quale autorita' di sorveglianza del mercato territorialmente competente, di seguito cosi' denominata, controlla che gli esplosivi per uso civile siano immessi sul mercato soltanto se adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente.
3. L'autorita' di sorveglianza del mercato, avvalendosi della collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, dei competenti uffici doganali e dei comandi della Guardia di Finanza, nonche' della collaborazione, che non puo' essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, attua la sorveglianza del mercato mediante la predisposizione di un piano contenente le misure tese a:
a) effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio nazionale, nonche' nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di vendita;
b) prelevare, se del caso, campioni di esplosivi per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
c) conseguentemente, ritirare dal mercato, in esito agli accertamenti disposti, gli esplosivi che, pur recando la marcatura CE, corredati della dichiarazione di conformita' CE, e usati conformemente allo scopo cui sono destinati, presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente;
d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i distributori, il richiamo dal mercato degli esplosivi che presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente e la loro distruzione in condizioni di sicurezza.
4. I costi relativi alle operazioni di cui al comma 3, lettera b), sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori solo in caso di accertata non conformita' del prodotto.
5. Le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono eseguite dagli organi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su disposizione del prefetto. Le misure di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono adottate dal prefetto sulla base dell'esito dei controlli esperiti dagli organi di cui al periodo precedente.
6. Il Ministero dell'interno predispone, annualmente, un programma settoriale di sorveglianza del mercato degli esplosivi a livello nazionale. Tale programma, unitamente alla raccolta e all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di esplosivi, sono inviati annualmente al Ministero dello sviluppo economico per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea. Il programma settoriale e la raccolta dei dati rimangono a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
NOTE ALL'ART. 32
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 09/07/2008, n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda nelle note alle premesse.

Art. 33 - Disposizioni procedurali per gli esplosivi che presentano rischi

Disposizioni procedurali per gli esplosivi
che presentano rischi 1. Qualora l'autorita' di sorveglianza del mercato abbia motivi sufficienti per ritenere che un esplosivo presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente di cui al presente decreto, essa effettua una valutazione dell'esplosivo interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con l'autorita' medesima. Se nel corso della valutazione l'autorita' conclude che l'esplosivo non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, ordina tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'esplosivo conforme alle prescrizioni medesime oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. L'autorita' di sorveglianza del mercato informa il Ministero dell'interno e l'organismo notificato competente delle misure adottate.
2. Alle misure di cui al comma 1 si applica l' articolo 21 del regolamento (CE) n.765/2008 .
3. Il Ministero dell'interno, informato dall'autorita' di sorveglianza del mercato, ai sensi del comma 1, qualora ritenga che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, informa la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di assumere.
4. L'operatore economico adotta tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli esplosivi interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea.
5. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1 fissato dall'autorita' di sorveglianza del mercato, l'autorita' medesima adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione dell'esplosivo sul mercato nazionale, per ritirarlo dal mercato medesimo o per richiamarlo. Delle misure adottate e' data immediata informazione nei termini di cui ai commi 1, ultimo periodo, e 3, che include tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'esplosivo non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, l'autorita' di sorveglianza del mercato indica se l'inadempienza sia dovuta:
a) alla non conformita' dell'esplosivo alle prescrizioni relative alla salute o all'incolumita' delle persone o alla protezione dei beni materiali o dell'ambiente; oppure
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 18, che conferiscono la presunzione di conformita'.
6. Il Ministero dell'interno, qualora un altro Stato membro abbia avviato la procedura a norma del presente articolo, informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a disposizione sulla non conformita' dell'esplosivo interessato e, in caso di disaccordo con la misura adottata, delle proprie obiezioni.
7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 5, uno Stato membro o la Commissione dell'Unione europea non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata, tale misura e' ritenuta giustificata e l'esplosivo e' immediatamente ritirato dal mercato. Se sono sollevate obiezioni e, all'esito delle consultazioni da essa avviate, la Commissione decide, con proprio atto di esecuzione, comunicato agli operatori economici interessati, che la misura provvisoria e' ingiustificata, la misura medesima e' revocata. L'autorita' di sorveglianza assume, inoltre, i provvedimenti necessari per conformarsi alle decisioni con le quali la Commissione ritiene legittime le misure adottate da altri Stati membri e ne informa la Commissione. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione dell'Unione europea.
8. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione. Il provvedimento e' definitivo.
9. I costi relativi alle misure di cui al presente articolo sono posti a carico dell'operatore economico interessato
NOTE ALL'ART. 33
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 09/07/2008, n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda nelle note alle premesse.

Art. 34 - Procedura di salvaguardia

Procedura di salvaguardia
1.Il Ministero dell'interno comunica gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea al Ministero dello sviluppo economico per le informazioni di competenza al mercato nazionale.

Art. 35 - Esplosivi conformi che presentano un rischio

Esplosivi conformi che presentano un rischio 1. Se l'autorita' di sorveglianza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, ritiene che un esplosivo, pur conforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, ordina all'operatore economico interessato, che se ne assume i relativi oneri, di far si' che tale esplosivo, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu' tale rischio o che l'esplosivo sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
2. L'operatore economico adotta le misure correttive nei confronti di tutti gli esplosivi interessati da esso messi a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea.
3. Delle misure di cui al comma 1 e' data informazione nei termini di cui all'articolo 33, commi 1, ultimo periodo, e 3. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'esplosivo interessato, la sua origine e la catena di fornitura dell'esplosivo, la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. Qualora, all'esito delle consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione europea, la Commissione medesima decida, mediante propri atti di esecuzione, comunicati agli operatori economici interessati, che le misure adottate dall'autorita' di sorveglianza del mercato non siano giustificate, quest'ultima adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione. L'autorita' di sorveglianza assume, inoltre, i provvedimenti necessari per conformarsi alle decisioni con le quali la Commissione ritiene legittime le misure adottate da altri Stati membri e ne informa la Commissione. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione dell'Unione europea.

Art. 36

Non conformita' formale
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 33, se l'autorita' di sorveglianza del mercato giunge a una delle seguenti conclusioni, ordina all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione:
a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell' articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 , dell'articolo 22 o dell'Allegato V del presente decreto;
b) la marcatura CE non e' stata apposta;
c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e' stato apposto in violazione dell'articolo 22 o non e' stato apposto;
d) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
e) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE;
f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
g) le informazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, o all'articolo 6, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
h) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 4 o all'articolo 6 non e' rispettata.
2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita' di sorveglianza del mercato interessata limita o proibisce la messa a disposizione sul mercato dell'esplosivo o dispone che sia richiamato o ritirato dal mercato, a spese dell'operatore economico interessato.
NOTE ALL'ART. 36
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 09/07/2008, n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda nelle note alle premesse.
CAPO VII Capo VII Disposizioni transitorie e finali

Art. 37 - Disciplina sanzionatoria

Disciplina sanzionatoria 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione dell'obbligo di conservazione dei dati di cui agli articoli 4, comma 3, 6, comma 7, 9, comma 2, e 16, comma 3, e' punita con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 103.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 4, comma 8, 6, commi 2 e 6, 7, commi 2 e 4, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. All' articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 , dopo le parole: "sistema informatico dell'impresa" sono aggiunte le seguenti: "nonche' mancata adozione delle misure volte ad evitare il danneggiamento o la distruzione accidentale o dolosa dei dati relativi all'identificazione univoca degli esplosivi per uso civile".
4. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione degli esplosivi di cui al presente decreto, nonche' l'autorizzazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformita' degli esplosivi di cui all'articolo 23, comma 1, non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all' articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
5. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 4, nonche' dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento degli esplosivi di cui al presente decreto, puo' essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell' articolo 10 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 . Nelle ipotesi piu' gravi o in caso di recidiva, puo' essere, altresi', disposto il provvedimento di revoca.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, i provvedimenti di cui al comma 5 si applicano anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un esplosivo, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque :
a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell' articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ;
b) gli estremi del provvedimento di classificazione del Ministero dell'interno, ove previsto;
c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonche' la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;
d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare l'esplosivo.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, La violazione dei divieti di cui al comma 6 dell'articolo 22 equivale alla mancata apposizione dei marchi o delle iscrizioni ed e' punita con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.
8. Salvo quanto previsto dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni penali e di pubblica sicurezza.
9. La violazione delle disposizioni del presente decreto, da parte degli operatori economici, per le quali non e' stabilita una pena o una sanzione amministrativa e' punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.
NOTE ALL'ART. 37
Il testo dell' articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 , citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 4 Disciplina sanzionatoria
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque introduce nel territorio nazionale ovvero detiene oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 , senza avere provveduto agli adempimenti preliminari di etichettatura previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'identificazione univoca, la tracciabilita' e la sicurezza dei depositi e del trasporto, e' punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro.
2. All' articolo 53, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , dopo le parole: «commissione tecnica» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 , privi, in tutto o in parte, dei sistemi per garantire la completa identificazione e la tracciabilita', oltre che la sicurezza dei depositi, previsti dalla vigente normativa».
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000 per le seguenti violazioni:
a) incompleta etichettatura di cui all'articolo 2;
b) mancata trasmissione in tempo reale dei dati nel sistema G.E.A. del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero mancata attivazione del sistema informatico di cui al comma 2 del medesimo articolo;
c) mancata verifica periodica trimestrale del sistema informatico dell'impresa nonche' mancata adozione delle misure volte ad evitare il danneggiamento o la distruzione accidentale o dolosa dei dati relativi all'identificazione univoca degli esplosivi per uso civile;
d) omessa o incompleta comunicazione, a richiesta del Ministero dell'interno, dei dati necessari per l'identificazione degli esplosivi, dei siti di produzione e deposito degli stessi, delle persone che ne vengono in possesso, del loro tracciamento, in relazione agli acquisiti ed alle vendite effettuate, comprese le informazioni commerciali connesse alle operazioni;
e) mancata indicazione ed aggiornamento dei recapiti delle persone tenute, al di fuori del normale orario di lavoro, ad essere reperibili per comunicare le informazioni relative alla provenienza ed alla localizzazione degli esplosivi commercializzati o comunque detenuti, limitatamente al soggetto cedente ed al cessionario.
4. Nei casi piu' gravi o in caso di recidiva delle violazioni di cui al comma 3, puo' essere, altresi', disposta la revoca o la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell' articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ."
Il testo degli articoli 10 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 43 (art. 42 T.U. 1926)
Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11 non puo' essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale per violenza o resistenza all'autorita' o per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza puo' essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo' provare la sua buona condotta o non da' affidamento di non abusare delle armi."
"Art. 10 (art. 9 T.U. 1926)
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.".
Per il testo dell' articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'articolo 19.

