Monitoring Gesetzessammlung

096G0380

IT - DL e Leggi di Conversione

096G0380

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, recante disposizioni urgenti sulle modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (LEGGE 08 luglio 1996 n. 368)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 13-7-1996 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257 , recante disposizioni urgenti sulle modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri NAPOLITANO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: FLICK ------------ AVVERTENZA:
Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1996.
A norma 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 31.

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 1996, N. 257
All'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 , e' aggiunto il seguente:
'4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese'".
All'articolo 3, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. La tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70 , e' sostituita dalla tabella C-bis allegata al presente decreto".
Dopo la tabella C allegata al decreto-legge e' aggiunta la seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
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