091G0172
091G0172
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare. (LEGGE 22 aprile 1991 n. 133)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 23/4/1991 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 1 marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 1 marzo 1991, n. 60, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 1 marzo 1991.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 11.
Art. 2
1. La custodia cautelare ripristinata a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 60, nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 1991, e' mantenuta qualora ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale .
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 aprile 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1 MARZO 1991, N. 60.
All'articolo 1, il comma 3 e' soppresso.