Art. 38 - Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni transitorie e finali 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento con il quale sono rideterminate le abilitazioni di cui all' articolo 102 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e successive modificazioni, nonche' quelle relative al rilascio della licenza di cui all' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 .
2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, sono emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti con i quali sono adeguate, anche ai fini della detenzione e del deposito, le disposizioni regolamentari vigenti alle classi di rischio degli esplosivi previste dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite, nonche' alle disposizioni del presente decreto, con le conseguenti modifiche e abrogazioni al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 . Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi l'articolo 8, comma 7, le disposizioni del Capo III e l'Allegato A del decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272 .
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia, anche ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni.
4. Possono essere messi a disposizione sul mercato esplosivi conformi al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 , e immessi sul mercato entro il 20 aprile 2016.
5. I certificati rilasciati in attuazione della direttiva 93/15/CEE sono validi a norma del presente decreto.
6. I richiami al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 , ove contenuti in altre disposizioni di legge, si intendono riferiti al presente decreto.
7. Nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva 93/15/CEE , abrogata dalla direttiva 2014/28/UE , si intendono fatti a quest'ultima e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'Allegato VI della stessa direttiva 2014/28/UE .
NOTE ALL'ART. 38
Il testo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita:
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.".
Il testo dell' articolo 102 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 102. Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie e' tenuto a dimostrare la propria idoneita' nei modi indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo.
Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l'idoneita' del richiedente puo' essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell'autorita' di pubblica sicurezza competente a rilasciare la licenza.".
Per il testo dell' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 si veda nelle note all'articolo 17.
Il testo dell' articolo 8 del decreto del Ministero dell'interno 19 settembre 2002, n. 272 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7 , recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2002, n. 291, S.O., cosi' recita:
"Art. 8. Attivita' degli Organismi notificati e modalita' di esecuzione delle verifiche tecniche.
1. Gli Organismi notificati provvedono all'espletamento della procedura relativa al rilascio dell'attestato «CE del tipo». Essi, inoltre, in relazione ai compiti specifici per i quali sono stati autorizzati ai sensi dell' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 7 del 1997 , provvedono a tutte o a quelle procedure di valutazione, di cui all'allegato V, al decreto legislativo n. 7 del 1997 lettere B) , C) , D) , E) ed F) , richieste nella domanda, finalizzate alla:
verifica della conformita' al tipo;
garanzia della qualita' della tecnologia produttiva;
garanzia della qualita' del prodotto;
verifica sul prodotto;
verifica di un unico prodotto.
2. Le verifiche tecniche e gli esami di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 7 del 1997 sono effettuati in conformita' alle norme italiane che recepiscono norme armonizzate comunitarie.
3. In mancanza delle norme tecniche di cui al comma 2, gli Organismi notificati impiegano i metodi di prova ritenuti idonei ad accertare la conformita' dei prodotti ai requisiti essenziali di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7 del 1997 , codificati da enti di unificazione di Stati della Unione europea o aderenti alla NATO.
4. Sulla base dei dati dichiarati dal fabbricante ed eventualmente verificati, gli Organismi notificati possono rilasciare attestati di «esame CE del tipo» anche per estensione di attestati precedentemente rilasciati per esplosivi similari al medesimo fabbricante o importatore.
5. Ai sensi dell' articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 7 del 1997 , la scelta della procedura per le verifiche previste alle lettere B), C), D), E) ed F) dell'allegato V al decreto legislativo n. 7 del 1997 , compete al fabbricante o all'importatore per materiali prodotti in Stati non appartenenti all'Unione europea. Nello svolgimento di tali procedure gli Organismi notificati si attengono a quanto previsto dalle prescrizioni concernenti «l'assicurazione di qualita' ISO 9000» e successivi aggiornamenti e modifiche, o dalle corrispondenti norme UNI. In alternativa, ove il fabbricante o l'importatore ne facciano richiesta, gli Organismi notificati possono applicare i criteri previsti dalle norme piu' aggiornate di assicurazione della qualita' NATO-AQAP.
6. Gli Organismi notificati comunicano al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale ed al Comitato tecnico di vigilanza di cui al successivo articolo 9, senza ritardo e comunque almeno bimestralmente, le procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi effettuate, gli attestati «CE del tipo» e le altre certificazioni di conformita' rilasciate, fornendo una descrizione completa degli esplosivi e dei mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite.
7. Qualora i produttori o gli importatori che intendano immettere sul mercato interno un esplosivo abbiano ottenuto da uno degli Organismi notificati di altro Stato dell'Unione europea l'attestato di esame «CE del tipo» o altra certificazione di conformita' secondo una delle procedure di cui all'allegato V al decreto legislativo n. 7 del 1997 , sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero dell'interno, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento, in data antecedente alla fabbricazione od alla immissione dell'esplosivo sul territorio nazionale. La comunicazione deve fornire una descrizione completa dell'esplosivo ed i mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite.
Il Capo III del decreto del Ministero dell'interno 19 settembre 2002, n. 272 e' cosi' rubricati:
"Capo III - Adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti"
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 , si veda nelle note alle premesse.
La direttiva 93/15/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile e' pubblicata nella G.U.C.E. 15 maggio 1993, n. L 121.
Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/28/UE si veda nelle note alle premesse.

Art. 39 - Disposizioni tariffarie

Disposizioni tariffarie 1. Alle attivita' di autorizzazione e di valutazione della conformita' di cui all'articolo 23, il Ministero dell'interno provvede mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico degli operatori economici.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento.
3. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sugli appositi capitoli di bilancio.
5. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, e' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2003 sulla determinazione delle tariffe per i servizi resi ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003 .
NOTE ALL'ARTICOLO 39
Il decreto del Ministero dell'interno 1 luglio 2003 (Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dell'interno e relative modalita' di pagamento ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 47 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2003, n. 158.
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 , si veda nelle note alle premesse.
Il testo dell' articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., cosi' recita:
"Art. 47. Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE.
1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.".

Art. 40 - Clausola di invarianza finanziaria

Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 41 - Abrogazioni

Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 , e il decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272 , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, ultimo periodo .
NOTE ALL'ART. 41
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 , si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti normativi del decreto del Ministero dell'interno 19 settembre 2002, n. 272 , si veda nelle note all'articolo 38.

Art. 42 - Entrata in vigore

Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 maggio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Alfano, Ministro dell'interno Pinotti, Ministro della difesa Calenda, Ministro dello sviluppo economico Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Orlando, Ministro della giustizia Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato I

Allegato I
(di cui all'articolo 1, comma 3)
ARTICOLI CONSIDERATI PIROTECNICI O MUNIZIONI SECONDO LE RACCOMANDAZIONI PERTINENTI DELLE NAZIONI UNITE
UN N. NOME E DESCRIZIONE CLASSE DIVISIONE GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida informativa)
Gruppo G 0009 Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o di propulsione 1.2 G Munizioni Termine generico riferito principalmente ad articoli di impiego militare quali tutti i tipi di bombe, granate, razzi, mine, proiettili e altri oggetti simili. Munizioni incendiarie Munizioni contenenti sostanze incendiarie. Salvo quando la composizione e' essa stessa un esplosivo, le munizioni possono contenere ugualmente uno o piu' dei seguenti elementi: carica di lancio con innesto e carica di accensione, spoletta con carica di scoppio o carica di espulsione. 0010 Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o di propulsione 1.3 G Cfr. la voce UN n. 0009 0015 Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o di propulsione 1.2 G Munizioni fumogene Munizioni contenenti una materia fumogena. Salvo quando la materia stessa e' un esplosivo, le munizioni possono contenere anche uno o piu' dei seguenti elementi: carica di lancio con innesto e carica di accensione, spolette con carica di scoppio o carica di espulsione. 0016 Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.3 G Cfr. la voce UN n. 0015 0018 Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione 1.2 G Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione Munizioni contenenti una sostanza lacrimogena. Esse contengono ugualmente uno o piu' dei seguenti elementi: sostanze pirotecniche, carica di lancio con innesto e carica di accensione, proiettili con carica di dispersione o di espulsione. 0019 Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione 1.3 G Cfr. la voce UN n. 0018 0039 Bombe foto-illuminanti 1.2 G Bombe Oggetti esplosivi sganciati da un aereo. Possono contenere un liquido infiammabile con carica di scoppio, un composto foto-lampo o una carica di esplosivo detonante. Il termine comprende bombe foto-illuminanti. 0049 Cartucce illuminanti 1.1 G Cartucce illuminanti Oggetti costituiti da un bossolo, da un innesco e da una polvere illuminante, il tutto assemblato in un unico pezzo pronto per il tiro. 0050 Cartucce illuminanti 1.3 G Cfr. la voce UN n. 0049 0054 Cartucce da segnalazione 1.3 G Cartucce da segnalazione Oggetti concepiti per lanciare segnali luminosi colorati o altri segnali con l'aiuto di pistole segnalatrici ecc. 0066 Miccia a combustione rapida 1.4 G Miccia a combustione rapida Oggetto costituito da fili tessili coperti di polvere nera o di un'altra composizione pirotecnica a combustione rapida e da un involucro protettore flessibile, oppure costituito da un'anima di polvere nera avvolta da tela tessile flessibile. Esso brucia con una fiamma esterna che progredisce lungo la miccia e serve a trasmettere l'accensione di un dispositivo ad una carica. 0092 Dispositivi illuminanti di superficie 1.3 G Dispositivi illuminanti Oggetti costituiti da materie pirotecniche e concepiti per essere usati per illuminare, identificare, segnalare o avvertire. 0093 Dispositivi illuminanti aerei 1.3 G Cfr. la voce UN n. 0092 0101 Miccia istantanea non detonante 1.3 G Miccia Per convenzione si distingue tra micce a corda (cord-like fuse) e i dispositivi usati per le munizioni con componenti meccaniche, elettriche o idrostatiche per innescare una deflagrazione o detonazione (fuze). Miccia istantanea non detonante (conduttore di fuoco) Oggetto costituito da fili di cotone impregnati di polverino (conduttore di fuoco). Esso brucia con una fiamma esterna ed e' utilizzato nelle catene di accensione degli artifici da divertimento ecc. 0103 Miccia di accensione a rivestimento 1.4 G Miccia di accensione a rivestimento Oggetto costituito da un tubo di metallo contenente un'anima di esplosivo deflagrante. 0171 Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.2 G Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva Munizioni concepite per produrre una sorgente unica di luce intensa allo scopo di illuminare uno spazio. Le cartucce illuminanti, le granate illuminanti, i proiettili illuminanti, le bombe illuminanti e le bombe con carica di localizzazione del punto di caduta sono comprese in questa denominazione. 0191 Artifici da segnalazione a mano 1.4 G Oggetti producenti segnali. 0192 Petardi per ferrovia 1.1 G Cfr. la voce UN n. 0191 0194 Segnali di pericolo per navi 1.1 G Cfr. la voce UN n. 0191 0195 Segnali di pericolo per navi 1.3 G Cfr. la voce UN n. 0191 0196 Segnali fumogeni 1.1 G Cfr. la voce UN n. 0191 0197 Segnali fumogeni 1.4 G Cfr. la voce UN n. 0191 0212 Traccianti per munizioni 1.3 G Traccianti per munizioni Oggetti sigillati contenenti materie pirotecniche e concepiti per seguire la traiettoria di un proiettile 0254 Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.3 G Cfr. la voce UN n. 0171 0297 Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.4 G Cfr. la voce UN n. 0254 0299 Bombe foto-illuminanti 1.3 G Cfr. la voce UN n. 0039 0300 Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.4 G Cfr. la voce UN n. 0009 0301 Munizioni lacrimogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.4 G Cfr. la voce UN n. 0018 0303 Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.4 G Cfr. la voce UN n. 0015 0306 Traccianti per munizioni 1.4 G Cfr. la voce UN n. 0212 0312 Cartucce da segnalazione 1.4 G Cartucce da segnalazione Oggetti concepiti per lanciare segnali luminosi colorati o altri segnali con l'aiuto di pistole segnalatrici. 0313 Segnali fumogeni 1.2 G Cfr. la voce UN n. 0195 0318 Granate da esercitazione a mano o per fucile 1.3 G Granate a mano o per fucile Oggetti concepiti per essere lanciati a mano o con l'aiuto di un fucile. Il termine include le granate da esercitazione a mano o per fucile. 0319 Cannelli 1.3 G Cannelli Oggetti costituiti da un innesco che provocano l'accensione e da una carica ausiliaria di esplosivo deflagrante come polvere nera, utilizzati per accendere una carica propulsiva in un bossolo ecc.. 0320 Cannelli00 1.4 G Cfr. la voce UN n. 0319 0333 Fuochi pirotecnici 1.1 G Fuochi pirotecnici Oggetti pirotecnici concepiti ai fini di divertimento. 0334 Fuochi pirotecnici 1.2 G Cfr. la voce UN n. 0333 0335 Fuochi pirotecnici 1.3 G Cfr. la voce UN n. 0333 0336 Fuochi pirotecnici 1.4 G Cfr. la voce UN n. 0333 0362 Munizioni per esercitazioni 1.4 G Munizioni per esercitazioni Munizioni sprovviste di carica di scoppio principale, ma contenenti una carica di dispersione o di espulsione. Generalmente esse contengono anche una spoletta e una carica propulsiva. 0363 Munizioni per esercitazioni 1.4 G Munizioni per esercitazioni Munizioni contenenti una materia pirotecnica, utilizzate per provare l'efficacia o la potenza di nuovi elementi o l'insieme di nuove munizioni o di armi. 0372 Granate da esercitazione a mano o per fucile 1.2 G Cfr. la voce UN n. 0318 0373 Artifici da segnalazione a mano 1.4 S Cfr. la voce UN n. 0191 0403 Dispositivi illuminanti aerei 1.4 G Cfr. la voce UN n. 0092 0418 Dispositivi illuminanti di superficie 1.2 G Cfr. la voce UN n. 0092 0419 Dispositivi illuminanti di superficie 1.1 G Cfr. la voce UN n. 0092 0420 Dispositivi illuminanti aerei 1.1 G Cfr. la voce UN n. 0092 0421 Dispositivi illuminanti aerei 1.2 G Cfr. la voce UN n. 0092 0424 Proiettili inerti con traccianti 1.3 G Proiettili Oggetti come una granata o palla lanciati da un cannone o da un altro pezzo di artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro. Possono essere inerti, con o senza traccianti, e possono contenere una carica di dispersione, espulsione o scoppio. Il termine include proiettili inerti con traccianti, proiettili con carica di dispersione o espulsione, proiettili con carica di scoppio. 0425 Proiettili inerti con traccianti 1.4 G Cfr. la voce UN n. 0424 0428 Oggetti pirotecnici per uso tecnico 1.1 G Oggetti pirotecnici per uso tecnico Oggetti che contengono materie pirotecniche e che sono destinati ad uso tecnico come produzione di calore, produzione di gas, effetti scenici ecc.. Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: munizioni, cartucce da segnalazione, tagli cavi esplosivi, fuochi pirotecnici, dispositivi illuminanti aerei, dispositivi illuminanti di superficie, dispositivi di sgancio esplosivi, rivetti esplosivi, torce da segnalazione a mano, segnali di pericolo, petardi per ferrovia, segnali fumogeni. 0429 Oggetti pirotecnici per uso tecnico 1.2 G Cfr. la voce UN n. 0428 0430 Oggetti pirotecnici per uso tecnico 1.3 G Cfr. la voce UN n. 0428 0431 Oggetti pirotecnici per uso tecnico 1.4 G Cfr. la voce UN n. 0428 0434 Proiettili con carica di dispersione o di espulsione 1.2 G Proiettili Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo di artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro. Possono essere inerti, con o senza traccianti, e possono contenere una carica di dispersione, espulsione o scoppio. Il termine include proiettili inerti con traccianti, proiettili con carica di dispersione o espulsione, proiettili con carica di scoppio. 0435 Proiettili con carica di dispersione o di espulsione 1.4 G Cfr. la voce UN n. 0434 0452 Granate da esercitazione a mano o per fucile 1.4 G Cfr. la voce UN n. 0372 0487 Segnali fumogeni 1.3 G Cfr. la voce UN n. 0194 0488 Munizioni per esercitazioni 1.3 G Munizioni per esercitazioni Munizioni sprovviste di carica di scoppio principale, ma contenenti una carica di dispersione o di espulsione. Generalmente esse contengono anche una spoletta e una carica propulsiva. Il termine esclude i seguenti oggetti che sono elencati separatamente: granate da esercitazione. 0492 Petardi per ferrovia 1.3 G Cfr. la voce UN n. 0194 0493 Petardi per ferrovia 1.4 G Cfr. la voce UN n. 0194
Gruppo S 0110 Granate da esercitazione a mano o per fucile 1.4 S Cfr. la voce UN n. 0318 0193 Petardi per ferrovia 1.4 S Cfr. la voce UN n. 0194 0337 Fuochi pirotecnici 1.4 S Cfr. la voce UN n. 0334 0345 Proiettili inerti con traccianti 1.4 S Proiettili Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo di artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro. Possono essere inerti, con o senza traccianti, e possono contenere una carica di dispersione, espulsione o scoppio. 0376 Cannelli 1.4 S Cfr. la voce UN n. 0319 0404 Dispositivi illuminanti aerei 1.4 S Cfr. la voce UN n. 0092 0405 Cartucce da segnalazione 1.4 S Cartucce da segnalazione Oggetti concepiti per lanciare segnali luminosi colorati o altri segnali con l'aiuto di pistole segnalatrici ecc. 0432 Oggetti pirotecnici per uso tecnico 1.4 S

