099G0209
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Proroga di termini in materia di acque di balneazione. (DECRETO-LEGGE 11 maggio 1999 n. 127)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 12-5-1999.Decreto-Legge convertito dalla L. 9 luglio 1999, n. 220 (in G.U. 10/07/1999, n.160). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975 , relativa alla qualita' delle acque di balneazione; Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185 , con il quale, fra l'altro, e' stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , ai fini del giudizio di idoneita' delle acque di balneazione; Visto l' articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 , che ha prorogato al 31 dicembre 1997 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156 , convertito dalla legge 22 luglio 1998, n. 243 , che ha prorogato al 31 dicembre 1998 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 ; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare la facolta' prevista dal predetto decreto-legge n. 109 del 1993 , stante il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione; Emana il seguente decretolegge:
Art. 1
Acque di balneazione 1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1999.
Art. 2
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 maggio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Micheli, Ministro dei lavori pubblici Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Diliberto