062U0003
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Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e dell'imposta di conguaglio all'importazione. (LEGGE 25 gennaio 1962 n. 3)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo e' autorizzato a provvedere, mediante la formazione di nuove tabelle, al definitivo assetto delle aliquote che, ai termini della legge 31 luglio 1954, numero 570 , e successive modificazioni, attuano la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio alla importazione, apportando le necessarie variazioni ed integrazioni alle tabelle in vigore dei prodotti ammessi alla restituzione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio, sulla base del tributo assolto nel ciclo di fabbricazione dei prodotti esportati.
Il provvedimento di cui al precedente comma sara' emanato mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, previo parere della Commissione parlamentare di cui all' articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive modificazioni e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - PELLA - TAVIANI - COLOMBO - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA