Monitoring Gesetzessammlung

093G0257

IT - DL e Leggi di Conversione

093G0257

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione. (LEGGE 12 giugno 1993 n. 185)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 15-6-93 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 , recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160 , relativa alla qualita' delle acque di balneazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 giugno 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GARAVAGLIA, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA:
Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1993.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17.

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13
APRILE 1993, N. 109.
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: "dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "dipenda da fenomeni che non comportino danni per la salute umana";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3- bis. I risultati dei programmi di sorveglianza di cui al comma 3 sono parte della relazione sullo stato delle acque di balneazione, di cui all' articolo 13 della direttiva n. 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975 , che il Ministro della sanita' presenta al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno".
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