Monitoring Gesetzessammlung

054U1159

IT - DL e Leggi di Conversione

054U1159

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi. (LEGGE 10 dicembre 1954 n. 1159)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 , concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, con la seguente aggiunta:
"Per i primi due anni di applicazione, l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi istituita col decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 , sara' riscossa per i cementi e per gli agglomeranti cementizi di produzione nazionale col sistema dell'abbonamento annuale, osservate le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
"L'abbonamento e' obbligatorio per tutti i fabbricanti di cementi e di agglomeranti cementizi soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dal successivo art. 2 per i cementi e gli agglomeranti cementizi importati dall'estero".

Art. 2

Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi indicati all' art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 , di produzione nazionale sara' riscossa col sistema dell'abbonamento annuale, per gli stessi prodotti importati dall'estero si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto-legge. In tal caso per il movimento e la circolazione dei prodotti di cui all'art. 1 del sopraindicato decreto-legge sia di fabbricazione nazionale -che importati dall'estero, si prescinde dall'applicazione del contrassegno e del cartellino previsti dall' art. 4 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 .

Art. 3

Ai numeri 1-a) e 2-a) della lettera A) dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 , dopo le parole: "chilogrammi 500 e chilogrammi 400" sono aggiunte rispettivamente le parole "fino a chilogrammi 680 esclusi" e "fino a chilogrammi 500 esclusi".

Art. 4

All' art. 11, secondo comma, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 , dopo le parole: "convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388 .", sono aggiunte le parole: "L'Amministrazione puo' consentire che la cauzione sia prestata mediante fideiussione di aziende di credito".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto, obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 dicembre EINAUDI GAVA - VANONI - ROMITA - VILLABRUNA DE PIETRO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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