096G0544
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa. (LEGGE 04 ottobre 1996 n. 515)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 06/10/1996 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408 , recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 aprile 1996, n. 190, e 3 giugno 1996, n. 311 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 ottobre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DI PIETRO, Ministro dei lavori pubblici BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: FLICK
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2
AGOSTO 1996, N. 408.
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: "lire 52.600 milioni e lire 23.100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 49.100 milioni e lire 20.600 milioni"; e dopo le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione;" sono inserite le seguenti: "di lire 3.500 milioni e lire 2.500 milioni per gli interventi di competenza dell'Autorita' portuale di Venezia, da effettuare nel rispetto delle competenze del Ministero dell'ambiente;";
al comma 3, dopo le parole: " legge n. 139 del 1992 " sono inserite le seguenti: ", nonche' l'Autorita' portuale di Venezia,".
All'articolo 2:
al comma 2, dopo le parole: "e' istituita" sono inserite le seguenti: ", senza oneri per il bilancio dello Stato,".