Monitoring Gesetzessammlung

078U0841

IT - DL e Leggi di Conversione

078U0841

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693, recante norme in materia di imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani. (LEGGE 23 dicembre 1978 n. 841)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693 , concernente norme in materia di imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, secondo capoverso, le parole: del presente decreto sono sostituite con le seguenti: del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693 .
Dopo l'art. 1 e' aggiunto il seguente:
Art. 1-bis. - Per l'anno 1978 l'imposta di registro relativa al maggiore importo del canone determinato a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392 , puo' essere assolto senza penalita' purche' il pagamento avvenga entro il 31 gennaio 1979.
Nello stesso termine puo' essere chiesto il rimborso della maggiore imposta pagata, rispetto a quella dovuta per la variazione del canone conseguente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392 .
All'art. 2, primo comma, dopo le parole: deve essere versata entro tale data, sono aggiunte le seguenti: fatto salvo il normale termine di 20 giorni per la registrazione degli atti;
Dopo l'art. 2 sono aggiunti i seguenti:
Art. 2-bis. - Nelle ipotesi di aggiornamento od adeguamento del canone previste dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 , verificatesi nel corso dell'annualita' del contratto, si applica l' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 .
Art. 2-ter. - Al sesto comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , dopo le parole "l'altra parte contraente", sono aggiunte le seguenti: "anche in deroga all' articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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