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094G0538

IT - DL e Leggi di Conversione

094G0538

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa. (LEGGE 08 agosto 1994 n. 503)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 20-08-1994 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416 , recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 554, 28 febbraio 1994, n. 139, e 29 aprile 1994, n. 261 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 agosto 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri TREMONTI, Ministro delle finanze Visto, il Gardasigilli: BIONDI AVVERTENZA: Il decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giungo 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 49. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 5 settembre 1994. ------------

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29
GIUGNO 1994, N. 416.
All'articolo 1, al comma 1:
alla lettera a) e' premessa la seguente:
"0 a) nell'articolo 9, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: 'In caso di conferimenti in societa' o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri'";
alla lettera g), dopo le parole: "lettera b), " sono inserite le seguenti: "dopo le parole: 'Tali proventi concorrono a formare il reddito' sono inserite le seguenti: 'nell'esercizio in cui sono stati incassati o'; la parola: 'conseguiti' e' sostituita dalla seguente: 'incassati'"; e le parole: "sia comunque utilizzata" sono sostituite dalle seguenti: "sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio";
alla lettera p), il capoverso 6 e' soppresso;
alla lettera q), al capoverso 3, le parole: "precedenti articoli" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2";
alla lettera r), al numero 1) e' premesso il seguente:
"01) nel comma 1, lettera b), le parole da: 'Tuttavia' fino a: 'aumento del costo' sono sostituite dalle seguenti: 'Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonche' gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto'; e dopo le parole: 'per la loro costruzione' sono aggiunte le seguenti: 'o ristrutturazione'";
alla lettera r) e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"3-bis) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
'6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi'".
All'articolo 2, al comma 4, sono soppresse le parole: "non rappresentate da titoli".
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. All' articolo 2425 del codice civile , i numeri 23), 24) e 25) sono abrogati.
2. All' articolo 2426 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
'E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie'.
3. All' articolo 2427 del codice civile , il numero 14) e' sostituito dal seguente:
'14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico'.
4. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, il comma 5 e' abrogato;
b) all'articolo 38, al comma 1, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente:
'o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico'".
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