081U0453
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Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, gia' rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (LEGGE 05 agosto 1981 n. 453)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616 .
Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alla regione Valle d'Aosta devono essere non inferiori a quelli disposti per le regioni a statuto ordinario e tenere conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione Valle d'Aosta;
2) le disposizioni in materia finanziaria devono rispettare il disposto dell' articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196 , integrato col disposto degli articoli 127 , 131 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
3) nel trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta e' data preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;
4) devono essere comunque integralmente rispettate le funzioni amministrative gia' esercitate dalla regione Valle d'Aosta;
5) rimane comunque esclusa nei confronti delle attivita' amministrative della regione Valle d'Aosta la funzione di indirizzo e di coordinamento prevista dall' articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , e dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Art. 2
Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonche' ogni altra materia o parte di materia per le quali non si e' ancora provveduto e che ad essa spetti in forza dello statuto speciale, nonche' la delega di ulteriori funzioni gia' attribuite alle regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia. (1) (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 22 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 25 comma 19-bis) che il termine previsto dal presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 1985 --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1986, n. 926 ha disposto (con l'art. 1) che il termine previsto dal presente articolo, gia' prorogato al 31 dicembre 1985 dall' articolo 25, comma 19-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 19 luglio 1988, n. 309 ha disposto (con l'art. 1) che il termine previsto dal presente articolo, gia' prorogato al 31 dicembre 1987 dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 926 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.
Art. 3
Le norme delegate previste dai precedenti articoli sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo, designati dal Consiglio dei Ministri, e da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio regionale, e sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all' articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , e successiva integrazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addi' 5 agosto 1981 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: DARIDA