Monitoring Gesetzessammlung

094G0642

IT - DL e Leggi di Conversione

094G0642

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero. (LEGGE 28 ottobre 1994 n. 600)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 30-10-1994 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522 , recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 427 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 ottobre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: BIONDI _______ AVVERTENZA: Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 51. _______

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 1994, n. 522.
ALLEGATO
All'articolo 4, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. L'Istituto nazionale per il commercio estero si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e successive modificazioni. Il patrocinio per le cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto potra' restare affidato, per il solo grado in corso, all'avvocato gia' incaricato".
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