093G0333
093G0333
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto. (LEGGE 04 agosto 1993 n. 271)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 05-08-1993 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 , recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 agosto 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 7 agosto 1993.
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5
GIUGNO 1993, N. 169.
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse," sono soppresse;
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1- bis. All' articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 , le parole: 'per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite,' sono sostituite dalle seguenti: 'per i lavoratori'";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede entro i limiti indicati, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993".