Monitoring Gesetzessammlung

096G0403

IT - DL e Leggi di Conversione

096G0403

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. (LEGGE 18 luglio 1996 n. 380)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 20-7-1996 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 , recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 , e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 novembre 1995, n. 491, 19 gennaio 1996, n. 26, e 19 marzo 1996, n. 133 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri PINTO, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA: Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1996. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 41.

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17
MAGGIO 1996, N. 273.
All'articolo 1, al comma 2, le parole: "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attivita' di propria competenza, entro il 30 luglio 1996, redigono" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491 , entro il 30 luglio 1996, presenta"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le commissioni parlamentari competenti esprimono il parere entro venti giorni".
All'articolo 2:
il comma 3 e' soppresso;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 , la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996".
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