099G0332
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico. (LEGGE 30 luglio 1999 n. 249)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 1-8-1999 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154 , recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 luglio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri De Castro, Ministro per le politiche agricole Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Allegato
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1999, N. 154.
All'articolo 1:
al comma 2, dopo la parola: "premio," sono inserite le seguenti: "che non concorre alla formazione del reddito ed e' scomputato dalla base imponibile determinata a norma dell' articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ," ; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 10.000 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";
al comma 6, dopo le parole: "E' istituita" sono inserite le seguenti: ", senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,".