Monitoring Gesetzessammlung

099G0363

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

099G0363

Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999 n. 286)

Art. 1 - Principi generali del controllo interno

Principi generali del controllo interno 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarita' amministrativa e contabile); b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione
amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico supporta l'attivita' di programmazione strategica e di indirizzo politicoamministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politicoamministrativo. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 )) ;
b) il controllo di gestione e l'attivita' di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita' organizzativa interessata;
c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma e' svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;
e) e' fatto divieto di affidare verifiche di regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.
4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attivita' didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle universita', all'attivita' didattica del personale della scuola, all'attivita' di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.
5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attivita' di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 )) .

Art. 2 - Il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile

Il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile 1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all' articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2011, N. 123 )) .
3. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2011, N. 123 )) .

Art. 3 - Disposizioni sui controlli esterni di regolarita' amministrativa e contabile

Disposizioni sui controlli esterni di regolarita' amministrativa e contabile 1. E' abrogato l' articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 . ((1)) 2. Al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinato dalle disposizioni del presente decreto, il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, fermo restando, per le assunzioni di personale, quanto previsto dall' articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , nell'esercizio dei poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile ad essa conferiti dall' articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 .
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 17 maggio 2001, n. 139 (in G.U. 1ª s.s. 23/05/2001, n. 20), "Dichiara che non spetta al Governo adottare l' art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e per conseguenza lo annulla".

Art. 4 - Controllo di gestione

Controllo di gestione 1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:
a) l'unita' o le unita' responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;
b) le unita' organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unita' organizzative;
e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicita';
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalita' operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilita' contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attivita' di pianificazione e controllo.

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))

Art. 6 - La valutazione e il controllo strategico

La valutazione e il controllo strategico 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico.
L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 )) .
CAPO II Capo II Strumenti del controllo interno

Art. 7

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 12 DICEMBRE 2006, N. 315
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.C.M. 3 agosto 2011 (in G.U. 22/11/2011, n. 272) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato istituito ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e operante presso il Dipartimento per il programma di Governo, riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 , e' prorogato per un periodo non superiore a due anni".

Art. 8 - Direttiva annuale del Ministro

Direttiva annuale del Ministro 1. La direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14, del decreto n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unita' dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parita' e pari opportunita' previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabilitidalla documentazione di bilancio per centri di responsabilita' e per funzioniobiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui all'articolo 6, definisce altresi' i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.
2. Il personale che svolge incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto n. 29, eventualmente costituito in conferenza permanente, fornisce elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 si veda in nota all'art. 5.
- I commi 3 e 4 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993 , cosi' recitano:
"3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6".

Art. 9 - Sistemi informativi

Sistemi informativi 1. Ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , il sistema di controllo di gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono di un sistema informativostatistico unitario, idoneo alla rilevazionedi grandezze quantitative a carattere economico- finanziario. La struttura del sistema informativostatisticobasata su una banca dati delle informazioni rilevanti ai fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e sulla predisposizione periodica di una serie di prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche) di corredo alle analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema informativostatistico e' organizzato in modo da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.
2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:
a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione;
b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attivita' - presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilita');
c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;
d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attivita' svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;
e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;
f) sistemi e procedure di contabilita' analitica.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell' art. 17 della legge n. 59 del 1997 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell' art. 63 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e' il seguente:
"Art. 63 (Finalita'). - 1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati".
- Il testo dell' art. 64 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e' il seguente:
"Art. 64 (Rilevazione dei costi). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attivita' e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unita' amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento".

Art. 10 - Abrogazione di norme e disposizioni transitorie

Abrogazione di norme e disposizioni transitorie 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le amministrazioni statali, nell'ambito delle risorse disponibili, adeguano i loro ordinamenti a quanto in esso previsto. In particolare, gli organi di indirizzo politico provvedono alla costituzione degli uffici di cui all'articolo 6, nell'ambito degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, e vigilano sugli adempimenti organizzativi e operativi che fanno carico agli uffici dirigenziali di livello generale per l'esercizio delle altre funzioni di valutazione e controllo.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e, in particolare: l'articolo 20del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , ad eccezione del comma 8, l'articolo 6 , comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338 ; l' articolo 3 -quater della legge 11 luglio 1995, n. 273 ; l' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto1997, n. 279 . Si intendono attribuiti alle strutture di cui all'articolo 2 i compiti attribuiti ad uffici di controllointerno in materia di verifiche sulla legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa, e, in particolare, quelli di cui all'articolo 52, comma 5, deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, e all'articolo 3-ter, comma 2 , del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 . Si intendono attribuiti alle strutture di cui all'articolo 4 i compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di controllo sulla gestione, e, in particolare, quelli di cui all' articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , all' articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , ed all'articolo 52, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dall' articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 . Si intendono attribuiti alle strutture di cui all'articolo 5 i compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di valutazione del personale e, in particolare, quelli di cui all' articolo 25-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modifiche ed integrazioni. Nulla e' innovato per quanto riguarda le attivita' dell'ispettorato della funzione pubblica.
3. Gli organi collegiali preposti ai servizi di controlloo nuclei di valutazione statali, ove non sostituiti o confermati ai sensi del comma 1, decadono al termine dei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, le amministrazioni non statali provvedono, nelle forme previste dalla vigente legislazione, a conformare il proprio ordinamento ai principi dettati dal presente decreto, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge con i principi stessi non compatibili.
5. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione, che ne regoli le modalitadi costituzione e di funzionamento, uffici unici per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto.
6. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali ai fini dell'attuazione del presente decreto. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.
Note all'art. 10:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 , si veda in nota all'art. 5.
- Il testo dell' art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e' il seguente:
"Art. 20 (Verifica dei risultati - Responsabilita' dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle ammmistrazioni. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche cumulativamente per piu' amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i cornitati metropolitani di cui all' art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 , e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.
7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2, si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 10 febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni.
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
- Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1994, n. 132) e' il seguente:
"3. Qualora il comitato non esprima il giudizio entro il termine di cui al comma precedente, il giudizio deve essere espresso, nei venti giorni successivi, dal nucleo di valutazione o dal servizio di controllo interno previsti dall' art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni".
- L' art. 3-quater della legge 11 luglio 1995, n. 273 (Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 , recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni), e' il seguente:
"Art. 3-quater (Servizio di controllo interno). - 1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all' art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 , vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il servizio di controllo interno e' posto alle dirette dipendenze del Ministro in posizione di autonomia.
3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 e' preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al servizio di controllo interno e' assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino in posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unita', appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.
4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma l si esercitano nei confronti dell'attivita' amministrativa del Ministero presso cui il servizio e' istituito.
5. Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso:
a) accerta la rispondenza di risultati dell'attivita' amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' nonche' la trasparenza, l'imparzialita' ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;
b) svolge il controllo di gestione sull'attivita' amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unita' organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarita' eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;
c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unita' organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attivita' amministrativa.
6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e puo' richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unita' organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.
7. I risultati dell'attivita' del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro".
- Il comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema. di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n. 195), e' il seguente:
"3. Nelle amministrazioni pubbliche il servizio di controllo interno e' l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione".
- Il comma 5 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e' il seguente:
"5. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 45, comma 4, e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero; laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi dell'art. 20".
- Il comma 2 dell'art. 3-ter del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1995 n. 109), e' il seguente:
"2. I servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai sensi dell' art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 , e i servizi ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall' art. 20, commi 9 e 10 , e dall' art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (come sostituiti, rispettivamente, dall' art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 , e dall' art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 ".
- Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 1994), e' il seguente:
"3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale debbono essere accreditate le somme, e determinano la durata tassativa dell'accordo. Essi stabiliscono, altresi', il servizio di controllo interno cui e' demandata, ai sensi dell' art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del programma e dei risultati della gestione. Il servizio di controllo interno redige una relazione da allegare al rendiconto annuale di cui al comma 4".
- Il comma 6 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997 e' il seguente:
"6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa".
- Il comma 6 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e' il seguente:
"6. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici".
Il comma 1 dell'art. 25-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993 e' il seguente:
"1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell' art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 . I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa".
CAPO III Capo III Qualita' dei servizi pubblici e carte dei servizi

Art. 11 - Qualita' dei servizi pubblici

Qualita' dei servizi pubblici 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114 )) .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 .
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorita' indipendenti.
5. E' abrogato l' articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273 .
Restano applicabili, ((...)) i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 luglio 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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