092G0462
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Rinvio dei termini per la costituzione di uffici di procura circondariale e modifiche alla disciplina dell'applicazione dei magistrati. (DECRETO LEGISLATIVO 23 ottobre 1992 n. 416)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 24/10/1992 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 , recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992; Visto il parere reso in data 21 ottobre 1992 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1992; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Nel comma 1 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 , sono soppresse le parole: "e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del codice di procedura penale ".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa o stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1977 e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale , il Governo della Repubblica puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria.
Art. 8. - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.
3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro sessanta giorni dall'ultimo invio.
4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Nota all'art. 1:
- L'art. 41 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.P.R. n. 449/1988 , come modificato dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
"Art. 41. - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di revisione delle circoscrizioni dei tribunali ordinari, le funzioni di pubblico ministero presso le preture di ciascun circondario dei tribunali di cui alla tabella II allegata al presente decreto sono esercitate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, anche a norma dell' art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , modificato dall'art. 22.
2. Nei circondari previsti dal comma 1 e per il periodo di tempo in esso indicato, i vice procuratori onorari sono addetti alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario".
Art. 2
1. L'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come sostituito dall' art. 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 , e modificato dall' art. 21 del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e' cosi' modificato:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
" 3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.";
b) nel comma 7 dopo le parole: "attivita' in tali procedimenti" e' soppresso il punto e sono aggiunte le seguenti: ", salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall' art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale .".
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941 :
"Art. 110 (Applicazione dei magistrati). - 1. Possono essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.
2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell' art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 .
3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione e' disposta con preferenza per il distretto piu' vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.
3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore della magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 e' espresso, sentito preventivamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
5. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di un magistrato applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non puo' svolgere attivita' in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall' art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ".
- Il comma 3- bis dell'art. 51 del codice di procedura penale , aggiunto dall' art. 3 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8 , prevede che: "Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416- bis e 630 del codice penale , per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.
416- bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) (*) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".
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(*) Sono le funzioni di pubblico ministero esercitate nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTELLI