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091G0229

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091G0229

Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale. (LEGGE 13 giugno 1991 n. 190)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 13/07/1991 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie in conformita' dei princinpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, comprese le disposizioni dei testi unici approvati, rispettivamente, con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , e con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modificazioni ed integrazioni, riunendola in un testo unico denominato " Codice della strada ".
2. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure della presente legge nonche' nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni aventi valore di legge per integrare, coordinare e armonizzare il Codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonche' disposizioni di carattere transitorio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- Il R.D. n. 1740/1933 approva il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione.
- Il D.P.R. n. 393/1959 approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Art. 2

1. Il Codice della strada dovra' essere informato alle esigenze di tutela della sicurezza stradale e ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) adeguamento della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale alla normativa comunitaria, agli accordi internazionali, all'evoluzione tecnica ed all'aumentata complessita' del traffico, specialmente nei centri urbani, prevedendo, altresi', la redazione e l'attuazione, da parte delle amministrazioni competenti, di piani di circolazione e di traffico armonizzati con le indicazioni degli strumenti urbanistici;
b) semplificazione e snellimento delle procedure eliminando, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i concerti non indispensabili, nonche' attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto piu' possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa;
c) disciplina piu' dettagliata del potere di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle strade per la regolamentazione del traffico e previsione del potere sostitutivo del Ministro dei lavori pubblici in caso di inosservanza delle norme;
d) previsione della facolta' dell'ente proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma;
e) disciplina del registro delle strade e del censimento del traffico, nel quadro delle funzioni relative all'assetto e alla pianificazione del territorio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
f) disciplina delle fasce di rispetto, degli accessi, delle diramazioni e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, anche in relazione alla classificazione delle strade, nonche' dei dispositivi rallentatori di velocita' e di dissuasione alla sosta nei centri urbani;
g) disciplina della velocita' in coerenza con la normativa comunitaria finalizzata alla tutela della vita umana, dell'ambiente e del risparmio energetico;
h) determinazione dei casi di rimozione dei veicoli, con attribuzione agli enti proprietari o concessionari delle strade del relativo potere di rimozione e con previsione dell'obbligo di pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia;
i) determinazione dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, con rinvio al regolamento di esecuzione per la definizione delle caratteristiche costruttive e funzionali, riservando a decreti ministeriali la precisazione delle prescrizioni tecnico-esecutive;
j) determinazione dell'installazione di dispositivi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico da collocare nei punti di maggiore congestione del traffico;
k) introduzione di nuove categorie di veicoli, previsione della categoria dei veicoli atipici, aggiornamento della disciplina delle macchine agricole ed operatrici;
l) disciplina dei pesi e delle dimensioni dei veicoli nonche' dei veicoli e dei trasporti eccezionali, con previsione di oneri supplementari a carico degli utenti di trasporti eccezionali per il rinforzo, l'adeguamento e l'usura delle infrastrutture, nonche' di norme per il controllo e l'accertamento delle infrazioni;
m) previsione di una adeguata e specifica disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi, ivi compresi quelli radioattivi, e alla circolazione dei relativi veicoli, a tutela del conducente del veicolo e degli addetti al trasporto, nonche' dell'ambiente esterno;
n) aggiornamento delle norme per l'ammissione e la cessazione della circolazione dei veicoli, per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi, nonche' per la disciplina, ai fini della circolazione, della locazione senza conducente anche con facolta' di acquisto; revisione della disciplina delle vendite con patto di riservato dominio;
o) aggiornamento delle norme per la revisione periodica degli autoveicoli;
p) revisione della disciplina della patente di guida, con semplificazione delle procedure e coordinamento delle competenze amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva, nonche' previsione di una patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale per la guida dei veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego;
q) previsione di una particolare disciplina per il rilascio del certificato anamnestico limitato alla sola attestazione di malattie o infermita' pregiudizievoli al conseguimento della patente;
r) introduzione di norme e dispositivi che facilitino la mobilita' dei non vedenti e dei portatori di handicap;
s) previsione, durante i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, di una limitazione nella guida determinata in rapporto alla capacita' di velocita' massima e al rapporto peso- potenza dell'autoveicolo;
t) riesame della disciplina del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione;
u) determinazione dei casi in cui la marcia dei veicoli costituisca, per le condizioni degli stessi, pericolo per la sicurezza della circolazione ed attribuzione, agli organi di polizia stradale, del potere di adottare misure idonee ad eliminare in tali casi lo stato di pericolo;
v) previsione di misure cautelari per le violazioni piu' gravi qualora commesse da conducenti di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa per escursionisti esteri;
w) previsione di limiti di durata dell'illecito consistente nella sosta vietata;
x) determinazione, nella misura del 5 per cento, dei proventi delle infrazioni spettanti ad organi dello Stato da devolvere ai competenti organi ministeriali per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per la redazione dei piani urbani di traffico e per finalita' di educazione stradale; previsione che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, determini annualmente le quote dei proventi da destinare alle suddette finalita';
y) aggiornamento delle norme per il rilascio del documento di circolazione, per l'immatricolazione, per i trasferimenti di proprieta', di residenza o di abitazione, nonche' per la radiazione dei veicoli a motore o destinati ad essere da essi rimorchiati, che, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi rispettivamente al Ministero dei trasporti ed al pubblico registro automobilistico, persegua un modello organizzativo tendenzialmente omogeneo che eviti eventuali duplicazioni e dispersioni di attivita' amministrative dirette al medesimo fine, mediante l'armonizzazione delle procedure operative e prevedendo comunque forme di immediata provvisoria registrazione da parte del pubblico registro automobilistico, valide a tutti gli effetti di legge, salvo prova contraria, e da perfezionare definitivamente entro termini non superiori a tre mesi; cio' anche allo scopo di effettuare una puntuale rilevazione della composizione del parco circolante;
z) disciplina della targatura e verifica della riserva allo Stato della fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe, nonche' previsione che per i ciclomotori, ferma restando la natura di bene mobile non registrato, sia adottato un contrassegno di identificazione del veicolo con rilascio semplificato e contemporaneo all'acquisto;
aa) istituzione di un'anagrafe ai fini della sicurezza stradale che includa incidenti e infrazioni;
bb) riserva al Ministero dell'interno del coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati;
cc) previsione di una normativa diretta alla salvaguardia dell'ambiente dagli effetti nocivi dell'inquinamento acustico, dell'aria e del suolo, conseguenti alla circolazione dei veicoli, nonche' previsione di norme per l'adozione di dispositivi appositamente utilizzabili a tal fine, nel rispetto delle direttive comunitarie;
dd) revisione del sistema vigente delle infrazioni amministrative e relative sanzioni e previsione di nuove ipotesi in conseguenza della nuova disciplina della circolazione, nonche' di misure cautelari a garanzia del credito erariale per le predette sanzioni, stabilendo l'ammontare delle sanzioni medesime nei limiti di lire trentamila per il minimo e di lire quattromilioni per il massimo; previsione anche della possibilita' di sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione o revoca della patente di guida in rapporto alla somma progressiva delle diverse violazioni;
ee) previsione, per le infrazioni ai limiti di velocita', di tre diverse fasce di sanzioni amministrative, a seconda che la violazione dei limiti sia contenuta entro i dieci chilometri orari, ovvero sia compresa fra i dieci e i quaranta chilometri orari, ovvero sia superiore ai quaranta chilometri orari; qualora la violazione del limite di velocita' sia di oltre quaranta chilometri orari sara' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e dell'immediata sospensione da uno a tre mesi della patente di guida;
ff) previsione di criteri e modalita' per il periodico aggiornamento delle sanzioni amministrative di carattere pecuniario;
gg) previsione, nelle ipotesi piu' gravi di comportamento, da cui derivi pericolo o pregiudizio per la circolazione e per la sicurezza individuale e collettiva, di nuovi reati e modifica delle sanzioni penali vigenti, purche' non superino nel massimo per le pene detentive i mesi dodici e per le pene pecuniarie la somma di lire duemilioni.
Nota all' art. 2:
- Il D.P.R. n. 616/1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977 , da' attuazione alla delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , in tema di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.

Art. 3

1. Entro il termine di cui all'articolo 1 il Governo, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada , con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresi' i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto gia' disposto in attuazione dell'articolo 19- bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , introdotto dall' articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111 .
2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonche' norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potra' all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada .
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttivita' dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli.
Note all' art. 3 :
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 3 del medesimo articolo prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
Il comma 4 del ripetuto articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo dell' art. 19- bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959 , introdotto dall' art. 18 della legge n. 111/1988 , e' il seguente:
"Art. 19- bis (Adeguamento della segnaletica stradale alle norme internazionali). - In attesa delle disposizioni che al riguardo saranno emanate in sede di riforma del codice della strada , il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dei trasporti, ciascuno nell'ambito delle materie attribuite dal codice stesso, sono autorizzati ad adeguare con propri decreti gli articoli da 25 a 159 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , alle norme contenute nelle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia, fissando altresi' i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale".

Art. 4

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo delle nuove disposizioni legislative concernenti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti.
2. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princi'pi e criteri direttivi della legge di delegazione.
3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle commissioni permanenti, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla assegnazione.

Art. 5

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada , il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle commissioni di cui all'articolo 4.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 giugno 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici BERNINI, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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