Monitoring Gesetzessammlung

098G0208

IT - DL Proroghe

098G0208

Proroga di termini in materia di acque di balneazione. (DECRETO-LEGGE 25 maggio 1998 n. 156)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 25-5-1998.Decreto-Legge convertito dalla L. 22 luglio 1998, n. 243 (in G.U. 24/07/1998, n.171). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975 , relativa alla qualita' delle acque di balneazione; Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185 , con il quale, fra l'altro, e' stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , ai fini del giudizio di idoneita' delle acque di balneazione; Visto l' articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 , che ha prorogato al 31 dicembre 1997 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 ; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare la facolta' prevista dal predetto decretolegge, stante il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Acque di balneazione 1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 maggio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Costa, Ministro dei lavori pubblici Ronchi, Ministro dell'ambiente Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Flick
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht