091G0041
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego. (LEGGE 23 gennaio 1991 n. 21)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 24/1/1991 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 24 novermbre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 marzo 1990, n. 60, 25 maggio 1990, n. 123, 24 luglio 1990, n. 200, e 22 settembre 1990, n. 264 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro GASPARI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1990. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 7 febbraio 1991.
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24
NOVEMBRE 1990, N. 344.
All'articolo 16:
al comma 2, le parole: "della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena" sono sostituite dalle seguenti: "del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria";
al comma 4, le parole: "la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria".
L'articolo 17 e' soppresso.
All'articolo 18, al comma 2, lettera b), la parola: "operative" e' soppressa.
All'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, escluso quello di cui agli articoli 8 e 14, valutato in lire 4.947 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 416.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede per l'anno 1990, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante utilizzo delle somme conservate in conto residui, ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 10 novembre 1989, n. 367 , sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 3.747 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6868 per l'anno medesimo. Per gli anni 1991-1993 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al citato capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991".