090G0452
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale. (LEGGE 22 dicembre 1990 n. 403)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 30/12/1990 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 , recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 dicembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCOTTI, Ministro dell'interno CARLI, Ministro del tesoro FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 2 novembre 1990.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 85.
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N. 310
All'articolo 1:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ";
i commi 3 e 5 sono soppressi.
All'articolo 2, al comma 6, le parole: "entro il 30 giugno 1991" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1991".
Dopo l'articolo 2, e' esaurito il seguente:
"Art. 2-bis (Mutui contratti dalle regioni) - 1. Le regioni possono contrarre mutui decennali, nei limiti delle perdite risultanti dai bilanci redatti e approvati ai sensi delle norme vigenti relativamente agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all' articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , nonche' limitatamente agli importi residuati dopo l'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del presente decreto.
2. L'assunzione dei mutui di cui al comma 1 puo' avvenire anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti. Le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
3. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente articolo e' a carico dei bilanci delle regioni".
All'articolo 3:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986, n. 488 ";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I comuni e le province possono altresi' procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprieta', ancorche' abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. La cessione delle unita' immobiliari deve avvenire con priorita' assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato.
Gli istituti di credito autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le finalita' previste al comma 1; nella eventualita' di alienazioni di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove anni".
All'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. L'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 88 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, le comunita' montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio di attivita' commerciali:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unita' sanitarie locali".
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis hanno effetto dal 1 gennaio 1991".
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi) - 1. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall' articolo 4-ter del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384 , e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1991 per quanto riguarda le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione e la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque gia' adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilita' prevista per gli enti pubblici interessati. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384 , e nei precedenti provvedimenti, sono quelli chiusi anteriormente al 1 gennaio 1991".
All'articolo 5:
sono premessi i seguenti commi:
"0.1. Per l'anno 1991 l'ammontare dei mutui concedibili dalla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunita' montane e loro consorzi non potra' essere inferiore a 8.000 miliardi di lire.
0.2. La Cassa depositi e prestiti nella concessione dei mutui dara' priorita' ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti";
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 , e' applicabile ai mutui concessi o stipulati nell'esercizio 1991 per le quote 1989 non utilizzate".