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099G0491

IT - DL e Leggi di Conversione

099G0491

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura. (LEGGE 12 novembre 1999 n. 414)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 14-11-1999 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317 , recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 novembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Russo Jervolino, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Diliberto Avvertenza: Il decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 14 settembre 1999. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 20.

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13
SETTEMBRE 1999, N. 317.
All'articolo 1:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. All' articolo 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , la rubrica e' sostituita dalla seguente: ''Copertura assicurativa e casi di esclusione'' e dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
''1-bis. L'elargizione non e' ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche''.
02. All' articolo 16 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
''2-bis. L'elargizione e' revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche''";
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. All' articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
'' 1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, puo' essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformita' a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge''.
1-ter. All' articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , al comma 3, sono soppresse le parole: ''entro il medesimo termine previsto dal comma 1''.
1-quater. La domanda di elargizione di cui all' articolo 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , come sostituito dal comma 1- bis del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine e' di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall' articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 .
1-quinquies. Il termine di ripresentazione della domanda di cui all' articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, e' di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
al comma 2, capoverso 3-bis, dopo le parole: "dall'articolo 21" sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge,";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. All' articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , la parola ''centottantesimo'' e' sostituita dalla seguente:
''trecentocinquantesimo''".
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