096G0683
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000. (LEGGE 23 dicembre 1996 n. 651)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 24-12-1996 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 , recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 aprile 1996, n. 225, 3 luglio 1996, n. 349, e 30 agosto 1996, n. 455 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: FLICK
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 551
All'articolo 1:
al comma 2, dopo la parola: "definisce," sono inserite le seguenti: "sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate," e le parole: "delle relazioni trimestrali di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6-bis e 8";
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, integrano la commissione di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 , senza oneri a carico del bilancio dello Stato.";
al comma 3, lettera b), dopo le parole: "incluse quelle" e' inserita la seguente: "eventualmente" e le parole: "comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6-bis";
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Qualora non vengano osservate le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione, la commissione delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi";
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. La commissione stabilisce i criteri e le modalita' a cui dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera a), per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi.";
il comma 7 e' soppresso;
al comma 8, la parola: "obbligatoriamente" e le parole da: "anche avvalendosi" fino alla fine del comma sono soppresse;
al comma 9, le parole: "provveditorato regionale delle opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "provveditorato regionale alle opere pubbliche";
al comma 10, la parola: "semestralmente" e' sostituita dalle seguenti: "ogni tre mesi";
al comma 12, la parola: "annualmente" e' soppressa e le parole: "ai commi 4 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 4";
al comma 13, le parole: "su area di proprieta' della Santa Sede" sono sostituite dalle seguenti: "su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprieta' della stessa" e le parole da: "con riferimento alle finalita'" fino alla fine del comma sono soppresse.
All'articolo 2:
al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire con successivi decreti le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli delle amministrazioni stesse";
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalita' e con le modalita' di cui al presente decreto";
al comma 4, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".
L'articolo 3 e soppresso.