Monitoring Gesetzessammlung

094G0526

IT - DL e Leggi di Conversione

094G0526

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo. (LEGGE 03 agosto 1994 n. 483)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 7/8/1994 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 , recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 febbraio 1994, n. 128, 19 marzo 1994, n. 188, e 26 aprile 1994, n. 251 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 agosto 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARONI, Ministro dell'interno COMINO, Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea Visto, il Guardasigilli: BIONDI ------------ AVVERTENZA: Il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 15. ------------

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24
GIUGNO 1994, N. 408.
All'articolo 9, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 650 milioni per il 1994 e in lire 1.100 milioni a decorrere dal 1995, si provvede, per il 1994, nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1; per il 1995 e il 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ciascuno degli anni 1995 e 1996".
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