Monitoring Gesetzessammlung

092G0471

IT - DL e Leggi di Conversione

092G0471

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale. (LEGGE 30 ottobre 1992 n. 422)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 15/11/1992 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369 , recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 ottobre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 206 del 2 settembre 1992.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 26.

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1
SETTEMBRE 1992, N. 369.
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "opere di ristrutturazione, difesa e migliore funzionalita'" sono sostituite dalle seguenti: "opere di ristrutturazione, di difesa, con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e di allarme, nonche' di opere volte ad assicurare la migliore funzionalita'".
All'articolo 2:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. I Ministeri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia presentano alla Corte dei conti, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto delle spese a qualunque titolo sostenute, nell'anno precedente, per le finalita' di cui all'articolo 1, unitamente ad una relazione nella quale sono esposti le modalita' e i risultati dell'attivita' di gestione in riferimento alle medesime finalita'. La Corte dei conti, entro i successivi sessanta giorni, riferisce al Parlamento sulla regolarita' del rendiconto e sulla correttezza ed efficacia della gestione.
1-ter. L'utilizzazione, per finalita' di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre 1995".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: "presso le sezioni degli" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli"; la parola: "destinate" e' sostituita dalla seguente: "destinati"; e le parole da: "un'indennita' speciale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "un'indennita' speciale pari a quella di ordine pubblico fuori sede.
A tal fine, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, in conformita' a quanto stabilito dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 ".
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