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16G00043

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

16G00043

Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. (16G00043) (DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016 n. 35)

Art. 1

(( (Finalita'). ))
(( 1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

Art. 2 - Definizioni

Definizioni 1. Ai fini della presente decreto, si intende per:
a) «Stato di emissione»: lo Stato membro dell'Unione europea la cui autorita' giudiziaria, secondo il diritto interno, ha emesso, convalidato o comunque confermato un provvedimento di blocco o di sequestro nell'ambito di un procedimento penale;
b) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio si trova il bene o la prova;
c) «provvedimento di blocco o di sequestro»: qualsiasi provvedimento adottato dalla competente autorita' giudiziaria dello Stato di emissione al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall' articolo 240 del codice penale ;
d) «bene»: ogni bene materiale o immateriale, mobile o immobile, nonche' ogni atto giuridico o documento attestante un titolo o un diritto su tale bene, che secondo la competente autorita' giudiziaria dello Stato di emissione costituisca il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3, ovvero rappresenti l'equivalente del valore di tale prodotto, ovvero sia stato lo strumento o l'oggetto di uno dei predetti reati;
e) «prova»: gli oggetti, i documenti o i dati utilizzabili a fini probatori nei procedimenti penali per uno dei reati di cui all'articolo 3.
Note all'art. 2:
Il testo dell' articolo 240 del codice penale cosi' recita:
"Art. 240. (Confisca)
Nel caso di condanna, il giudice puo' ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.
E' sempre ordinata la confisca:
1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies;
2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e' stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale .
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.".
CAPO II Titolo II NORME DI RECEPIMENTO INTERNO Capo I ((Procedura passiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro))

Art. 3 - Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro

Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro 1. Indipendentemente dalla doppia incriminazione, si fa luogo al riconoscimento ed alla esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro per i seguenti reati, se puniti nello Stato di emissione con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni:
a) associazione per delinquere;
b) terrorismo;
c) tratta di esseri umani;
d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
g) corruzione;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
i) riciclaggio;
l) falsificazione e contraffazione di monete;
m) criminalita' informatica;
n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
r) sequestro di persona;
s) razzismo e xenofobia;
t) furti organizzati o con l'uso di armi;
u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
v) truffa;
z) estorsione;
aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) traffico di veicoli rubati;
gg) violenza sessuale;
hh) incendio;
ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) dirottamento di nave o aeromobile;
mm) sabotaggio.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1 e all'articolo 6, comma 4, lettera e), il riconoscimento delle decisioni di sequestro e' consentito solo se i fatti, per i quali e' stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro, sono puniti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione.
3. Nei casi di cui al comma 2, se il provvedimento e' stato emesso a fini di confisca, il riconoscimento e l'esecuzione hanno luogo se per il reato previsto dalla legge italiana e' consentito il sequestro di cui all' articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale .
Note all'art. 3:
La convenzione del 26 luglio 1995 e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 novembre 1995, n. C 316.
Il testo dell' articolo 321 del codice di procedura penale cosi' recita:
"Art. 321. (Oggetto del sequestro preventivo)
1. Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero [ c.p.p. 262, comma 3] il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca [c.p. 240].
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui e' consentita la confisca .
3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi e' richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche' gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta e' trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria .
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria .
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.".

Art. 4

Ricezione del provvedimento di blocco o di sequestro dall'autorita' dello Stato di emissione
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale ((del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene o, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore)) riceve il provvedimento di sequestro o di blocco dall'autorita' dello Stato di emissione, unitamente al certificato previsto dall'articolo 12, comma 3, ((...)) e alla richiesta di trasferimento o di confisca prevista dall'articolo 12, comma 2, ovvero alla richiesta di mantenimento del bene nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 12, comma 3. ((Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, e' competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove la persona nei cui confronti e' stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, e' competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parita' di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma piu' elevata. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi dei periodi precedenti, e' competente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca".

Art. 5

Autorita' giudiziaria competente
1. Il procuratore della Repubblica indicato nell'articolo 4, comma 1, provvede sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso a fini probatori, secondo le disposizioni dell'articolo 6.
2. Se il provvedimento di blocco o di sequestro e' stato emesso a fini di confisca, il procuratore della Repubblica di cui al comma 1 presenta le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari.
Il giudice provvede secondo le disposizioni dell'articolo 6.
3. Copia delle richieste e' trasmessa senza ritardo ((, oltre che al Ministero della giustizia a fini statistici,)) al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale e al procuratore generale presso la corte di appello se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all' articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale . ((3)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 DICEMBRE 2023, N. 203 )) . ((3)) 5. Il procuratore della Repubblica che, ricevuto un provvedimento di blocco o di sequestro, ovvero una richiesta di provvedere al riconoscimento ed esecuzione del predetto provvedimento, rileva che esso deve essere eseguito da altro procuratore della Repubblica, ai sensi dei commi 1, 2 e 4, trasmette immediatamente gli atti al medesimo, dandone comunicazione all'autorita' dello Stato di emissione.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca".

Art. 6 - Decisioni sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione

Decisioni sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione 1. Salve le disposizioni di cui al presente articolo, l'autorita' giudiziaria individuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 e di cui all'articolo 5, comma 2, provvede senza ritardo a riconoscere, con proprio decreto o ordinanza, il provvedimento di blocco o di sequestro. Dispone altresi' che sia data immediata esecuzione al provvedimento.
2. Quando e' necessario garantire la conformita' della prova ottenuta ai requisiti dell'ordinamento dello Stato di emissione, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, l'autorita' osserva le formalita' e le procedure espressamente indicate dall'autorita' competente dello Stato di emissione per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro probatorio, mentre, nel caso di cui all'articolo 5, comma 2, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale per l'esecuzione del sequestro preventivo. In ogni caso, l'avvenuta esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro e' immediatamente comunicata all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione.
3. Le ulteriori misure rese necessarie dal provvedimento di blocco o di sequestro sono adottate secondo le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione.
4. La richiesta di riconoscimento o esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro puo' essere rigettata con decreto motivato:
a) se il certificato di cui all'articolo 12, comma 3, non e' stato prodotto unitamente alla richiesta;
b) se il predetto certificato risulta incompleto, ovvero se le informazioni ivi contenute risultano manifestamente non corrispondenti al provvedimento di blocco o di sequestro oggetto della richiesta;
c) se la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunita' riconosciute dallo Stato italiano che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
d) se dalle informazioni contenute nel certificato risulta evidente la violazione del divieto di un secondo giudizio, ai sensi dell' articolo 649 del codice di procedura penale ;
e) se non ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 3.
Tuttavia, se il provvedimento di blocco o di sequestro e' stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non puo' essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale e' diversa da quella dello Stato di emissione.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, l'autorita' giudiziaria puo' imporre all'autorita' dello Stato di emissione un termine per la produzione del certificato completo o corretto, ovvero di un documento ad esso equipollente. L'autorita' giudiziaria puo' altresi' dispensare l'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione dalla presentazione del certificato, se non vi e' esigenza di acquisire altre informazioni.
6. La decisione di rigetto e' immediatamente comunicata all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione. A tale autorita' e' altresi' comunicata senza ritardo l'impossibilita' di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro nei casi in cui il bene o la prova sono scomparsi o sono stati distrutti, ovvero non si trovano nel luogo indicato nel certificato, ovvero l'ubicazione indicata in quest'ultimo e' risultata insufficiente.
Note all'art. 6:
Il testo dell' articolo 5 del codice di procedura penale cosi' recita:
"Sezione II
Competenza per materia
(commento di giurisprudenza)
Art. 5 (Competenza della corte di assise)
1. La corte di assise e' competente:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ;
b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579 , 580 , 584 del codice penale ;
c) per ogni delitto doloso se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586 , 588 e 593 del codice penale ;
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 (4) e nel titolo I del libro II del codice penale , sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;
d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale , nonche' per i delitti con finalita' di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.".
Il testo dell' articolo 649 del codice di procedura penale cosi' recita:
"Art. 649. (Divieto di un secondo giudizio)
1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non puo' essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.
2. Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo."..

Art. 7 - Casi di rinvio dell'esecuzione

Casi di rinvio dell'esecuzione 1. Il procuratore della Repubblica puo' disporre il rinvio dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro:
a. se dall'esecuzione puo' derivare pregiudizio per le indagini nell'ambito di un procedimento penale gia' in corso, per un periodo non superiore a sei mesi;
b. se i beni o la prova risultano gia' sottoposti a blocco o a sequestro nell'ambito di altro procedimento penale, fino alla revoca di tale provvedimento;
c. se il bene oggetto di un provvedimento di blocco o di sequestro a fini di confisca e' stato gia' oggetto di analogo provvedimento nell'ambito di altri procedimenti, fino alla sospensione dell'efficacia di tale provvedimento.
2. La decisione di rinvio dell'esecuzione e' immediatamente comunicata all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione.
3. Al venir meno di una delle cause di rinvio di cui al comma 1, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dandone notizia all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione. Quest'ultima e' altresi' informata sull'eventuale emissione di altri provvedimenti cautelari riguardanti il bene o la prova oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro.

Art. 8 - Durata del vincolo conseguente all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro

Durata del vincolo conseguente all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro 1. Il vincolo sul bene o sulla prova, derivante dal riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, rimane fermo fino alla decisione definitiva sulle richieste di cui all'articolo 12, comma 2.
2. Nel caso di cui all'articolo 12, comma 3, se le richieste non pervengono nel termine previsto, il procuratore della Repubblica invita l'autorita' dello Stato di emissione a formularle entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. In caso di mancata risposta, l'autorita' giudiziaria revoca il provvedimento di blocco o di sequestro, disponendo la restituzione del bene o della prova all'avente diritto secondo le disposizioni di cui all' articolo 263 del codice di procedura penale e informandone senza ritardo lo Stato di emissione.
3. L'autorita' giudiziaria puo' invitare quella dello Stato di emissione, prima della decisione di cui al comma 1, a formulare osservazioni sulla concreta persistenza delle esigenze probatorie alla base del provvedimento di blocco o di sequestro. Se dalle osservazioni emerge il venir meno di tali esigenze, l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi del comma 2, secondo periodo.
4. Le autorita' giudiziarie dello Stato di emissione comunicano senza ritardo a quelle dello Stato di esecuzione la revoca del provvedimento di blocco o di sequestro. In tal caso, lo Stato di esecuzione revoca immediatamente il proprio provvedimento.
Note all'art. 8:
Il testo dell' articolo 263 del codice di procedura penale cosi' recita:
"Art. 263. (Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate)
1. La restituzione delle cose sequestrate e' disposta dal giudice con ordinanza se non vi e' dubbio sulla loro appartenenza.
2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non puo' essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
3. In caso di controversia sulla proprieta' delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato .
5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.
6. Dopo la sentenza non piu' soggetta a impugnazione, provvede il giudice.".

Art. 9 - Impugnazioni

Impugnazioni 1. L'indagato o imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, avverso il decreto di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, ai sensi dell' articolo 324 del codice di procedura penale .
2. E' preclusa la contestazione dei motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato di esecuzione.
3. L'avviso della data fissata per l'udienza, di cui all' articolo 324, comma 6, del codice di procedura penale , e' tempestivamente notificato anche all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione, che puo' presentare osservazioni fino alla data dell'udienza. A tale autorita' giudiziaria e' altresi' comunicato l'esito del giudizio.
4. Si applicano altresi' le previsioni di cui agli articoli 322 bis e 325 codice di procedura penale .
Note all'art. 9:
Il testo dell'articolo 322 bis, 324 e 325 del codice di procedure penale cosi' recita:
"Art. 322-bis. (Appello)
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310"
"Art. 324. (Procedimento di riesame)
1. La richiesta di riesame e' presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta e' presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta e' proposta dall'imputato non detenuto ne' internato, questi, ove non abbia gia' dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso e' notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito in cancelleria.
3. La cancelleria da' immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro puo' essere parziale e non puo' essere disposta nei casi indicati nell' articolo 240 comma 2 del codice penale .
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprieta', rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro."
"Art. 325. (Ricorso per cassazione)
1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
2. Entro il termine previsto dell'articolo 324 comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice puo' essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.".
Il testo dell' articolo 61 comma 23, della decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O., cosi' recita:
"Art. 61. (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica)
(Omissis).
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo' essere utilizzata la societa' di cui all' articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.
(Omissis).".
La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, S.O.

Art. 10

Responsabilita' dello Stato derivante dall'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro
1. In caso di responsabilita' dello Stato italiano per i danni causati nell'esecuzione di una decisione di sequestro, il Ministro della giustizia richiede senza ritardo allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualita' di Stato di esecuzione.
2. Gli importi di denaro ottenuti a titolo di rimborso affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all' articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e successive modificazioni.
CAPO III Capo II ((Procedura attiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro))

Art. 11

Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro emessi dall'autorita' giudiziaria italiana
1. L'autorita' giudiziaria italiana che, nel corso di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo il cui oggetto si trova nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, puo' richiedere il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento rivolgendosi direttamente all'autorita' giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 3 e con le modalita' previste dall'articolo 12. ((In tal caso, copia del certificato e' trasmessa, a fini statistici, al Ministero della giustizia.))

Art. 12 - Trasmissione diretta. Certificato relativo alle informazioni contenute nel provvedimento di blocco o di sequestro

Trasmissione diretta. Certificato relativo alle informazioni contenute nel provvedimento di blocco o di sequestro 1. L'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento di sequestro lo trasmette alla competente autorita' giudiziaria dello Stato di esecuzione, avvalendosi, se del caso, anche ai fini dell'individuazione di quest'ultima, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.
2. La richiesta di riconoscimento di un provvedimento di blocco o di sequestro e' corredata da una richiesta di trasferimento della prova nello Stato di emissione, ovvero da una richiesta di confisca.
3. In alternativa, l'autorita' indicata nel comma 1 puo' dare indicazioni, nel certificato di cui al comma 4, per il mantenimento del bene nel territorio dello Stato fino alla formulazione delle richieste di trasferimento o di confisca. La data prevista per tale formulazione e' indicata nel medesimo certificato.
4. Il provvedimento di blocco o di sequestro e' trasmesso, unitamente ad un certificato, redatto secondo il formulario allegato al presente decreto e tradotto dalla lingua italiana nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione, con cui la medesima autorita' attesta l'esattezza delle informazioni contenute nel provvedimento.
CAPO IV Capo III Disposizioni finali

Art. 13 - Disposizioni finanziarie

Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

Allegato
Certificato previsto dall'articolo 12
a) Autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento di blocco o di sequestro:
Denominazione ufficiale:
Nome del rappresentante:
Funzione (titolo/grado):
Numero di riferimento del fascicolo:
Indirizzo:
Numero di telefono: (codice del paese) (codice della citta') (...)
Numero di fax: (codice del paese) (codice della citta') (...)
E-mail:
Lingua (o lingue) in cui e' possibile comunicare con l'autorita' giudiziaria di emissione:
Estremi della(e) persona(e) da contattare (comprese le lingue in cui e' possibile comunicare) per ottenere, ove necessario, informazioni supplementari sull'esecuzione del provvedimento o per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative al trasferimento della prova (se del caso):
b) Autorita' competente per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro nello Stato di emissione [se diversa dall'autorita' di cui alla lettera a)]:
Denominazione ufficiale:
Nome del rappresentante:
Funzione (titolo/grado):
Numero di riferimento del fascicolo:
Indirizzo:
Numero di telefono: (codice del paese) (codice della citta') (...)
Numero di fax: (codice del paese) (codice della citta') (...)
E-mail:
Lingua (o lingue) in cui e' possibile comunicare con l'autorita' competente per l'esecuzione:
Estremi della(e) persona(e) da contattare (comprese le lingue in cui e' possibile comunicare) per ottenere, ove necessario, informazioni supplementari sull'esecuzione del provvedimento o per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative al trasferimento della prova (se del caso):
c) Qualora siano state completate le lettere a) e b), indicare qui se occorre contattare una sola (precisando quale) o entrambe le autorita':
- Autorita' di cui alla lettera a)
- Autorita' di cui alla lettera b)
d) In caso di designazione di un'autorita' centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa del provvedimento di blocco o di sequestro (unicamente per l'Irlanda e il Regno Unito):
Denominazione dell'autorita' centrale:
Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):
Indirizzo:
Numero di riferimento del fascicolo:
Numero di telefono: (codice del paese) (codice della zona/citta')
Numero di fax: (codice del paese) (codice della zona/citta')
E-mail:
e) Provvedimento di blocco o di sequestro:
1. Data e, se del caso, numero di riferimento
2. Scopo del provvedimento di blocco o di sequestro
2.1. Successiva confisca
2.2. Acquisizione di prove
3. Descrizione delle formalita' e delle procedure da espletare nell'esecuzione di un provvedimento di sequestro probatorio (se del caso)
f) Informazioni relative al bene o alla prova nello Stato di esecuzione oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro:
Descrizione del bene o della prova e dell'ubicazione:
1. a) descrizione precisa del bene e, se del caso, importo massimo per cui si chiede il recupero di tale bene (laddove tale importo massimo sia indicato nel provvedimento concernente il valore dei proventi di reato)
b) descrizione precisa della prova
2. ubicazione esatta del bene o della prova (se sconosciuta, ultimo luogo noto)
3. parte che detiene in custodia il bene o la prova o, se diverso dalla persona indiziata o condannata, proprietario noto effettivo del bene o della prova (ove applicabile in virtu' del diritto nazionale dello Stato di emissione)
g) (Se disponibili) informazioni relative all'identita' delle persone (1) fisiche o (2) giuridiche, indiziate o condannate (ove applicabile in virtu' del diritto nazionale dello Stato di emissione) e/o delle persone oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro (se disponibile):
1. Persone fisiche
Cognome:
Nome(i):
Cognome da nubile, se del caso:
Pseudonimi, se del caso:
Sesso:
Cittadinanza:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza e/o indirizzo noto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):
Lingue che la persona in questione comprende (se note):
2. Persone giuridiche
Nome:
Tipo di persona giuridica:
Numero di registrazione:
Sede statutaria:
h) Provvedimento dello Stato di esecuzione in seguito all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro:
Confisca
1.1. il bene va conservato nello Stato di esecuzione per la sua successiva confisca
1.1.1. si allega la richiesta di esecuzione del provvedimento di confisca pronunciata dallo Stato di emissione il (data)
1.1.2. si allega la richiesta concernente la confisca nello Stato di esecuzione e la successiva esecuzione di tale provvedimento
1.1.3. data prevista per la presentazione della richiesta di cui ai punti 1.1.1 o 1.1.2
o
Acquisizione di prove
2.1. il bene va trasferito nello Stato di emissione per fungere da prova
2.1.1. si allega la richiesta di trasferimento
oppure
2.2. il bene va conservato nello Stato di esecuzione per la successiva utilizzazione quale prova nello Stato di emissione
2.2.2. data prevista per la presentazione della richiesta di cui al punto 2.1.1
i) Reati:
Descrizione dei motivi pertinenti per il provvedimento di blocco o di sequestro e sintesi dei fatti a conoscenza dell'autorita' giudiziaria che emette il provvedimento di blocco o di sequestro e il certificato:
Natura e qualificazione giuridica dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili sulla cui base e' stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro:
1. Contrassegnare, se del caso, una o piu' delle seguenti menzioni corrispondenti ai reati summenzionati, se questi sono passibili nello Stato di emissione di una pena privativa della liberta' della durata massima di almeno tre anni:
- partecipazione a un'organizzazione criminale
- terrorismo
- tratta di esseri umani
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- corruzione
- frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee
- riciclaggio di proventi di reato
- falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l'euro; "
- criminalita' informatica
- criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
- omicidio volontario, lesioni personali gravi
- traffico illecito di organi e tessuti umani
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi
- razzismo e xenofobia
- furti organizzati o con l'uso di armi
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
- truffa
- racket e estorsioni
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti
- falsificazione di atti amministrativi e traffico dl documenti falsi
- falsificazione di mezzi di pagamento
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive
- traffico di veicoli rubati
- stupro
- incendio doloso
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
- dirottamento di aereo/nave
- sabotaggio
2. Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie enumerate al precedente punto 1:
j) Mezzi di impugnazione contro i provvedimenti di blocco o di sequestro a disposizione delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, nello Stato di emissione:
Descrizione dei mezzi di impugnazione comprese le necessarie procedure (...) da espletare
Autorita' giudiziaria dinanzi alla quale l'azione puo' essere promossa
Informazioni sui soggetti che possono promuovere l'azione
Termine entro il quale promuovere l'azione
Autorita' referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sulle procedure di ricorso ivi applicabili e sulla disponibilita' del patrocinio a spese dello Stato e del servizio di traduzione:
Nome:
Persona da contattare (se del caso):
Indirizzo:
Numero di telefono: (codice del paese) (codice della citta')
Numero di fax: (codice del paese) (codice della citta')
E-mail:
k) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):
l) Il testo del provvedimento di blocco o di sequestro e' allegato al certificato.
Firma dell'autorita' giudiziaria di emissione e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:
Nome:
Funzione (titolo/grado):
Data:
Timbro ufficiale (se disponibile)
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