Allegato II

Allegato II
(di cui all'articolo 4, comma 1)
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
I. Requisiti generali
1. Ogni esplosivo deve essere progettato, fabbricato e fornito in modo da presentare un rischio minimo per la sicurezza e la salute delle persone, nonche' da evitare danni ai beni materiali e all'ambiente in condizioni normali e prevedibili, segnatamente per quanto concerne le normative relative alla sicurezza pubblica e le pratiche standard, fino a che viene utilizzato.
2. Ogni esplosivo deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilita'.
3. Ogni esplosivo deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento che comporti ripercussioni minime sull'ambiente, se vengono impiegate tecniche adeguate.
II. Requisiti speciali
1. Come requisiti minimi, le seguenti informazioni e proprieta', se del caso, devono essere considerati o testati:
a) progettazione e caratteristiche, compresa la composizione chimica, il grado di miscela e, eventualmente, le dimensioni e la distribuzione dei grani secondo la dimensione;
b) stabilita' fisica e chimica dell'esplosivo in tutte le condizioni ambientali a cui puo' essere esposto;
c) sensibilita' agli urti e all'attrito;
d) compatibilita' di tutti i componenti in relazione alla loro stabilita' chimica e fisica;
e) purezza chimica dell'esplosivo;
f) resistenza dell'esplosivo all'effetto dell'acqua qualora questo sia destinato ad essere usato nell'umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilita' possano essere pregiudicate dall'acqua;
g) resistenza alle temperature basse e alte qualora l'esplosivo sia destinato ad essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilita' possano essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o dell'esplosivo nel suo insieme;
h) idoneita' dell'esplosivo ad essere utilizzato in ambienti pericolosi (per esempio ambienti a rischio per la presenza di grisu', masse calde) qualora sia destinato ad essere usato in tali condizioni;
i) caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l'innesco o l'accensione intempestivi o involontari;
j) corretto caricamento e funzionamento dell'esplosivo quando e' impiegato per lo scopo a cui e' destinato;
k) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all'immagazzinamento, all'uso e allo smaltimento;
l) la capacita' dell'esplosivo, del sua confezione o di altri componenti di resistere al deterioramento durante l'immagazzinamento fino alla «data di scadenza» indicata dal fabbricante;
m) l'indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari per un funzionamento affidabile e sicuro dell'esplosivo.
2. Ogni esplosivo deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove cio' non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l'esplosivo e' destinato ad essere usato.
3. Requisiti per le categorie di esplosivi
3.1. Gli esplosivi detonanti devono anche soddisfare i seguenti requisiti:
a) il metodo proposto per l'innesco deve garantire la detonazione sicura, affidabile e completa dell'esplosivo e deve condurre alla decomposizione completa di questo. Nel caso particolare delle polveri nere, viene verificata l'attitudine alla deflagrazione;
b) gli esplosivi detonanti sotto forma di cartucce devono trasmettere la detonazione in condizioni di sicurezza e affidabilita' lungo tutta la colonna di cartucce;
c) i gas prodotti dagli esplosivi detonanti destinati all'uso sotterraneo possono contenere monossido di carbonio, gas nitrosi, altri gas, vapori o residui solidi sospesi nell'aria solo in quantita' tali da non danneggiare la salute in condizioni d'uso normali.
3.2. I cordoncini detonanti, le micce di sicurezza e i cordoncini di accensione devono anche soddisfare i seguenti requisiti:
a) la copertura dei cordoncini detonanti, delle micce di sicurezza, delle altre micce e dei cordoncini di accensione deve avere un'adeguata resistenza meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorche' esposta a uno stress meccanico normale;
b) i parametri per la velocita' di combustione delle micce di sicurezza devono essere indicati e debitamente soddisfatti;
c) i cordoncini detonanti devono poter essere innescati in condizioni di affidabilita', avere una capacita' di innesco sufficiente e soddisfare i requisiti per quanto riguarda il deposito anche in condizioni climatiche particolari.
3.3. I detonatori (inclusi i detonatori a scoppio ritardato) devono anche soddisfare i seguenti requisiti:
a) i detonatori devono innescare in condizioni di affidabilita' lo scoppio degli esplosivi detonanti destinati ad essere impiegati con loro in tutte le condizioni di uso prevedibili;
b) i detonatori a scoppio ritardato devono poter essere innescati in condizioni di affidabilita';
c) la capacita' di innesco non deve essere compromessa dall'umidita';
d) i tempi di ritardo dei detonatori a scoppio ritardato devono essere sufficientemente uniformi affinche' sia insignificante il rischio che i ritardi di raccordi vicini si sovrappongano;
e) le caratteristiche elettriche dei detonatori elettrici devono essere indicate sull'imballaggio (ad esempio corrente che non provoca incendi, resistenza);
f) i cavi dei detonatori elettrici devono avere un isolamento e una resistenza meccanica sufficienti, anche a livello di connessioni con il detonatore, tenuto conto dell'impiego previsto.
3.4. I propellenti e i propellenti per endoreattori devono anche soddisfare i seguenti requisiti:
a) questi materiali non devono detonare quando sono impiegati per lo scopo a cui sono destinati;
b) se necessario, i propellenti (ad esempio quelli a base di nitrocellulosa) devono essere stabilizzati contro la decomposizione;
c) i propellenti per endoreattori non devono contenere bolle di gas o fessure involontarie che possono renderne pericoloso il funzionamento quando sono in forma compressa o in blocchi.

Allegato III

Allegato III
(di cui all'articolo 19, comma 2)
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'
MODULO B
Esame UE del tipo
1. L'esame UE del tipo e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un esplosivo, nonche' verifica e certifica che il progetto tecnico di tale esplosivo rispetta le prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.
2. L'esame UE del tipo e' effettuato in base a una valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'esplosivo effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, unitamente all'esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, del prodotto finito (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).
3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c) la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformita' dell'esplosivo alle prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'esplosivo.
Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
i) una descrizione generale dell'esplosivo;
ii) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonche' gli schemi delle componenti, delle sottounita', dei circuiti ecc.;
iii) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'esplosivo;
iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti di sicurezza essenziali del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
v) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;
vi) le relazioni sulle prove effettuate;
d) i campioni rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato puo' chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove;
e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilita' del fabbricante.
4. L'organismo notificato:
per l'esplosivo:
4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'esplosivo;
per i campioni:
4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonche' gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche;
4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;
4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante, applicando le altre pertinenti specifiche tecniche, soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto;
4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.
5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformita' al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorita' di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.
6. Se il tipo risulta conforme alle prescrizioni del presente decreto applicabili all'esplosivo in questione, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validita' e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo puo' comprendere uno o piu' allegati.
Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformita' degli esplosivi fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.
Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto ad esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non e' piu' conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.
Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformita' dell'esplosivo ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o sulle condizioni di validita' di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.
8. Ogni organismo notificato informa la propria autorita' di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato.
L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonche' il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validita' di tale certificato.
9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato.
10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare la domanda di cui al punto 3 ed espletare gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato.
MODULO C 2
Conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali
1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di valutazione della conformita' in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli esplosivi in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
2. Produzione
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dell'esplosivo fabbricato al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili del presente decreto a essi applicabili.
3. Controlli sul prodotto
Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, stabiliti da tale organismo, per verificare la qualita' dei controlli interni sugli esplosivi, tenuto conto tra l'altro della complessita' tecnologica di tali prodotti e della quantita' prodotta. Si esamina un adeguato campione dei prodotti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformita' dell'esplosivo al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Laddove un campione non e' conforme al livello di qualita' accettabile, l'organismo notificato adotta le opportune misure.
La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dell'esplosivo funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformita' dell'esplosivo.
Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato, il numero d'identificazione di quest'ultimo.
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE
4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo esplosivo conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto a esso applicabili.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello di esplosivo e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di esplosivo per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
5. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.
MODULO D
Conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del processo di produzione
1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' nel processo di produzione e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli esplosivi interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono ai requisiti del presente decreto a essi applicabili.
2. Produzione
Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualita' per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova degli esplosivi interessati, come specificato al punto 3, ed e' soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4.
3. Sistema di qualita'
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta per gli esplosivi in questione.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di esplosivi contemplati;
d) la documentazione relativa al sistema di qualita';
e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo.
3.2. Il sistema di qualita' garantisce che gli esplosivi siano conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti del presente decreto che ad essi si applicano.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'.
Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' del prodotto;
b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
d) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;
e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualita' dei prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.
Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualita', almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore del prodotto interessato e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), per verificare la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dell'esplosivo a tali norme.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato.
4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
b) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.
4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo esplosivo conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello di esplosivo e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di esplosivo per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'esplosivo, tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti:
a) la documentazione di cui al punto 3.1;
b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita' di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.
MODULO E
Conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita' del prodotto 1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli esplosivi interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
2. Produzione
Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato per l'ispezione del prodotto finale e le prove degli esplosivi interessati come indicato nel punto 3 ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualita'
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta per gli esplosivi in questione.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di esplosivi contemplati;
d) la documentazione relativa al sistema di qualita';
e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo.
3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' degli esplosivi al tipo descritto dal certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto a essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'.
Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' dei prodotti;
b) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
c) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;
d) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualita'.
3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle corrispondenti specifiche delle pertinenti norme armonizzate.
Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita', il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), al fine di verificare la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dell'esplosivo a tali norme.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato.
4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
b) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.
4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo esplosivo conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello di esplosivo e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di esplosivo per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'esplosivo, tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti:
a) la documentazione di cui al punto 3.1;
b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita' di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.
MODULO F
Conformita' al tipo basata sulla verifica sul prodotto
1. La conformita' al tipo basata sulla verifica sul prodotto e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5.1 e 6 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli esplosivi interessati cui sono state applicate le disposizioni del punto 3 sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
2. Produzione
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' degli esplosivi fabbricati al tipo approvato oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti del presente decreto a essi applicabili.
3. Verifica
Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua opportuni esami e prove per verificare la conformita' dell'esplosivo al tipo approvato oggetto del certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.
Gli esami e le prove di controllo della conformita' degli esplosivi ai requisiti pertinenti sono effettuati, a scelta del fabbricante, mediante controllo e prova di ciascun prodotto, come specificato al punto 4 o esaminando e provando gli esplosivi su base statistica, come precisato al punto 5.
4. Verifica della conformita' mediante controllo e prova di ogni prodotto
4.1. Tutti gli esplosivi vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, definite nelle pertinenti norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre specifiche tecniche pertinenti per verificare la conformita' al tipo approvato oggetto del certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili del presente decreto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.
4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione sull'esplosivo approvato.
Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali i certificati di conformita' a fini d'ispezione per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato.
5. Verifica statistica della conformita'
5.1. Il fabbricante adotta i provvedimenti necessari affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto e presenta alla verifica i propri esplosivi in forma di lotti omogenei.
5.2. Da ciascun lotto e' prelevato un campione a caso. Tutti gli esplosivi che compongono un campione vanno esaminati singolarmente e sottoposti a opportune prove, descritte nelle norme armonizzate, e/o a prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per verificarne la loro conformita' al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e la conformita' alle prescrizioni applicabili del presente decreto e per stabilire se il lotto vada accettato o respinto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.
5.3. Se un lotto e' accettato, sono considerati approvati tutti gli esplosivi che lo compongono, esclusi gli esplosivi del campione risultati non conformi.
L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su ogni esplosivo approvato.
Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti i certificati di conformita' per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato.
5.4. Se un lotto e' respinto, l'organismo notificato o l'autorita' competente provvede a impedire l'immissione sul mercato di tale lotto. Se i lotti sono respinti frequentemente l'organismo notificato puo' sospendere la verifica statistica e prendere opportuni provvedimenti.
6. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE
6.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo esplosivo conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.
6.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello di esplosivo e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di esplosivo per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
Previo accordo dell'organismo notificato di cui al punto 3 e sotto la responsabilita' dello stesso, il fabbricante puo' apporre sugli esplosivi il numero d'identificazione di tale organismo.
Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la sua responsabilita', il fabbricante puo' apporre il numero d'identificazione di tale organismo sull'esplosivo nel corso del processo di fabbricazione.
7. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non puo' assolvere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5.1.
MODULO G
Conformita' basata sulla verifica dell'unita'
1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che l'esplosivo interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, e' conforme ai requisiti del presente decreto ad esso applicabili.
2. Documentazione tecnica
2.1. Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione permette di valutare la conformita' dell'esplosivo ai requisiti pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'esplosivo. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
a) un descrizione generale dell'esplosivo;
b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti ecc.;
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'esplosivo;
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc., e
f) le relazioni sulle prove effettuate.
2.2. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorita' nazionali competenti per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato.
3. Produzione
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformita' dell'esplosivo fabbricato alle prescrizioni applicabili del presente decreto.
4. Verifica
L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste in altre specifiche tecniche, per verificare la conformita' dell'esplosivo alle prescrizioni applicabili del presente decreto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.
L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su ogni esplosivo approvato.
Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti i certificati di conformita' per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singolo esplosivo conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' identifica l'esplosivo per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2.2 e 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.

Allegato IV

Allegato IV
(di cui all'articolo 20, comma 2)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE (n. . . . )1
1. Numero di prodotto, tipo, lotto o serie:
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sotto la responsabilita' esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilita'):
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra e' conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e' dichiarata la conformita':
7. L'organismo notificato ... (denominazione, numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato:
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione) (firma):
--------
1 L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformita' e' opzionale.
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V

Allegato V
(di cui all'articolo 21, comma 1)
MARCATURA CE
1. La marcatura CE e' costituita dalle iniziali «CE» nella forma seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. In caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel disegno di cui al comma 1.
3. La marcatura CE ha un'altezza minima di 5 mm..
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