090G0003
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Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali. (DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989 n. 431)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 31/1/1990 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453 , e successive modificazioni; Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. In attuazione dell' art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , in relazione all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, di seguito denominata regione, le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato (e da enti pubblici) in materia di finanze regionali e comunali.
2. Restano ferme le funzioni gia' esercitate dalla regione Valle d'Aosta nella predetta materia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge costituzionale n. 4/1948 approva lo statuto speciale della Valle d'Aosta.
- La legge n. 453/1981 ha delegato il Governo ad emanare uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale).
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 4, primo comma, della legge costituzionale n. 4/1948 e' il seguente: "La regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica".
- Il testo dell' art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale n. 4/1948 e' il seguente:
"La regione ha la facolta' di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:
(omissis)
f) finanze regionali e comunali;".
Art. 2
1. La Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro e l'Istituto per il credito sportivo possono concedere mutui alla regione per il finanziamento delle spese di cui all' articolo 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690 .
2. E' abrogato l' articolo 27 della legge 16 maggio 1978, n. 196 .
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 11 della legge n. 690/1981 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) e' il seguente:
"Art. 11. - La regione Valle d'Aosta puo' assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle entrate ordinarie, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento, nonche' al fine di assumere partecipazioni in societa' finanziarie regionali alle quali partecipino anche altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello statuto speciale od in quelle delegate ai sensi dell'art. 4 dello statuto stesso.
La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare l'incidenza della operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonche' i mezzi per la copertura degli oneri relativi e deve altresi' disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.
Ai prestiti contratti dalla regione Valle d'Aosta si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato".
- La legge n. 196/1978 contiene norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta. L'art. 27 che viene abrogato prevedeva che la Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza concedessero mutui alla regione Valle d'Aosta per spese di investimento nell'esercizio delle sue funzioni corrispondenti a quelle delle province.
Art. 3
1. Ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla regione.
2. La regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attivita' degli enti locali, nonche' all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate agli enti medesimi.
Art. 4
1. Ai fini dell'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine gli enti locali della Valle d'Aosta devono sentire la regione in ordine alla compatibilita' del progetto o dell'intervento con il programma regionale di sviluppo.
2. A fronte dei finanziamenti riconosciuti necessari, la regione puo' concedere le occorrenti garanzie, nonche' contributi per il loro totale o parziale ammortamento.
3. La regione puo' assumere a carico del proprio bilancio tutti o parte degli oneri finanziari connessi all'esecuzione e gestione di piani o progetti di impianto, ovvero di opere pubbliche di interesse o utilita' sovracomunale.
Art. 5
1. Le funzioni amministrative concernenti agevolazioni di credito, gia' trasferite alla regione a termini dell' art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 , comprendono anche quelle relative alle materie previste dai decreti legislativi emanati in forza della delega di cui all' art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453 , e successive disposizioni recanti proroghe dei termini finali della delega stessa.
2. Se alla costituzione dei fondi destinati alla concessione del credito agevolato concorrono in misura prevalente assegnazioni, conferimenti di capitale o anticipazioni finanziarie della regione, la misura dei tassi di interesse a carico dei beneficiari e' determinata con particolare riferimento agli obiettivi dell'intervento regionale ed alle condizioni delle categorie di operatori e di imprese cui l'agevolazione e' indirizzata.
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 70 del D.P.R. n. 182/1982 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l' art. 1- bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 ) e' il seguente:
"Art. 70 (Agevolazioni di credito). - Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alla regione nelle materie di cui al titolo I della legge 16 maggio 1978, n. 196 , e al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonche' la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilita' al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
Resta ferma la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, non compresi fra quelli previsti dall' art. 23 della legge 16 maggio 1978, n. 196 , alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti.
La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari e' operata ai sensi dell' art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 .
Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale e comunitaria".
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 453/1981 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) e' il seguente:
"Art. 2. - Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonche' ogni altra materia o parte di materia per le quali non si e' ancora provveduto e che ad essa spetti in forza dello statuto speciale, nonche' la delega di ulteriori funzioni gia' attribuite alle regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia".
Art. 6
1. Spetta alla regione emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilita' degli enti locali, nonche' delle disposizioni relative alla normalizzazione e al coordinamento dei conti pubblici di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421 .
2. Il regime di gestione delle disponibilita' finanziarie e delle giacenze di tesoreria della regione e degli enti da essa dipendenti compete alla regione medesima, in armonia con i principi del citato titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Note all'art. 6:
- Il titolo IV della legge n. 468/1978 disciplina i conti della finanza pubblica.
- Il D.P.R. n. 421/1979 coordina le disposizioni regolanti la contabilita' delle province e dei comuni con le disposizioni contenute nella legge n. 468/1978 e nella legge n. 335/1976 .