099G0340
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Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura. (LEGGE 28 luglio 1999 n. 266)
Art. 1
(Delega al Governo per il riordino
della carriera diplomatica).
1. Al fine di potenziare l'attivita' del Ministero degli affari esteri, sia in Italia che all'estero, e di incrementare la funzionalita' delle strutture dell'Amministrazione centrale, della rete diplomatica e consolare e degli Istituti italiani di cultura all'estero, il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il trattamento economico metropolitano del personale diplomatico, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale e accessorio, che sara' strutturato sulla base dei criteri di cui alla lettera g), l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilita', l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative e i permessi sindacali. L'accordo non potra' comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonche' nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione;
b) conferma e rafforzamento della specificita' e unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica; previsione dell'accesso alla suddetta carriera esclusivamente dal grado iniziale, attraverso una rinnovata procedura concorsuale che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di carattere accademico, le attitudini professionali dei candidati; previsione di adeguati strumenti e periodi di formazione e aggiornamento professionale nel corso dell'intera carriera;
c) revisione dei gradi mediante accorpamento; incremento dell'organico della carriera diplomatica, con esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe, in misura non superiore al 20 per cento dell'organico esistente alla data del 1^ luglio 1998, in diretta connessione con la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e con le mutate esigenze della rete estera derivanti dall'ampliamento e dall'intensificazione dei rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le Organizzazioni internazionali; a tale scopo e' autorizzata la spesa massima di lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, di lire 15,162 miliardi per l'anno 2000 e di lire 22,809 miliardi a decorrere dall'anno 2001;
d) revisione del sistema di progressione in carriera mediante procedure obiettive che assicurino l'avanzamento ai gradi superiori e agli incarichi con maggiori responsabilita' ai funzionari piu' meritevoli che abbiano completato percorsi funzionali e formativi obbligatori nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse finanziarie gia' stanziate. A tale fine, saranno applicati criteri di valutazione collegiale del servizio prestato, delle posizioni ricoperte, delle responsabilita' attribuite e dei risultati conseguiti. Si terra' conto, inoltre, dei periodi di formazione e di aggiornamento professionale;
e) in coerenza con quanto previsto alle lettere b), c e d), revisione delle norme concernenti la attribuzione di compiti e responsabilita' presso gli uffici dell'Amministrazione centrale, nonche' l'assegnazione ai posti presso gli uffici all'estero e le funzioni da svolgere in corrispondenza dei predetti posti, assicurando comunque il rispetto del principio dell'invarianza della spesa globale;
f) previsione di appropriate misure volte a ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale sopra indicato entro gli stessi vincoli e compatibilita' previsti per il personale contrattualizzato, con contestuale soppressione di ogni meccanismo di indicizzazione;
g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, articolato in una componente stipendiale di base, che assorbe l'eventuale indennita' di posizione in godimento, nonche' in altre due componenti correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tale fine saranno definiti criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e dei risultati conseguiti, nonche' per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;
h) ove possibile, si terra' conto, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere c) e d), della disciplina vigente in materia presso altri Paesi membri dell'Unione europea;
i) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo e' emanato anche in assenza del parere.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comuni 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
(Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri, incluse le qualifiche dirigenziali dell'area
della promozione culturale).
1. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001:
a) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari esteri previsto dalla riforma;
b) alla individuazione del numero dei posti-funzione all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;
c) alla individuazione del numero dei posti-funzione di direzione di Istituti italiani di cultura all'estero.
Nota all' art. 2 :
- Il comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), introdotto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 . e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione:
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
Art. 3
(Riqualificazione e riordino del personale delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri).
1. Al fine di soddisfare le esigenze funzionali derivanti dal processo di riordino dell'Amministrazione degli affari esteri, alla riqualificazione del personale delle qualifiche funzionali, ivi incluse quelle appartenenti all'area della promozione culturale, nonche' alla reintegrazione della dotazione organica del personale non diplomatico e non dirigenziale, si provvede ai sensi della vigente normativa. anche contrattuale, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, a lire 19,807 miliardi per l'anno 2000, a lire 32,755 miliardi per l'anno 2001 e a lire 47,038 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, in lire 19,807 miliardi per l'anno 2000 e in lire 47,038 miliardi a decorrere dal 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
(Personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche,
dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura
all'estero).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401 , dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:
a) revisione delle disposizioni di cui ai titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni;
b) semplificazione e omogeneizzazione dei differenti regimi esistenti;
c) fissazione delle retribuzioni e del relativo regime previdenziale ed assistenziale, in un quadro di riferimento generale, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari degli altri Stati europei, prevedendo emolumenti comunque sufficienti ad attrarre gli elementi piu' qualificati;
d) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando comunque uno standard minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternita', l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;
e) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero) e' il seguente;
"1. Gli Istituti, per lo svolgimento delle proprie attivita' e previa autorizzazione del Ministero, possono assumere personale a contratto, anche di cittadinanza non italiana, entro il limite massimo di 450 unita', da adibire a mansioni di concetto, esecutive e ausiliarie. Detto contingente sostituisce quello di cui all' art. 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604 , limitatamente alla parte di esso destinata agli Istituti di cultura".
Si riporta il testo degli articoli contenuti nel titolo VI della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
"TITOLO VI
IMPIEGATI ASSUNTI A CONTRATTO
DAGLI UFFICI ALL'ESTERO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 152 (Contingente, luogo di reclutamento e nazionalita'.
L'Amministrazione degli affari esteri puo' assumere, nel limite complessivo di un contingente di millequattrocento unita', personale a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche, e degli uffici consolari di 1a categoria. Gli impiegati a contratto svolgono mansioni di concetto, esecutive e ausiliarie.
Essi sono assunti tra cittadini italiani residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui debbono prestare servizio oppure tra stranieri. Per i Paesi in cui vi sia difficolta' di ricoprire posti in organico con personale di ruolo e di reclutare in loco il personale idoneo necessario, possono essere assunti cittadini italiani non residenti. I predetti Paesi sono determinati all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Il decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiate, dovra' contenere anche l'indicazione delle mansioni per le quali e' prevista l'assunzione di personale a contratto, delle conoscenze linguistiche e degli altri requisiti richiesti per l'assunzione, nonche' l'invito a chi vi abbia interesse a presentare domanda al Ministero per l'iscrizione nell'elenco degli aspiranti contrattisti.
A secondo delle esigenze il Ministro stabilisce, nei limiti del contingente di cui al primo comma, le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.
Art. 153 (Assunzioni di impiegati temporanei). - Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono essere autorizzati a sostituire, con impiegati temporanei per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovano in una delle situazioni che comportano la sospensione dell'intero trattamento economico.
Per particolari esigenze di servizio degli uffici all'estero possono essere assunti, utilizzando fino a cento posti del contingente di cui all'art. 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi e fino ad un numero di unita' i cui periodi complessivi di impiego non superino annualmente i mille e duecento mesi.
Il rapporto di impiego del personale indicato nei commi precedenti e' regolato dalla legge e dagli usi locali e la retribuzione non puo' superare la retribuzione base iniziale prevista per l'impiegato a contratto che svolge analoghe mansioni. Si prescinde dalle disposizioni contenute nell'art. 152, secondo comma, e nell'art. 155, fermo il requisito dell'idoneita' da valutarsi dal capo dell'ufficio.
Art. 154 (Regime dei contratti). - I contratti stipulati con cittadini italiani sono regolati dalle disposizioni del I e del II capo del presente titolo, sempre che non osti la legge locale.
I contratti stipulati con cittadini italiani possono, a domanda, essere eventualmente regolati dalla legge del luogo salvo quanto espressamente previsto dal presente capo.
E contratti stipulati con persone non in possesso della cittadinanza italiana sono regolati dalla legge del luogo salvo quanto espressamente previsto nel presente capo.
Nelle materie in cui le disposizioni locali non statuiscano o statuiscano soltanto in modo manifestamente insufficiente, ivi compresi gli aumenti per carico di famiglia e quelli per anzianita' di servizio, l'amministrazione puo' a suo giudizio e nei limiti che ritiene opportuni fare ricorso alle disposizioni del capo II in quanto applicabili o conformarsi a quanto praticato da altre rappresentanze diplomatiche e uffici consolari del luogo.
Nel caso di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana dopo la stipulazione dei predetti contratti, questi possono, a domanda, essere convertiti o rinnovati alla scadenze come contratti regolati dalle disposizioni del I e II capo del presente titolo, previa autorizzazione del Ministero, tenuto conto delle esigenze di servizio. La perdita della cittadinanza straniera e' condizione per l'emanazione di tale autorizzazione.
Art. 155 (Requisiti e modalita' per l'assunzione). - Possono essere assunti a contratto coloro che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il quarantesimo anno di eta', che siano di buona condotta e di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati.
Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie per le quali debbono essere impiegate. Nella valutazione dell'attitudine a svolgere le mansioni si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue, di quella dell'ambiente, degli usi locali e del corso degli studi effettuati e dei titoli conseguiti.
Le condizioni di cui al comma precedente sono accertate mediante idonea prova d'esame. Il Ministero sulla base del risultato delle prove autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. I contratti sono approvati con decreto del Ministro. Nelle predette prove per le prime assunzioni dopo l'entrata in vigore della presente legge, cento posti sono riservati a coloro che furono assunte temporaneamente a contratto ai sensi dell'art. 53 della legge 24 gennaio 979, n. 18.
Per le assunzioni di cittadini italiani non residenti, di cui al secondo comma dell'art. 152, il Ministro degli affari esteri costituisce, con proprio decreto, una commissione, comprendente anche una rappresentanza del personale, che provvede alla tenuta dell'elenco degli aspiranti contrattisti, alla valutazione dei requisiti e dell'idoneita' degli stessi, da accertare mediante prova di esame, esperibile anche presso gli uffici all'estero, e alla ponderazione di piu' domande concorrenti per la medesima sede. Ai fini della ponderazione costituisce titolo di preferenza, tra i requisiti prescritti, il numero degli anni di residenza nel Paese in cui deve attuarsi l'assunzione. Sulla base del giudizio della commissione, il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. Il viaggio, eventualmente compiuto dagli aspiranti contrattisti cosi' prescelti per raggiungete la sede all'estero ove saranno assunti come contrattisti, e' considerato di servizio agli effetti dell'art. 159.
Art. 156 (Doveri dell'impiegato). - Nel contratto sono particolarmente richiamati fra i doveri dell'impiegato, gli obblighi: di fedelta'; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; dell'osservanza del segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti di ufficio al principio di un'assidua solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio all'estero e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare a condotta anche privata alla dignita' dell'ufficio; della residenza; di non esercitare altre attivita.
Gli impiegati assunti pronunciano solenne promessa di lealta' nell'adempimento dei doveri dell'ufficio.
Art. 157 (Retribuzione). - La retribuzione annua base, che comprende ogni forma di compenso ordinario o straordinario con l'esclusione degli aumenti per carico di famiglia, e' fissata dal contratto tenuto conto delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte ella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di altri Paesi. La retribuzione stessa varia in relazione alle mansioni di impegno indicate nell'art. 152, ultimo comma, e non puo' superare il 5 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennita' di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista, commesso.
Il contratto prevede gli aumenti per carico di famiglia, per anzianita' di servizio, per eta' o per altro eventuale titolo secondo quanto stabilito dalla legge locale.
La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione in relazione alle mutazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma e nei limiti di cui al comma stesso; in tal caso si procede anche alla riliquidazione degli aumenti attribuiti ai sensi del comma precedente.
La retribuzione annua, comprensiva di ogni forma di compenso ordinario o straordinario e degli aumenti di cui al secondo comma con esclusione di quelli per carico di famiglia, non puo' in alcun caso superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennita' di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato i ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere capo di prima classe, di archivista capo e di commesso capo.
Qualora nella sede non siano istituiti i posti cui occorre riferirsi per la determinazione dei limiti di cui ai precedenti primo e quarto comma, i limiti stessi sono stabiliti sentito il parere della commissione di finanziamento.
Agli effetti del primo e del quarto comma del presente articolo, nonche' del terzo comma dell'art. 162. per controvalore dell'indennita' di servizio all'estero si intende il corrispettivo in valuta locale dell'indennita' stessa calcolato secondo un rapporto di ragguaglio stabilito in via amministrativa.
La retribuzione e' corrisposta di norma in valuta locale.
Art. 158 (Previdenza e assistenza). - Gli impiegati assunti con contratto regolato da legge locale che non preveda obbligo assicuravo per invalidita', vecchiaia e superstiti e per malattia possono essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti delle corrispondenti assicurazioni garantite alle analoghe categorie di impiegati in Italia.
Per l'assicurazione malattia, anche se la legge locale ne prevede l'obbligo, puo' provvedersi per particolari situazioni locali, in Paesi da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, ad un'assicurazione integrativa presso l'ENPAS mediante contributo da ripartirsi fra Stato e beneficiari nella proporzione prevista dall' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 .
Si applica il quarto comma dell'art. 165.
I contratti di assicurazione con istituti assicurativi italiani sono stipulati sulla base di convenzioni concluse con gli istituti stessi dal Ministro per gli affari esteri d'intesa con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 159 (Viaggi di servizio). - All'impiegato a contratto spetta, per i viaggi di servizio, il trattamento iniziale della carriera corrispondente.
L'indennita' giornaliera, nei casi in cui sia stabilita per l'impiegato di ruolo in relazione all'indennita' di servizio all'estero, viene rapportata per l'impiegato a contratto alla retribuzione base in godimento o alla retribuzione base dell'impiegato con analoghe mansioni in servizio nel Paese in cui la mansione e' effettuata.
Qualora nel Paese stesso non vi siano impiegati con analoghe mansioni, l'indennita' e' fissata dal Ministero.
Art. 160 (Assunzione presso altro ufficio). - Qualora un ufficio all'estero concluda un contratto di assunzione con un impiegato fino tre mesi prima in servizio presso altro ufficio, l'impiegato stesso conserva a tutti gli effetti anche per il trattamento previsto dagli articoli 163 e 165, se e per quanto non liquidato, la precedente anzianita' di servizio.
Si prescinde, nella riassunzione, dalle disposizioni contenute nell'art. 152, comma secondo, e nell'art. 155.
Non puo' in ogni caso essere riassunto l'impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell'art. 161 e delle lettere a) e c) dell'art. 166.
Art. 161 (Cessazione dal servizio). - Gli impiegati a contratto, oltre che per le cause previste dalle disposizioni del presente titolo, cessano in ogni caso dal servizio anche in costanza del rapporto contrattuale, il primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Capo II
DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CONTRATTI
NON REGOLATI DALLA LEGGE LOCALE
Art. 162 (Durata del contratto - Retribuzione). - Il contratto di prima assunzione ha temine alla fine del secondo anno solare successivo alla stipulazione.
In caso di successiva conferma in servizio il nuovo contratto e' stipulato a tempo indeterminato.
La retribuzione annua base e' fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 157.
La retribuzione base e' determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni. Puo' essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quei centri che presentano un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.
Art. 163 (Congedo), - Il contratto prevede un congedo ordinario annuale di tre settimane durante il periodo di contratto a termine, e di un mese durante il periodo di contratto a tempo indeterminato. Il congedo e' aumentato di una o di due settimane per gli impiegati in servizio rispettivamente nelle sedi disagiate e nelle sedi particolarmente disagiate.
L'impiegato non puo' rinunciare al congedo. Per esigenze di servizio il godimento del congedo ordinario puo' essere rimandato all'anno successivo. Non possono essere cumulati piu' di due periodi di congedo ordinario annuale.
La durata del congedo straordinario per gravidanza e puerperio e' stabilita dalla legge italiana. Durante tale periodo l'impiegata ha diritto alla retribuzione intera nel primo mese e alla retribuzione ridotta di un quinto per un ulteriore periodo massimo di due mesi e mezzo
In caso di malattia, all'impiegato puo' essere concesso un congedo straordinario con corresponsione della retribuzione fino a un massimo di un mese in un anno. Durante il periodo di contratto a termine puo' essere concesso nell'anno per gli stessi motivi un secondo mese di congedo straordinario non retribuito; durante il periodo di contratto a tempo indeterminato puo' essere concesso nell'anno e sempre per motivi di salute un secondo mese di congedo straordinario con corresponsione della retribuzione ridotta di un quinto, cui puo' in casi di particolare gravita' aggiungersi un congedo straordinario non retribuito per non piu' di quattro mesi.
Per gravi motivi di famiglia l'impiegato puo' ottenere, nel periodo di contratto a tempo indeterminato, un congedo straordinario non retribuito per non piu' di tre mesi.
La durata complessiva del congedo straordinario non puo' superare, in ogni caso, dodici mesi in un quinquennio.
Art. 164 (Sanzioni disciplinari). - Agli impiegati a contratto e inflitta per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio la sanzione della censura.
In caso di ripetuta o piu' grave negligenza, di inosservanza dei doveri di ufficio, di contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico o di comportamento non conforme al decoro delle funzioni e' inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la sanzione della riduzione della retribuzione in misura non superiore a un quinto e per non piu' di sei mesi.
Nei casi di infrazioni piu' gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. 166.
Nei casi previsti dai precedenti commi l'irrogazione della sanzione disciplinare e' preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. All'impiegato e' dato un termine di dieci giorni per dare le proprie giustificazioni.
Salva l'applicazione delle sanzioni di cui al primo, secondo e terzo comma, al personale che svolge mansioni ausiliarie puo' essere inflitta la sanzione della pena pecuniaria per le infrazioni minori in misura non eccedente mezza giornata di retribuzione, fino ad un importo complessivo che non ecceda durante l'anno una settimana di retribuzione.
Il contratto e' risolto in tutti i casi previsti dall'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Art. 165 (Assicurazioni sociali). - Il contratto di impiego prevede le assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti gestite dall' INPS nonche' per assistenza malattia da parte dell'ENPAS, sempre con le corrispondenti forme di protezione sociale non siano stabilite in carattere di obbligatorieta' dalla legislazione locale.
Ove la legge locale prevede l'obbligo di tali assicurazioni, puo' provvedersi per particolari situazioni locali, in Paesi da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, ad un'assicurazione integrativa presso l'INPS e l'ENPAS.
Il premio mensile dell'assicurazione integrativa per invalidita', vecchiaia e superstiti non puo' superare il 70 per cento del contributo dovuto per la corrispondente assicurazione sociale obbligatoria del personale di analoga categoria in Italia ed e' ripartito fra Stato e dipendenti nella proporzione stabilita per gli iscritti alla relativa, gestione INPS.
I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS e all'ENPAS sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per gli affari esteri e per il tesoro sentito l'ente assicuratore interessato.
I contratti di assicurazione con l'INPS e con l'ENPAS sono stipulati sulla base di convenzioni concluse con gli enti stessi dal Ministro per gli affari esteri previa intesa con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.
Il contratto di impiego prevede altresi' la concessione di un equo, indennizzo nelle stesse misure stabilite per le corrispondenti categorie degli impiegati di ruolo, qualora il contrattista, a causa di infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, subisce la perdita totale o parziale dell'integrita' fisica.
Art. 166 (Risoluzione del contratto). - Il contratto di prima assunzione a tempo determinato di cui al primo comma dell'art. 162 puo' essere risolto a giudizio dell'Amministrazione o da parte dell'impiegato con preavviso di tre mesi.
Il contratto a tempo indeterminato puo' essere risolto da parte dell'impiegato con preavviso di tre mesi. Da parte dell'Amministrazione il contratto e' risolto nei casi seguenti:
a) per incapacita' professionale, per scarso rendimento, per motivi disciplinari;
b) per riduzione di personale;
c) per motivi straordinari, a giudizio del Ministro per gli affari esteri sentito il Consiglio di amministrazione.
Salvo che nei casi di risoluzione del contratto per motivi disciplinari di cui al terzo comma dell'art. 164 e in quelli indicati nel sesto comma dell'articolo stesso, l'Amministrazione e' tenuta ad un preavviso di tre mesi. In luogo del preavviso l'Amministrazione puo' disporre l'erogazione di un'indennita' in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo corrispondente a quello del mancato preavviso.
Nei casi del primo comma e del secondo comma lettera a), il rapporto d'impiego e' risolto previa autorizzazione ministeriale. I provvedimenti di risoluzione di cui al secondo comma lettera a), sono impugnabili gerarchicamente con ricorso al Ministro.
In caso di risoluzione del contratto o di cessazione dal servizio per limiti di eta' e' corrisposta un'indennita' pari alla meta' dell'ultima retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato.
Capo III
AMMISSIONE NEI RUOLI DELLO STATO
Art. 167 (Concorsi per l'ammissione ai ruoli organici). - Gli impiegati con contratto a tempo indeterminato possono accedere, mediante concorsi per titoli ad esami loro riservati, alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli affari esteri.
I concorsi sono banditi ogni qualvolta lo siano i corrispondenti concorsi ordinari e per non meno di un decimo dei posti previsti per questi ultimi. Tale aliquota puo' essere variata in aumento o in diminuzione in corrispondenza al numero dei contrattisti che, al 1^ gennaio dell'anno nel quale viene bandito il concorso, abbiano maturato l'anzianita' prevista dal comma successivo.
Sono ammessi ai concorsi gli impiegati di cittadinanza italiana che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta', che siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'ammissione alle carriere a cui aspirano e che abbiano compiuto cinque anni di servizio continuativo e lodevole svolgendo mansioni analoghe o superiori a quelle delle carriere per cui concorrono.
Il giudizio sulla quantita' del servizio e sulla natura delle mansioni e' espresso dal Consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti del capo dell'ufficio e degli altri elementi di cui esso disponga. Il Consiglio di amministrazione si esprime altresi' sull'equipollenza dei titoli di studio stranieri,
Si applica il quarto comma dell'art. 94, Il regolamento stabilisce altresi' le norme relative alle sedi dove possono svolgersi le prove.
Al personale a contratto che entra nei ruoli dello Stato e' valutato a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio a contratto in precedenza prestato, secondo le nome in vigore per il riscatto del servizio non di ruolo.
Il personale a contratto dovra' effettuare entro un quadriennio dalla sua immissione nei ruoli almeno un biennio di servizio presso l'amministrazione centrale".
Art. 5
(Proroga del termine per l'immissione nei ruoli di cinquanta
impiegati a contratto).
1. E' prorogato al 31 dicembre 1999 il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , dei cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data del 23 dicembre 1996. erano in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista, in base alla predetta norma, entro il 1998. Nota all'art. 5
- Il testo dell' art. 1, comma 134, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente:
"134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi dell' art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in numero massimo di cinquanta unita' per ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami purche' in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e purche' abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le relative modalita' saranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli impiegati a contratto cosi' immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni".
Art. 6
(Proroga del termine per l'integrazione dei contrattisti Schengen).
1. Il termine per l'integrazione di duecento unita' del contingente degli impiegati a contratto di cui all' articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, disposta dall' articolo 7 del decreto legge 1^ luglio 1996, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426 , e' prorogato fino al 31 dicembre 2001. Nell'ambito del suddetto contingente, l'Amministrazione degli affari esteri, tenuto conto delle esigenze di servizio della rete diplomatico-consolare, puo' procedere a nuove assunzioni o, alternativamente, al rinnovo dei contratti gia' stipulati.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), si vedano le note all'art. 4.
Il testo dell' art. 7 del decreto-legge 1^ luglio 1996, n. 347 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo) e' il seguente:
"Art. 7 - 1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all' art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, e' integrato di duecento unita'. Tale disponibilita', nell'ambito del contingente medesimo, e' esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalita' nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessita' operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'accordo di Shengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388 .
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 7.700 milioni per l'anno 1996, in lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998. al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti varianoni di bilancio".
N.B. - Il testo sopra riportato non e' stato modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 426.
Art. 7
(Stipula di contratti di prestazione d'opera con traduttori ed
interpreti).
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' aggiunto il seguente:
"L'Amministrazione degli affari esteri puo' altresi' stipulare annualmente con traduttori e interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 2 della legge 23 giugno 1961. n. 520, con durata massima annuale".
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 24 (Organizzazione e funzionamento di particolari servizi tecnici). - Il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, stabilisce con suo decreto le norme per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi tecnici e in particolare di quelli concernenti la cifra e le telecomunicazioni, gli archivi, la copia e riproduzione, il centro organizzazione conferenze internazionali, il centro traduzioni, il centro meccanografico, la tipografia riservata, il centro meccanografico, il gabinetto dei microfilm e il centro documentazione automatica.
Il servizio di corriere diplomatico fra il Ministero e gli uffici all'estero e' disimpegnato da apposito nucleo di impiegati salvo quanto stabilito dal regolamento.
La dotazione relativa ai servizi cui sono adibiti impiegati qualificati ai sensi dell'art. 124 e' determinata con decreto del Ministro.
Per esigenze particolari e temporanee l'Amministrazione degli affari esteri puo' ricorrere all'opera di traduttori e interpreti a prestazione saltuaria. Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sono determinati i criteri concernenti le condizioni delle prestazioni nonche', per ogni esercizio finanziario, i limiti di spesa. Si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 12 della legge 23 giugno 1961, n. 520 .
L'Amministrazione degli affari esteri puo' altresi' stipulare annualmente con traduttori e interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera di cui all' art. 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520 , con durata massinia annuale".
- Il testo dell' art. 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attivita' specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo informazioni e proprieta' intellettuale) e' il seguente:
"Art. 2. - Il personale a contratto a termine rinnovabile assunto con le modalita' stabilite nei successivi articoli per i servizi che richiedono prestazioni con carattere di continuita', e' classificato nelle seguenti categorie, cosi' raggruppate:
gruppo 1^: redattori, recensori, commentatori, traduttori interpreti, speakers, stenointerpreti e intercettatori, esperti statistici bibliografici, musicali e cinematografici, esperti per pubblicita' turistica;
gruppo 2^: stenografi d'ufficio e redazionali, esperti fonografici, fototecnici, cinetecnici, radiotecnici, vetrinisti, aiuto vetrinisti schedaristi;
gruppo 3^: operatori dei vari sistemi di scrittura multipla, operatori meccanografici e operatori cinematografici di cabina".
Art. 8
(Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all' articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 ).
1. Le disponibilita' finanziarie non impegnate alla data del 1^ gennaio 1999 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all' articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , ed all' articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , possono essere destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso dell'esercizio finanziario 1999, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del commercio con l'estero, per:
a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di emergenza nonche' a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative, di competenza del Ministero degli affari esteri;
b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in Italia ed in loco dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri; c) sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa collegata, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 , di competenza del Ministero del commercio con l'estero, nella misura massima di lire 20 miliardi annue; d) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad iniziative bilaterali e multilaterali di riduzione o cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tali disponibilita' sono successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unita' previsionali di base delle singole Amministrazioni competenti.
2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 1999 e 2000 sul Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi di crediti d'aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le unita' previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalita' negli esercizi finanziari 2000 e 2001 con le medesime procedure.
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale) e' il seguente:
"Art. 26. - Nel quadro della cooperazione italiana coi Paesi i via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, puo' autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati.
Per le operazioni di cui al precedente comma e' costituito presso il Mediocredito centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo avverra' con legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro".
- Il testo dell' art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina, della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo e' il seguente:
"Art. 6 (Fondo rotalivo presso il Mediocredito centrale). - 1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.
2. In estensione a quanto previsto dall' art. 13, secondo comma del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 , convertito, con modificanon nella legge 25 luglio 1956, n. 786 , e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di cui al citato articolo 13, primo comma, lettera d), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti.
3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalita' della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti gia' effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227 , della legge 9 febbraio 1979, n. 38 , e della legge 3 gennaio 1981, n. 7 .
4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a piu' basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 , reca: "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c) , e dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "
Art. 9
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), pari a lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, a lire 15,162 miliardi per l'anno 2000 e a lire 22,809 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001, e dell'articolo 6, pari a lire 6 miliardi per l'anno 1999, a lire 7 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7,5 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" o dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO II CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA
Art. 10
(Delega al Governo per la disciplina del rapporto
di impiego del personale della carriera prefettizia).
1. In attesa del riordino delle funzioni e degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno e delle prefetture, anche in ragione della specificita' dei compiti di rappresentanza generale del Governo, nonche' al fine di assicurare organicita' e funzionalita' alla disciplina del rapporto di impiego dei funzionari della carriera prefettizia, il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il trattamento economico del personale di tale carriera, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilita' economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque non inferiori a quelle del comparto sicurezza, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilita', l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative ed i permessi sindacali; restano ferme le previsioni dell'articolo 5, terzo comma, e dell'articolo 43. ventesimo comma, della legge 1^ aprile 1981, n. 121 ; tale accordo non potra' comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonche' nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibro delle retribuzioni della carriera prefittizia rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione;
b) rafforzamento della specificita' e della unitarieta' della carriera, attraverso la previsione di una rinnovata procedura concorsuale come unica modalita' di accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilita' di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione dell' articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 ; revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile;
c) possibilita' di ampliamento dei titoli di laurea, ivi compresi quelli ad indirizzo economico, per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di accurata selezione pubblica, nonche', per un periodo non inferiore a due anni, di percorsi di formazione presso la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno o presso altre scuole di formazione dell'Amministrazione statale, nonche' presso altri soggetti pubblici e privati, e di tirocinio operativo; possibilita' di prevedere eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea, delle Organizzazioni internazionali e di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e convenzioni intergovernative; l'attuazione delle citate previsioni non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
d) avanzamento in carriera secondo criteri obiettivi di selezione per merito e valutazione collegiale dopo un congruo periodo di effettivo servizio nella qualifica iniziale e nelle qualifiche intermedie e adeguate esperienze in posizioni funzionali presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno e nell'ambito di strutture formative, secondo criteri obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilita' esterna, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto;
e) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera prefettizia in ragione delle esigenze di gestione unitaria dei compiti dell'Amministrazione, della specificita' della responsabilita' di rappresentanza generale del Governo e di amministrazione generale da definire ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell' articolo 17, comma 4 bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni;
f) revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilita' in relazione alle attitudini individuali, alle peculiarita' della qualifica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;
g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di base, nonche' in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilita' esercitati, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tal fine saranno definiti appositi criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e la verifica dei risultati conseguiti, nonche' per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;
h) previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilita' dei funzionari qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre misure idonee a favorire la mobilita' di sede;
i) copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile;
l) estensione ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell'articolo 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ;
m) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
Note all'art. 10.
- Il testo del terzo comma dell'art. 5 della legge 1^ aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e il seguente:
"Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalita'' si provvede per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il Direttore generale per l'economia montana e per le foreste".
- Si riporta il testo del terzo e ventesimo comma dell'art. 43 della citata legge 1^ aprile 1981, n. 121 :
" Art. 43, comma terzo. - Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del livello retribuito e da una indennita' pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professiona'bilita' richiesti, nonche' alla responsabilita' e al rischio connessi al servizio".
"Art. 43, comma ventesimo. - Ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del Ministero spetta l'indennita' di cui al terzo, comma del presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennita' e pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni".
- Si riporta il testo dell' art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 (Modifiche ed integrazioni alla legge 1^ aprile 1981, n. 121 , e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 51 - 1. Per il computo dell'anzianita' prevista nei decreti, di attuazione della legge 1^ aprile 1981, n. 121 , ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche e della progressione in carriera, nonche' ai fini della partecipazione ai concorsi di passaggio a carriera o a qualifica superiore, si applicano le disposizioni dell' art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
2. Il personale interessato e' ammesso a beneficiare per una sola volta del riconoscimento di cui al precedente comma 1, che, in ogni caso, non compete a coloro che ne abbiano gia' usufruito anteriormente all'entrata in vigore della legge 1^ aprile 1981, n. 121 ".
- Si trascrive il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970. n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato):
"Art. 41 (Valutazione di anzianita'). - Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore e' valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore e' valutato per meta'.
I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per piu' di quattro anni complessivi.
Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a date per le carriere direttive.
I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie.
E' abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 , reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Il testo dell art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modifiche ed integrazioni, e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modicazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione, revisione periodica della consistenza delle piante organiche:
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- Si riporta il testo degli art. 43 e 44 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo, unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato):
"Art. 43. - L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dall'Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti.
Art 44. - L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle amministrazioni dello Stato o delle amministrazioni o degli enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunita'".
Art. 11
(Disposizione transitoria).
1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della presente legge, resta ferma l'applicazione dell' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , per il personale delle qualifiche direttive della carriera prefettizia, nonche' delle disposizioni in materia di adeguamento retributivo automatico del personale non contrattualizzato, per il personale delle qualifiche dirigenziali della medesima carriera prefettizia.
2. Gli incrementi corrisposti ai sensi del comma 1 sono riassorbiti dagli incrementi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno).
"Art. 17 (trattamento, economico). - Ai vice consiglieri di prefettura e di ragioneria, competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera e), settimo comma, dell'art. 43 della legge 1^ aprile 1981, n. 121 .
Ai direttori di sezione ed ai direttori di sezione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera f) del settimo comma dell'art. 43 della legge suddetta.
Ai vice prefetti ispettori aggiunti ed ai direttori aggiunti di divisione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i vice questori aggiunti del ruolo della Polizia di Stato di cui alla lettera g) del settimo comma dell'art. 43 della legge citata.
- Si trascrive il testo del settimo comma, lettere e), f), g), del citato art. 43 della legge 1^ aprile 1981, n. 121 :
"Ai fini degli inquadramento di cui all'art. 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312 , o in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue:
a)-d) (Omissis);
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo; a detta qualifica di ruolo direttivo e' attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'art. 137, legge 11 luglio 1980, n. 312 )".
CAPO III CAPO III DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Art. 12
(Delega al Governo per la riorganizzazione del
personale dell'Amministrazione penitenziaria).
1. Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale generale dei Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonche' al fine di realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilita' nella conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adeguando di conseguenza le strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici della Amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ampliamento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e adeguamento dei profili professionali del personale che vi opera in relazione all'esigenza di assicurare la piu' efficace realizzazione dei fini istituzionali;
b) istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato;
c) armonizzazione delle norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395 , con i principi stabiliti alle lettere precedenti;
d) riapertura dei termini previsti dall' articolo 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero loro ricollocazione professionale;
e) integrazione dell'organico e adeguamento dei livelli di professionalita' del personale amministrativo delle aree educative, sanitarie, amministrativo -contabili, tecniche, della sicurezza e del personale, prevedendo l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale rilevanza;
f) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. Il Governo e' delegato altresi' ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere requisiti e modalita' di accesso al ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno;
b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unita', l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore di istituto penitenziario;
c) prevedere modalita' di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di eta' solo per esigenze di servizio; sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;
d) prevedere eventuali disposizioni transitorie.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere a parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
4. L'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, fino ad integrale copertura dei posti, mediante le ordinarie procedure concorsuali di professionisti psicologi di particolare qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 80 miliardi per l'anno 2000 e in lire 116.988.295.000 a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all' art. 12
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 , reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395 , reca: "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria".
- Si riporta il testo dell' art. 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria):
"8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi
a) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre forze armate dello Stato o in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalita' e criteri determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi;
b) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni, mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale rivestita nell'amministrazione di provenienza e salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni riceventi;
c) stabilire, nei casi di cui alle lettere a) e b), la corrispondenza fra il grado rivestito e la qualifica da assumere, tenuto conto della anzianita' gia' maturata nel grado militare".
- Si trascrive il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ):
"Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 .
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".
CAPO IV CAPO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Art. 13
(Ruolo del Consiglio superiore della magistratura).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a realizzare una piu' razionale e stabile organizzazione del personale addetto al Consiglio superiore della magistratura, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) procedere all'istituzione del ruolo del personale amministrativo della Segreteria e dell'Ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura avente la dotazione organica di duecentotrenta unita', in modo che la spesa non superi, comunque, quella prevista per le unita' di personale ridotte ai sensi della lettera b);
b) prevedere la riduzione, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di duecentotrenta posti nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia;
c) prevedere che al Consiglio superiore della magistratura sia attribuito il potere di disciplinare, con proprio regolamento interno, entro i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore medesimo, e senza nuovi oneri a carico dello Stato, i seguenti aspetti:
1) la disciplina dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale;
2) l'articolazione dell'organico in relazione alle classificazioni professionali vigenti;
3) l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale, tenendo conto dei criteri fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al comparto "Ministeri" e avuto riguardo alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della magistratura;
4) il trattamento economico fondamentale del personale del ruolo del Consiglio superiore della magistratura, in misura uguale a quello previsto per il personale dell'Amministrazione della giustizia di equivalente qualifica;
5) il servizio ed il trattamento economico accessorio del personale, nonche' il servizio e le indennita' attribuibili al personale non appartenente al ruolo del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attivita' presso di esso, in relazione alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, e nei limiti dei fondi stanziati annualmente per il suo funzionamento;
d) prevedere la possibilita' per il Consiglio superiore della magistratura di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, per esigenze che richiedano particolari professionalita' e specializzazioni, di collaboratori, nel limite massimo di dieci unita', con contratto di prestazione d'opera, non rinnovabile comunque dopo la cessazione della consiliatura, nel corso del quale saranno posti fuori ruolo, in aspettativa o comando;
e) prevedere che la riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia con trasferimento delle somme nell'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura avvenga in corrispondenza e nei limiti dell'assunzione di personale gia' in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore della magistratura. Con le stesse modalita', in corrispondenza con l'assunzione di personale non in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura, si procedera' alla riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia in funzione delle programmate assunzioni a norma dell' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, ridotte a norma del comma 2 del presente titolo, con trasferimento delle somme nell'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;
f) emanare la normativa di coordinamento con, la legislazione vigente nelle materie oggetto del decreto legislativo di cui al presente comma, nonche' la disciplina transitoria volta ad assicurare la funzionalita' del Consiglio superiore della magistratura,
2. In sede di prima applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1, al personale in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura alla data del 31 dicembre 1998 in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, e' riservato il 50 per cento dei posti messi a concorso per ciascuna qualifica. Il personale in servizio di cui al primo periodo, che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici di cui al comma 1, lettera c), e' restituito alle amministrazioni di provenienza e reinserito nel rispettivo ruolo.
L'eventuale reinserimento nei ruoli viene disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, riducendo corrispondentemente l'entita' del contingente di personale da assumere da parte di ciascuna amministrazione interessata.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo e' emanato anche in assenza del parere.
Nota all'art. 13.
- Si riporta il testo dell' art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione dei part-time). - 1. Al fine di assicurate le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare, le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 .
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio ai 31 dicembre 1997.
3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la formazione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorita' che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2.
In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedere concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilita' di personale da trasferire secondo procedure di mobilita' attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall' art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. Fino al 31 dicembre 2001, in relazione all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , il Consiglio dei Ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente comma considera nei criteri di priorita' le assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi comprese quelle relative al personale gia' in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanate su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono Ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975. n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b). del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 , due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell' art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai continenti previsti per i singoli profili professionali ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all' art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 , e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall' art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
36. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1^ gennaio 1994 secondo quanto previsto dall' art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , che richiama le disposizioni di cui all' art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
17. Il temine del 31 dicembre 1997, previsto dall' art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 , in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Fermo quanto disposto dall' art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 una percentuale non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell' art. 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni. Tale percentuale e' calcolata complessivamente sul totale delle assunzioni ed e' verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999.
l9. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per un numero massimo di 25 unita'.
22 Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 , la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 , e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall' art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
23. All' art. 9, comma 19, del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. l della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come modificato dall' art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 , le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall' art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all' art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all' art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , introdotto dall' art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1997, n. 140 , devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'ari. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall' art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . Nel corso delle verifiche previste dall' art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , non e' opponibile il segreto d'ufficio".
CAPO V CAPO V DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE MILITARE
Art. 14
(Disposizioni relative al personale militare).
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 )) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 )) .
5. Il personale ((...)) del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali ((...)) del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 , da definire con decreto ((...)) da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.
6. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 , dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
"5-bis) degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione automatica". ((5)) 7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 )) .
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 )) .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 )) .
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 )) .
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1) che e' abrogato il comma 6 del presente articolo escluso l'ultimo periodo.
Art. 15
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 ))
Art. 16 - Delega al Governo per agevolare la mobilita' del personale militare e delle Forze di polizia
Delega al Governo per agevolare la mobilita' del
personale militare e delle Forze di polizia 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 )) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 )) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 )) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 )) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 )) .
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 )) .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 )) .
10. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52 , sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 . In tale caso si applicano le modalita' di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560 .
10-bis. Con le stesse modalita' stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualita' di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio.
Art. 17 - Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
Disposizioni concernenti il trasferimento del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia 1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale ((...)) nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorita' da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu' vicina.
Art. 18
(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive del
decreto legislativo n. 195 del 1995 ).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 2000, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , al fine di adeguarne il contenuto ai principi desumibili dalle disposizioni di riforma della pubblica amministrazione successivamente intervenute, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , fermo restando quanto previsto dall' articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 .
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato con le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 .
Note all' art. 18
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , reca "Attuazione dell' art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate".
- Il testo dell' art. 2, commi 2 , 3 e 4 della legge 6 marzo 1992, n. 216 (v. nota all'art. 15), e' il seguente:
"2. Lo schema di decreto legislativo sara' trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Esso sara', inoltre, trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del temine di cui al comma 1, al Parlamento, affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalita' di cui all' art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
3. Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il decreto legislativo dovra' prevedere: distinte modalita' per il procedimento relativamente al personale ad ordinamento civile, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello appartenente alle Forze armate, per pervenire a distinti provvedimenti che saranno emanati con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente per le Forze di polizia e per le Forze armate: le materie da disciplinare, ivi compresi gli aspetti retributivi; la composizione delle delegazioni da parte pubblica e rappresentative dal personale. Il procedimento dovra' essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale nella quale la delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare un'adeguata partecipazione degli organismi di rappresentanza militare.
4. Ferma restando la sostanziale unitarieta' dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1 potra' anche avere riguardo a materie diverse, a seconda dello status del personale interessato: tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. E' comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:
a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario;
b) procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;
c) mobilita' ed impiego del personale;
d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;
e) determinazione delle dotazioni organiche;
f) modi di conferimento della titolarita' degli uffici e dei comandi;
g) esercizio della liberta' e dei diritti fondamentali del personale;
h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero".
- L' art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (v. nota.
all'art. 16), reca norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto; si riporta il testo del comma 20:
"20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione, e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 19 potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell' art. 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni, nonche' l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all' art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 ".
CAPO VI CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 - Disposizioni finali
Disposizioni finali 1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del personale di cui all' articolo 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel quadro delle piu' generali compatibilita' della finanza pubblica e della complessiva politica per il personale pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell' articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del triennio considerato.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 )) .
5. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10 della presente legge, in relazione agli obiettivi di conferma e rafforzamento della specificita' ed unitarieta' di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale delle predette carriere.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. la' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 luglio 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Russo JERVOLINO, Ministro degli interni SCOGNAMIGLIO PASINI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO