Monitoring Gesetzessammlung

002G0175

IT - DL e Leggi di Conversione

002G0175

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalita' temporanea e protezione ad alcuni palestinesi. (LEGGE 19 luglio 2002 n. 141)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97 , recante misure urgenti per assicurare ospitalita' temporanea e protezione ad alcuni palestinesi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 luglio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli --------- Avvertenza:
Il decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 118 del 22 maggio 2002.
A norma dell' art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 37.

Allegato

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 2002, n. 97
All'articolo 2:
al comma 3, dopo le parole: "i presupposti" sono inserite le seguenti: ", anche nel quadro delle decisioni adottate dall'Unione europea";
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nei casi di particolare gravita', disposta con decreto del Ministro dell'interno, che ne da' preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri".
All'articolo 3:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo".
Al titolo del decreto-legge, le parole: "temporanea e protezione" sono sostituite dalle seguenti: "e protezione temporanea".
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