051U1037
051U1037
Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario. (LEGGE 05 settembre 1951 n. 1037)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda con decreto da emanarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte dei conti, la facolta' di approvare, su conforme parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche a pagamento non differito comprese nei programmi gia' approvati dal Ministro stesso, fatta eccezione per quelle indicate nell' art. 9, lettere a) , b) , c), del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327 , nonche' la facolta' di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziate nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del Provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato e di leggi contabili speciali.
Art. 2
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda, con decreto da emanarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte dei conti, la facolta' di approvare su conforme parere degli organi tecnici locali, i piani ed i progetti per la esecuzione delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonche' la facolta' di assumere impegni di spese e disporre i pagamenti relativi nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato e di leggi contabili speciali.
Art. 3
Il riscontro degli atti e dei provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale sarda ai sensi e nei limiti dei precedenti articoli e' effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio speciale di ragioneria del Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna e della Delegazione della Corte dei conti con sede in Cagliari.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Gressoney, addi' 5 settembre 1951 EINAUDI PICCIONI - FANFANI - VANONI - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI