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089G0342

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

089G0342

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni. (DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989 n. 273)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81 , recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 , recante approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1989; Visto il parere espresso in data 21 marzo 1989 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1989; Visto il parere espresso in data 23 giugno 1989 dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 8, comma 3, e 9 della citata legge n. 81 del 1987 ; Visti i pareri espressi in data 16 marzo e 28 giugno 1989 dal Consiglio superiore della magistratura; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1989; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 , recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni;
2. Le disposizioni allegate al presente decreto, salvo che sia diversamente disposto, entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 luglio 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 1

Art. 1
1. Nell' articolo 4 comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 , dopo le parole " i vice pretori " e' inserita una virgola e sono aggiunte le parole " i vice procuratori ".

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 2

Art. 2
1. Quando in una disposizione di legge e' fatto riferimento alla pretura o al pretore mandamentale, il riferimento deve intendersi alla pretura o al pretore circondariale.
2. Quando nelle disposizioni di ordinamento giudiziario e' fatto riferimento alle sedi distaccate, il riferimento deve intendersi alle sezioni distaccate di pretura.
3. Le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2785 relative alla materia penale sono abrogate.

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 3

Art. 3
1. L' articolo 39 comma 3 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 , come da ultimo sostituito dall'articolo 6 comma 3 della legge 1› febbraio 1989 n. 30, e' sostituito dai seguenti:
"All'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni si provvede per ogni biennio a norma dell'articolo 7-bis.
I magistrati assegnati alle sezioni distaccate possono, sulla base di criteri obiettivi e predeterminati in sede tabellare, anche svolgere funzioni presso la pretura circondariale o presso altre sezioni distaccate".
2. Il decreto del presidente della corte di appello previsto dall' articolo 1 comma 1 del decreto-legge 15 maggio 1989 n. 173 , convertito nella legge 11 luglio 1989 n. 251 , e' immediatamente esecutivo agli effetti della procedura di variazione tabellare indicata nell' articolo 7- bis del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 , introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449 .

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 4

Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116 , COME MODIFICATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113 ))

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 5

Art. 5
1. La segnalazione al Consiglio superiore della magistratura prevista dall' articolo 70 comma 4 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 , come modificato dall' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449 , avviene in modo riassuntivo semestralmente quando la sostituzione del magistrato alla udienza sia motivata da suo impedimento o da ragioni di servizio. Il magistrato e le parti possono, comunque e in ogni momento, dare notizia al Consiglio superiore della magistratura della avvenuta sostituzione.

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 6

Art. 6
1. Il procuratore generale presso la corte di appello coordina i rapporti dei procuratori della Repubblica con le autorita' di polizia del distretto al fine di assicurare la diretta disponibilita' dei servizi e delle sezioni di polizia giudiziaria da parte dell'autorita' giudiziaria, a norma dell' articolo 83 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 , sostituito dall' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449 .

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 7

Art. 7
1. Sono abrogati gli articoli 101 , 102 e 103 comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 .
2. L' articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 105 (Supplenze nelle sezioni del tribunale). - 1. Se in una sezione manca o e' impedito il presidente o alcuno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale o chi ne fa le veci, quando non puo' provvedere a norma dell'articolo 97, delega un pretore o un vice pretore della stessa sede".

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 8

Art. 8
1. L' articolo 209 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 209 (Indennita' di missione per i pretori). - 1. Il trattamento economico di missione per i pretori incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio e' regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari circa le trasferte giudiziarie.
2. Ai fini del trattamento economico di missione si considera ordinaria sede di servizio la sede della pretura circondariale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato e' incaricato di esercitare funzioni in via esclusiva. Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso piu' sezioni distaccate ovvero presso una o piu' sezioni distaccate e la pretura circondariale, con la procedura tabellare disciplinata dall' articolo 7- bis del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 , si provvede anche a stabilire l'ordinaria sede di servizio.
3. La sede di servizio determinata a norma del comma 2 vale anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall' articolo 12 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 .
4. L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dall' articolo 12 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 , e' richiesta al pretore dirigente, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario.
5. Copia del provvedimento emesso a norma del comma 4 e' rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato, il quale, in caso di diniego della autorizzazione, puo' proporre reclamo motivato al Consiglio superiore della magistratura".

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 9

Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 OTTOBRE 1991, N. 321 , COME MODIFICATA DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 356 ))

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 9 bis

Art. 9-bis
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 OTTOBRE 1991, N. 321 , COME MODIFICATA DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 356 ))

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 9 ter

Art. 9-ter
1. Salvo il ricorso alle applicazioni previste dall' articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 58 , per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale possono essere applicati alle procure della Repubblica presso le preture circondariali magistrati, aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso le preture circondariali del distretto o di distretti limitrofi. ((Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina)) .
2. L'applicazione e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia o del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto ha sede l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato e sentito il presidente della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni.
3. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno e non e' immediatamente rinnovabile. Non e' richiesto il consenso del magistrato da applicare.

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 10

Art. 10
1. Per i dibattimenti della corte di assise e della corte di assise di appello che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte di appello ha facolta' di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualita' di aggiunti.
2. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte di appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale. Per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte di appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di cassazione.
3. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto piu' anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente piu' anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae
oltre
il decimo giorno, il magistrato impedito e' definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non e' ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 11

Art. 11
1. Se la corte di assise o la corte di assise di appello non sono riunite in sessione nel quindicesimo giorno antecedente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale , il presidente procede alla estrazione dei giudici popolari a norma dell' articolo 25 della legge 10 aprile 1951 n. 287 , sostituito dall' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449 .

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 12

Art. 12
1. L' articolo 36 della legge 10 aprile 1951 n. 287 , sostituito dall' articolo 1 della legge 25 ottobre 1982 n. 795 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Indennita' dei giudici popolari). - 1. Ai giudici popolari spetta una indennita' di lire cinquantamila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
2. L'indennita' prevista dal comma 1 e' aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano le loro funzioni, a lire centomila giornaliere per le prime cinquanta udienze; e' aumentata a lire centodiecimila giornaliere per le successive cinquanta udienze e a lire centoventimila per le udienze successive.
3. Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennita' di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale e per i consiglieri di corte di appello.
4. Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio.
5. Ai giudici popolari e' corrisposta una indennita' speciale di ammontare pari a quella prevista dall' articolo 3 comma 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 , rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
6. Ai giudici popolari, chiamati a prestare servizio nella sessione della corte di assise o della corte di assise di appello a norma dell'articolo 26, spetta una indennita' per la loro disponibilita' e reperibilita' di lire ventimila per ogni giorno di durata della sessione in cui non svolgono l'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale".

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 13

Art. 13
1. L' articolo 2 della legge 25 ottobre 1982 n. 795 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 - 1. Ogni tre anni a far data dalla entrata in vigore del codice di procedura penale , con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, puo' essere adeguata la misura delle indennita' previste dall' articolo 36 commi 1 , 2 e 6 della legge 10 aprile 1951 n. 287 , in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel triennio precedente".

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 14

Art. 14
1. Le formalita' per la scelta dei giudici popolari previste dal capo II e dal capo III della legge 10 aprile 1951 n. 287 possono essere espletate con l'ausilio di strumenti e procedure informatiche.

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 15

Art. 15
1. Il presidente del tribunale ordinario, il presidente del tribunale per i minorenni e il magistrato dirigente la pretura promuovono separatamente, presso i rispettivi uffici, riunioni trimestrali con il procuratore della Repubblica, il dirigente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, il dirigente della cancelleria nonche' con il presidente del consiglio dell'ordine forense, al fine di procedere a un esame congiunto dell'andamento dei reciproci rapporti, con particolare riferimento al flusso degli affari, allo scopo di prevenire la formazione di arretrati nelle diverse fasi processuali e segnalare disfunzioni derivanti dalla normativa vigente o dalla sua concreta applicazione.
2. Il presidente del tribunale ordinario, il presidente del tribunale per i minorenni e il magistrato dirigente la pretura trasmettono, all'esito di ciascuna riunione, i dati relativi ai flussi di lavoro nelle varie fasi del procedimento, con le osservazioni formulate da ciascuno dei presenti alla riunione, al ministro di grazia e giustizia, anche ai fini di quanto previsto dall' articolo 7 della legge 16 febbraio 1987 n. 81 , nonche' al consiglio giudiziario, che li trasmette, con le sue eventuali osservazioni e proposte, al Consiglio superiore della magistratura, anche ai fini di quanto previsto dall' articolo 7- bis del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 , introdotto dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449 .
3. Ogni semestre il presidente della corte di appello invita il procuratore generale, il dirigente della cancelleria nonche' il presidente del consiglio dell'ordine forense a esaminare congiuntamente i problemi posti alla funzionalita' della corte di appello dalla normativa vigente o dalla sua concreta applicazione.
4. Il presidente della corte di appello informa dei problemi emersi e delle soluzioni proposte il ministero di grazia e giustizia nonche' il consiglio giudiziario, che trasmette l'informativa, con le sue osservazioni, al Consiglio superiore della magistratura.

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 16

Art. 16
1. All'inizio di ciascun anno giudiziario il presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale, stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la corte, la corte di assise di appello e le loro sezioni tengono udienze per i dibattimenti.
2. Il calendario delle udienze dibattimentali dei tribunali, anche per la corte di assise, nonche' delle preture e delle loro sezioni e' approvato dal presidente della corte di appello, su proposta formulata dal presidente del tribunale e dal pretore, sentiti i procuratori della Repubblica presso i rispettivi uffici.

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 17

Art. 17
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilita' disciplinare dei magistrati ((e comunque non oltre il 31 dicembre 1994)) , continuano ad applicarsi il regio decreto 31 maggio 1946 n. 511 e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958 n. 916 , con le successive modificazioni e integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato.

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 18

Art. 18
L' articolo 3 della legge 29 novembre 1941 n. 1405 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - Il direttore amministrativo della casa circondariale dirige anche le case mandamentali istituite nel circondario".

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 19

Art. 19
1. In sede di approvazione delle tabelle a norma dell' articolo 38 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449 , il Consiglio superiore della magistratura provvede a mantenere nell'incarico di giudice istruttore, fino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 242 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , il numero ritenuto congruo di magistrati con funzioni di tribunale.

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 20

Art. 20
1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4, valutato in lire 1.401.600.000 per l'anno 1989 e in lire 8.409.600.000 in ragione di anno per gli anni 1990 e 1991, si provvede mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto sul capitolo 1500 dello stato di previsione della spesa del ministero di grazia e giustizia.
2. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio mediante storno degli importi corrispondenti all'onere indicato nel comma 1 dal capitolo 1500 al competente capitolo 1589 dello stato di previsione del ministero di grazia e giustizia.

Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni - Art. 21

Art. 21
1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 12 e 13, valutato in lire 1.816.250.000 per l'anno 1989 e in lire 10.897.500.000 in ragione di anno per gli anni 1990 e 1991, si provvede mediante parziale riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, concernente "delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare ".
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