Monitoring Gesetzessammlung

08G00054

IT - DL e Leggi di Conversione

08G00054

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008. (LEGGE 27 febbraio 2008 n. 30)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2008 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 , recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 febbraio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Scotti Avvertenza:
Il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 16 febbraio 2008.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 47.

Allegato

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 2008, N. 24
All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"l-bis. I1 termine per esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 , decorre, con riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: "in una delle due Camere con almeno due componenti di essa" sono sostituite dalle seguenti: "nel Parlamento con almeno due componenti".
All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "del presente decreto" sono inserite le seguenti: ", pari a 3.932.881,10 euro per l'anno 2008,".
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