099G0547
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Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale. (LEGGE 24 novembre 1999 n. 468)
Art. 1 - (Ammissione al tirocinio)
(Ammissione al tirocinio) 1. L' articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Ammissione al tirocinio) _ 1. Il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovra' essere dichiarata l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge.
2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare".
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell' art. 593 del c.p.p. come modificato dalla legge qui pubblicata, si veda in nota all'art. 18.
Art. 2 - (Tirocinio e nomina)
(Tirocinio e nomina) 1. Dopo l' articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Tirocinio e nomina) _ 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneita' di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.
3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.
4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando piu' corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.
5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attivita' giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.
6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.
7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneita' e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.
8. Ai partecipanti al tirocinio e' corrisposta un'indennita' pari a lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed e' altresi' assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.
9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina".
Art. 3 - (Requisiti per la nomina)
(Requisiti per la nomina) 1. L' articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Requisiti per la nomina) _ 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e) avere idoneita' fisica e psichica;
f) avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente, pubblica o privata;
h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non e' richiesto per coloro che hanno esercitato:
a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
b) funzioni notarili;
c) insegnamento di materie giuridiche nelle universita;
d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.
4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina".
Art. 4 - (Corsi per i giudici di pace)
(Corsi per i giudici di pace) 1. All' articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "puo' organizzare" sono sostituite dalla seguente: "organizza"; b) il comma 5-bis e' abrogato.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6 (Corsi per i giudici di pace). - 1. Il consiglio giudiziario organizza, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi.
2. Il presidente della corte d'appello puo' organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.
3. Il personale docente, fissato in tre unita' per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unita' per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, e' di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attivita' nel circondario del tribunale.
4. A ciascuna unita' del personale docente di cui al comma 3 e' corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.
5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresi' mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.
5-bis. (abrogato).
5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilita' di bilancio".
Art. 5 - (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)
(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace) 1. All' articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)". 2. Nell' articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, al comma 1-bis le parole: "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera f)". 3. All' articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneita' del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.
Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantita' statistica del lavoro svolto.
2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorita' sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter".
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 7 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace). - 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, puo' essere confermato una sola volta per uguale periodo. (Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'.
1-bis. Per la conferma non e' richiesto il requisito del limite massimo di eta' previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'.
2. Una ulteriore nomina non e' consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.
"2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneita' del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.
Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantita' statistica del lavoro svolto.
2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorita' sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'art. 10-ter".
Art. 6 - (Incompatibilita)
(Incompatibilita) 1. All' articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, le parole: "nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "nei tre anni precedenti". 2. All' articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n.374 , e successive modificazioni, al comma 1 e' aggiunta la seguente lettera:
"c-bis) coloro che svolgono attivita' professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivita". 3. All' articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado". 4. L' articolo 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, e' abrogato.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 8 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 8 (Incompatibilita'). - 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione relisiosa;
c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
cbis) coloro che svolgono attivita' professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivita';
1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado".
- L' art. 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 , revoca disposizioni sui limiti all'esercizio alle professione forense.
Art. 7 - (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari)
(Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari) 1. L' articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. _ (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari) _ 1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'.
2. Il giudice di pace e' dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermita' che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.
3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi piu' gravi, la revoca se non e' in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.
4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinche' provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia".
Art. 8 - (Doveri del giudice di pace)
(Doveri del giudice di pace) 1. L' articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. _ (Doveri del giudice di pace) _ 1. Il giudice di pace e' tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari.
Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all' articolo 51 del codice di procedura civile , in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti".
Art. 9 - (Divieto di applicazione o supplenza)
(Divieto di applicazione o supplenza) 1. Dopo l' articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. _ (Divieto di applicazione o supplenza). _ 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti".
Art. 10 - (Richiesta di trasferimento e concorso di domande)
(Richiesta di trasferimento e concorso di domande) 1. Dopo l' articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 , introdotto dall'articolo 9 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 10-ter. _ (Richiesta di trasferimento e concorso di domande). _ 1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.
2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti gia' dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno priorita'. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore della magistratura valuta a quale accordare priorita".
Art. 11 - (Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati)
(Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli
dell'ordine degli avvocati) 1. Dopo l' articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374 , introdotto dall'articolo 10 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 10-quater. _ (Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati). _ 1. Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario".
Art. 12 - (Indennita' spettanti al giudice di pace)
(Indennita' spettanti al giudice di pace) 1. All' articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di udienza per non piu' di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.
3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non piu' di dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo". 2. In deroga alla disciplina sul cumulo tra trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e redditi da lavoro, resta fermo il disposto del comma 4-bis dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 11 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374 , come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 11 (Indennita' spettanti al giudice di pace). - 1.
L'ufficio del giudice di pace e' onorario.
2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di udienza per non piu' di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.
3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non piu' di dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo.
4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2 e 3 puo' essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
4-bis. Le indennita' previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescienza comunque denominati".
Art. 13 - (Disposizione per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta)
(Disposizione per le regioni Trentino-Alto Adige
e Valle d'Aosta) 1. All' articolo 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , al comma 1, le parole: "e alla dispensa" sono sostituite dalle seguenti: ", alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca".
Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 40 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 40 (Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta). - 1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.
2. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sara' inquadrato in ruoli locali secondo le modalita' che saranno stabilite con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.
3. Le spese che le regioni incontrano in conseguenza di quanto disposto dal presente articolo vengono rimborsate dallo Stato agli enti stessi.
4. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si provvede con le norme di coordinamento e di attuazione ai sensi dell'art. 42, sentiti gli enti interessati".
CAPO II Capo II DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 593 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 14 - (Delega al Governo in materia penale)
(Delega al Governo in materia penale) 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonche' il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17.
Art. 15 - (Competenza in materia penale del giudice di pace)
(Competenza in materia penale del giudice di pace) 1. Al giudice di pace e' devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale : 581 (percosse); 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando in tutti i casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a venti giorni; 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma (diffamazione); 612, primo comma (minaccia); 626 (furti punibili a querela dell'offeso); 627 (sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 635, primo comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito). 2. Al giudice di pace e' devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale : 689 (somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691 (somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); 726, primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori). 3. Al giudice di pace e' inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:
a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata; b) reati per i quali non sussistono particolari difficolta' interpretative o non ricorre, di regola, la necessita' di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali e' possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno; c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell' articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie.
Note all'art. 15:
- Si trascrive il testo dell' art. 581 del codice penale :
"Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato".
- Si trascrive il testo dell' art. 582 del codice penale :
"Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non occorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
- Si trascrive il testo dell' art. 590 del codice penale :
"Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a un milione e duecentomila e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione e duecentomila a due milioni e quattrocentomila.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".
- Si riporta il testo dell' art. 593, primo e secondo comma, del codice penale :
"Art. 593 (Omissione di soccorso). - Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorita' e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di dame immediato avviso all'autorita'".
- Si riporta il testo dell' art. 594 del codice penale :
"Art. 594 (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi con la multa fino a lire un milione.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone".
- Si trascrive il testo dell' art. 595, primo e secondo comma, del codice penale :
"Art. 595 (Diffamazione). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e' della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni".
- Si riporta il testo dell' art. 612, primo comma, del codice penale :
"Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire centomila".
- Si trascrive il testo dell' art. 626 del codice penale :
"Art. 626 (Furti punibili a querela dell'offeso). - Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila, e il delitto e' punibile a querela della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita;
2) se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente".
- Si riporta il testo dell' art. 627 del codice penale :
"Art. 627 (Sottrazione di cose comuni). - Il comproprietario (c.c. 1100), socio (c.c. 2247) o coerede (c.c. 588) che, per procurare a se' o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punito (c.p. 649), a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
Non e' punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante".
- Si trascrive il testo dell' art. 631 del codice penale :
"Art. 631 (Usurpazione). - Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
- Si trascrive il testo dell' art. 639-bis del codice penale :
"Art. 639-bis (Casi di esclusione della perseguibilita' a querela). - Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico".
- Si riporta il testo dell' art. 632 del codice penale :
"Art. 632 (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
- Si trascrive il testo dell' art. 633, primo comma, del codice penale :
"Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni".
- Si riporta il testo dell' art. 635, primo comma, del codice penale :
"Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila".
- Si trascrive il testo dell' art. 636 del codice penale :
"Art. 636. (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo). - Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui e' punito con la multa da lire ventimila a duecentomila.
Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena e' della reclusione fino a un anno o della multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila a un milione.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
- Si riporta il testo dell' art. 637 del codice penale :
"Art. 637 (Ingresso abusivo nel fondo altrui). - Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila".
- Si riporta il testo dell' art. 638, primo comma, del codice penale :
"Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila".
- Si riporta il testo dell' art. 639 del codice penale :
"Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.
Se il fatto e' commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni e si procede d'ufficio".
- Si riporta il testo dell' art. 647 del codice penale :
"Art. 647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito). - E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a seicentomila:
1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprieta' di cose trovate;
2) chiunque, avendo trovato un tesoro si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;
3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 3), se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si e' appropriata, la pena e' della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire seicentomila".
- Si trascrive il testo dell' art. 689 del codice penale :
"Art. 689 (Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente). - L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio".
- Si riporta il testo dell' art. 690 del codice penale :
"Art. 690 (Determinazione in altri dello stato di ubriachezza). - Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila".
- Si trascrive il testo dell' art. 691 del codice penale :
"Art. 691 (Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza). - Chiunque somministra bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente una osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio".
- Si trascrive il testo dell' art. 726, primo comma, del codice penale :
"Art. 726 (Atti contrari alla pubblica decenza.
Turpiloquio). - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila".
- Si riporta il testo dell' art. 731 del codice penale :
"Art. 731 (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori). - Chiunque, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare e' punito con l'ammenda fino a lire sessantamila".
- Si riporta il testo dell' art. 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). - La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:
a) dal codice penale , salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera a);
b) dall' art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 , sulla interruzione volontaria della gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
d) dall' art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934. n. 1265;
e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441 , sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283 ;
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327 , sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 , concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
o) dall' art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e dall' art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , in materia elettorale".
Art. 16 - (Sanzioni)
(Sanzioni) 1. Con il decreto di cui all'articolo 14, l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace e' modificato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena pecuniaria per un importo non superiore a lire 5 milioni e, nei casi di maggiore gravita' o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' o di altre forme di lavoro sostitutivo per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive specifiche determinando la misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalla commisurazione con le attuali pene edittali; b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, della conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nonche' dell'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma , e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689 , e successive modificazioni; c) previsione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del tribunale.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 102, quarto comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689 :
"Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della liberta' controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato".
- Si riporta il testo dell'art. 108, primo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689 :
"Art. 108 (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda). - Quando e' violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla liberta' controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di liberta' controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'art. 67".
Art. 17 - (Procedimento penale davanti al giudice di pace)
(Procedimento penale davanti al giudice di pace) 1. Il procedimento penale davanti al giudice di pace e' disciplinato, tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano, altresi', i seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione della perseguibilita' a querela dei reati; b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione , l'attivita' di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve specificate ipotesi, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione dell'imputato davanti al giudice, a meno che il pubblico ministero richieda l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace competente per territorio; c) previsione che per taluni reati perseguibili a querela la citazione in giudizio possa essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa col ministero del difensore mediante ricorso al giudice di pace; d) previsione che il giudice di pace fissi direttamente l'udienza o, nel caso in cui sia necessario svolgere indagini, tra-smetta la notizia di reato alla polizia giudiziaria perche' proceda ai sensi della lettera b); e) previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero per l'esercizio delle sue facolta' e di strumenti idonei ad una puntuale formulazione dell'imputazione e ad un compiuto esercizio del diritto di difesa; f) introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuita' del fatto e di occasionalita' della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento puo' pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato; g) obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonche' in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione; h) previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno; i) ridefinizione delle ipotesi di connessione dei procedimenti che tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace e introduzione di poteri discrezionali in capo al giudice quanto all'obbligo di rilevarne l'operativita; l) svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilita' di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, quando vi sia il consenso delle parti; m) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano delegate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, che non le eserciti personalmente, ad uno dei soggetti di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni; n) previsione della appellabilita' delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecunaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria; o) previsione della non appellabilita' da parte dell'imputato delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento con le quali sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; p) previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale e dei loro effetti, assicurando fra l'altro che i certificati richiesti dall'interessato non riportino le iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza e' attribuita al giudice di pace.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 109 e 112 della Costituzione :
"Art. 109. - L'autorita' giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria".
"Art. 112. - Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale".
- Si trascrive il testo dell' art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
"Art. 72 (Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario). - Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all' art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 ;
b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonche', limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale , da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all' art. 127 del codice di procedura penale , salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell' art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 , da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).
La delega e' conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa e' revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
Nella materia penale, e' seguito altresi' il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell' art. 4 del codice di procedura penale ".
Art. 18 - (Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale)
(Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale) 1. All' articolo 593 del codice di procedura penale , il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali e' stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".
Nota all'art. 18:
- Il testo dell' art. 593 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto negli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento.
2. L'imputato non puo' appellare contro la sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali e' stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".
Art. 19 - (Competenza per il grado di appello)
(Competenza per il grado di appello) 1. Sulle impugnazioni proposte avverso le sentenze ed i provvedimenti penali del giudice di pace e' competente il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.
Art. 20 - (Abrogazioni)
(Abrogazioni) 1. Il Capo III della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, e' abrogato.
Nota all'art. 20:
- Il capo III della citata legge 21 novembre 1991, n. 374 , era cosi' rubricato: "Competenza e procedimento penale del giudice di pace".
Art. 21 - (Emanazione del decreto legislativo)
(Emanazione del decreto legislativo) 1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 14 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo. (( 2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002. )) 3. Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all'articolo 14, predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'articolo 17. 4. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all'articolo 14, organizzano un congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all' articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 , introdotto dall'articolo 2 della presente legge, in quanto applicabili.
CAPO III Capo III NORME DI COORDINAMENTO, DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI
Art. 22 - (Norma di coordinamento e di attuazione)
(Norma di coordinamento e di attuazione) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al Capo I.
Nota all'art. 22:
- Si trascrive il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400 , recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da patte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
Art. 23 - (Norme transitorie in materia di nomina e di conferma. Proroga dei giudici di pace in servizio)
(Norme transitorie in materia di nomina e di conferma.
Proroga dei giudici di pace in servizio) 1. Le nomine e le conferme a giudice di pace in forza degli avvisi di copertura dei posti di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale n. 95 del 4 dicembre 1998, sono effettuate con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario integrato territorialmente competente. 2. I magistrati nominati ai sensi del comma 1, esclusi quelli confermati, assumono possesso dell'ufficio nei trenta giorni successivi allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , nel testo anteriormente vigente e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 , introdotto dall'articolo 2 della presente legge. 3. All' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 aprile 1999, n. 84 , le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000".
Note all'art. 23:
- Si trascrivono gli articoli 4 e 5, nel testo anteriormente vigente, della citata legge 21 novembre 1991, n. 374 :
"Art. 4 (Nomina nell'ufficio). - 1. I magistrati onora ri chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consi glio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello.
2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verifi carsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessan ta giorni, di una domanda, corredata dei docu menti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussi stenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge.
3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei rela tivi documenti, le trasmette al consiglio giudi ziario. Il consiglio giudiziario formula le moti vate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibi le, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5.
4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario, sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
5. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.
5-bis. In sede di prima applicazione il magistra to onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verra' stabilito dal Ministro di grazia e giustizia.
6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura adotta la delibera zione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge".
"Art. 5 (Requisiti per la nomina e titoli preferenziali). - 1. Per la nomina a giudice di pace sono richie sti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere idoneita' fisica e psichica;
e) avere eta' non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di eta' se procuratori legali o notai;
f) avere la residenza in un comune della cir coscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;
g) avere il possesso della laurea in giuri sprudenza;
h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente pubblica o privata.
2. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 non e' richiesto nei confronti i coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili.
3. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolve re degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.
4. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;
b) della professione forense ovvero delle fun zioni notarili;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti alle qualifiche diri genziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;
e) delle funzioni inerenti alle qualifiche diri genziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione;
f) delle funzioni di ufficiale di polizia giudi ziaria.
5. A parita' di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 3 e 4, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercita to le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.
6. In caso di nomina condizionata alla cessa zione dell'attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preav viso previsti dalle leggi relative ai singoli impie ghi, entro sessanta giorni dalla nomina".
- Il testo dell' art. 2, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 84 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16 , recante disposizioni urgenti per la modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374 , in tema di conferma dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, nonche' proroga dell'esercizio delle funzioni medesime) come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. L'esercizio delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 3 dicembre 1998, recante disposizioni per la copertura di posti di giudice di pace, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998, e' prorogato fino alla copertura dei rispettivi posti all'esito delle procedure di cui al medesimo decreto e comunque non oltre la data del 31 marzo 2000".
Art. 24 - (Norma transitoria in materia di incompatibilita)
(Norma transitoria in materia di incompatibilita) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, non si procede alla dichiarazione di decadenza prevista dall' articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, nei casi in cui, pur ricorrendo le ipotesi di incompatibilita' previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c-bis), comma 1-bis e comma 1-ter, ultimo periodo, della predetta legge n. 374 del 1991 , come introdotti dall'articolo 6 della presente legge, gli interessati provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a rimuovere le medesime cause di incompatibilita'.
Nota all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374 , si veda nelle note all'art. 6.
Art. 25 - (Limite numerico)
(Limite numerico) 1. Per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nel corso del 1999, il numero dei giudici di pace complessivamente in servizio non puo' eccedere le 4.000 unita'.
Art. 26 - (Messi di conciliazione)
(Messi di conciliazione) 1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, che sono in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che hanno operato presso gli uffici di conciliazione, anche se soppressi, per un periodo di almeno due anni, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unita' e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero della giustizia, ed inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale. L'assunzione e' subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego e al superamento di separati concorsi riservati per titoli secondo i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previsti dall' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , come modificato dall' articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 . 2. I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del direttore generale competente da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono destinati ad uffici giudiziari compresi nel distretto di corte d'appello di appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in distretti limitrofi. 4. Il personale dipendente comunale che opera ovvero che ha operato per almeno due anni presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace esistente nel circondario, ed avente competenza anche per il comune gia' sede degli uffici di conciliazione soppressi.
Nota all'art. 26:
- Si riporta il testo dell' art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) come modificato dall' art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):
Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del parttime). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 .
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997.
3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorita' che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilita' di personale da trasferire secondo procedure di mobilita' attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall' art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. Fino al 31 dicembre 2001 in relazione all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , il Consiglio dei Ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente comma considera nei criteri di priorita' le assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi comprese quelle relative al personale gia' in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle ammmistrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei Settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell' art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397 , in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all' art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 , due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell' art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale.
Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all' art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 , e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall' art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto previsto dall' art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , che richiama le disposizioni di cui all' art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall' art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 , in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Fermo quanto disposto dall' art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (una percentuale non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell' art. 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni. Tale percentuale e' calcolata complessivamente sul totale delle assunzioni ed e' verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 , la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 , e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonche' ad enti pubblici economici.
Si applicano le disposizioni previste dall' art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli.
Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
23. All' art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , le parole: "31 dicembre 1997), sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come modificato dall' art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 , le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall' art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all' art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all' art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , introdotto dall' art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell' art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall' art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 633 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . Nel corso delle verifiche previste dall' art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , non e' opponibile il segreto d'ufficio".
Art. 27 - (Norme di copertura)
(Norme di copertura) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, a lire 39.102 milioni per l'anno 1999 e a lire 97.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:
a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia; b) quanto a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia; c) quanto a lire 13.235 milioni per l'anno 1999 e a lire 39.464 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 novembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Diliberto, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto