094G0471
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o societa'. (LEGGE 04 luglio 1994 n. 432)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 7/7/1994 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269 , recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o societa', e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 2, e 4 marzo 1994, n. 154 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 luglio 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri BIONDI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: BIONDI AVVERTENZA: Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 12. ------------
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6
MAGGIO 1994, N. 269.
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente;
"Art. 1. - 1. Nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in societa' di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione".