24G00115
24G00115
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operativita' delle Forze armate. (24G00115) (LEGGE 04 luglio 2024 n. 96)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/2024 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61 , recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operativita' delle Forze armate, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 luglio 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza:
Il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 107 del 9 maggio 2024.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.
Allegato
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2024, N. 61
Alla rubrica del capo I, la parola: « (APCSM) » e' soppressa. All'articolo 1:
al comma 1, le parole: « di cui all' articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante il codice dell'ordinamento militare , per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 1475, comma 2, nonche' 1476 e seguenti del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 »;
al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 1480, comma 5, del» sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 »;
al comma 4, le parole: « del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire » sono sostituite dalle seguenti: « del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" ». All'articolo 2:
al comma 1, alinea, le parole: « Il comma 2, dell'articolo 2257-ter del » sono sostituite dalle seguenti: « Il comma 2 dell'articolo 2257-ter del codice dell'ordinamento militare , di cui al ». All'articolo 3:
al comma 2 , dopo le parole: «si provvede» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: « dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244 , e iscritti sul fondo di cui all' articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 » sono sostituite dalle seguenti: « del fondo di parte corrente di cui all' articolo 619 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 »;
alla rubrica, dopo la parola: «Incremento» e' inserita la seguente: «del». All'articolo 4:
al comma 1, le parole: « della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , al primo capoverso » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , »;
al comma 2, le parole: « Ai maggiori oneri » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri ». Prima dell'articolo 5 sono inserite le seguenti parole: « Capo III - Disposizioni finali ».