089G0155
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Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta. (LEGGE COSTITUZIONALE 12 aprile 1989 n. 3)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 14/4/1989 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale:
Art. 1
1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello statuto della regione siciliana, gia' sostituiti dall' articolo 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 , sono sostituiti dai seguenti: "L'assemblea regionale e' eletta per cinque anni. Il quinquennio decorrre dalla data delle elezioni.
Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica.
I deputati regionali rappresentano l'intera regione".
AVVERTENZA:
La preventiva pubblicazione del testo della presente legge costituzionale, prevista dall' art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352 , e' avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 1989.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dall'art. 3 dello statuto della regione siciliana (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 ), modificato dall' art. 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 (Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia) e da ultimo modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - L'assemblea regionale e' costituita di novanta deputati eletti nella regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.
L'assemblea regionale e' eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica.
I deputati regionali rappresentano l'intera regione.
La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica.
I deputati regionali rappresentano l'intera regione".
Art. 2
1. L'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, sostituiti dall' articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 , sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell'art. 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ), come modificato dall' art. 2 della legge costituzionale n. 1/1972 e da ultimo come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 14. - Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica.
La presidenza provvisoria del nuovo consiglio regionale e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti; i due consiglieri piu' giovani fungono da segretari".
Art. 3
1. Il primo comma dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati".
Nota all'art. 3:
Il testo vigente dell'art. 16 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 16. - Il consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati".
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo puo' essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della regione per un periodo non superiore a un anno, e per l'eleggibilita' quello della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni".
Art. 4
1. L'articolo 18 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, sostituito dall' articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 18. - Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica".
2. Quando, in applicazione dell' articolo 126 della Costituzione , la data per la rinnovazione del consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verra' spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.
Nota all' art. 4 :
L' art. 126 della Costituzione dispone quanto segue:
"Art. 126. - Il consiglio regionale puo' essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazoni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la giunta o il presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Puo' essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilita' di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Puo' essere altresi' sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento e' nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al consiglio regionale che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo consiglio".
Art. 5
1. L'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , gia' articolo 21 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , sostituito dall' articolo 3 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 27. - Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
La sua attivita' si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle citta' di Trento e Bolzano.
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica".
Art. 6
1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Art. 7
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno
stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla sua promulgazione.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI