089G0322
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti. (LEGGE 07 luglio 1989 n. 247)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 08/07/1989 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164 , recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 luglio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 1989.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 25 agosto 1989.
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5
MAGGIO 1989, N. 164.
All'articolo 1:
al comma 1, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "otto";
al comma 2, la parola: "5.000" e' sostituita dalla seguente: "350";
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Fermo restando l'importo di lire 34 miliardi di cui al comma 4, le somme non impiegate per la concessione delle indennita' di cui al comma 1 sono utilizzate per incrementare lo stanziamento dell'apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile a norma dell' articolo 9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 ";
al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La somma di lire 34 miliardi e' pertanto iscritta nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Il limite di 1.000 unita' stabilito per l'anno 1989 dall' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1989, n. 85 , e' elevato, per lo stesso anno, a 1.350 unita', fermo restando l'onere di spesa valutato in lire 20 miliardi".