Monitoring Gesetzessammlung

093G0145

IT - DL e Leggi di Conversione

093G0145

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi. (LEGGE 25 marzo 1993 n. 80)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 27/3/1993 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17 , recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 457 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 25 gennaio 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17. _____________

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23
GENNAIO 1993, N. 17.
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1- bis. - 1. Il settimo comma dell'articolo 2 del decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
'Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare , sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non piu' di duecentocinquanta dipendenti'".
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