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089G0023

IT - Leggi Costituzionali

089G0023

Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. (LEGGE COSTITUZIONALE 16 gennaio 1989 n. 1)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 18/01/1989 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. L' articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: "ed i Ministri".
2. All' articolo 135, settimo comma, della Costituzione , sono soppresse le parole: "e contro i Ministri".
Note all'art. 2:
- Si riporta l'intero testo dell' art. 134 della Costituzione , comprensivo della modifica intervenuta all'ultimo capoverso ai sensi della presente legge:
"Art. 134. - La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione".
- Si trascrive il testo del settimo comma dell'art. 135 della Costituzione cosi' come modificato dalla presente legge: "Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari".

Art. 3

1. L' articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e' adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.
2. Il comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonche' di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.
4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale puo' disporne la sospensione dalla carica".
Nota all' art. 3:
La legge n. 1/1953 reca norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

Art. 4

1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena e' aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravita' del reato.

Art. 5

1. L'autorizzazione prevista dall' articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresi' soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.

Art. 6

1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall' articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.
2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perche' questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.

Art. 7

1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio e' istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio e' presieduto dal magistrato con funzioni piu' elevate, o, in caso di parita' di funzioni, da quello piu' anziano d'eta'.
2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed e' immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o piu' dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, e' prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

Art. 8

1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.
2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.
3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica puo' chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.
4. Il procuratore della Repubblica da' comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

Art. 9

1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.
2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresi' ottenere di prendere visione degli atti.
3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e puo', a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.
4. L'assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perche' continui il procedimento secondo le norme vigenti.

Art. 10

1. Nei procedimenti per i reati indicati dall' articolo 96 della Costituzione , il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonche' gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della liberta' personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, e' convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.
4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non puo' essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.
Nota all' art. 10
Il secondo comma dell' art. 68 della Costituzione cosi' recita: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento puo' essere sottoposto a procedimento penale; ne' puo' essere arrestato, o altrimenti privato della liberta' personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura".

Art. 11

1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.
2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale .

Art. 12

1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , e' soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed e' abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.
2. E' altresi' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.
Nota all'art. 12:
Si trascrive il testo aggiornato della legge costituzionale n. 1/1953 (per il titolo si veda la nota all'art. 3), comprensivo dell'art. 12 come sostituito dall'art. 3 della legge qui pubblicata, alla luce di quanto stabilito nel presente articolo:
"Art. 1. - La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 , ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.
Art. 2. - Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell' art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.
Le modalita' di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinera' lo svolgimento del referendum popolare.
Art. 3. (Abrogato dall' art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 ).
Art. 4. (Abrogato dall' art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 ).
Art. 5. - I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, ne' possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 6. - I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non puo' essere inferiore a quella del piu' alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed e' determinata con legge.
Art. 7. - I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell' art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 , solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.
Art. 8. - Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica.
Art. 9. - Il presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, puo' con provvedimento motivato ridurre fino alla meta' i termini dei procedimenti.
Art. 10. (Abrogato dall' art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 ).
Art. 11. - Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 135 della Costituzione , limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte.
Art. 12. - 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e' adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.
2. Il comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonche' di altri soggetti nei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione.
4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale puo' disporne la sospensione dalla carica.
Art. 13. - Il Parlamento in seduta comune, nel porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o piu' commissari per sostenere l'accusa.
I commissari esercitano davanti alla corte le funzioni di pubblico ministero e hanno facolta' di assistere a tutti gli atti istruttori.
Art. 14. (Abrogato ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della legge qui pubblicata).
Art. 15. - Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonche' le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto.
(La disposizione contenuta nel secondo comma e' stata abrogata ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della legge qui pubblicata).
Disposizione transitoria (se ne omette il testo in quanto stabiliva il termine per la prima elezione della commissione parlamentare chiamata eventualmente a relazionare sui reati commessi ai sensi dell' ex art. 96 della Costituzione )".

Art. 13

1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perche' abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale stessa.

Art. 14

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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