Monitoring Gesetzessammlung

24G00217

IT - DL e Leggi di Conversione

24G00217

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (24G00217) (LEGGE 20 dicembre 2024 n. 199)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2024 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 , recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 dicembre 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza:
Il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2024.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 55.

Allegato

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2024, N. 160
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: « dell'INAIL » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) »;
al comma 3, capoverso 863, primo periodo, dopo le parole: «nel proprio sito» e' inserita la seguente: « internet »;
al comma 4, capoverso 8, le parole: « dalla Procura della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « dall'autorita' giudiziaria »;
al comma 6, dopo le parole: «sono elaborati ai sensi» sono inserite le seguenti: « dell' articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146 , e »;
al comma 7, le parole: « , nonche' sono stabilite » sono sostituite dalle seguenti: « e sono stabiliti »;
al comma 10, le parole: «commi da 5 a 9» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 5 a 8» e le parole: «Misura 5» sono sostituite dalle seguenti: «Missione 5»;
al comma 11, capoverso 1-ter, le parole: « l'accessibilita' » sono sostituite dalle seguenti: « la possibilita' di accesso »;
alla rubrica, le parole: « di contrasto al lavoro sommerso » sono sostituite dalle seguenti: « per il contrasto del lavoro sommerso ». All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «della prestazioni erogata» sono sostituite dalle seguenti: «della prestazione erogata», le parole: «di cui all' art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 » sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 », le parole: «tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonche' conciario» sono sostituite dalle seguenti: «tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonche', limitatamente alle attivita' svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attivita' identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00» e le parole: «corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025»;
al comma 2, le parole: « a normativa vigente » sono sostituite dalle seguenti: « dalla normativa vigente »;
al comma 3, quarto periodo, le parole: « art. 7, comma 5 bis » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 7, comma 5-bis »;
al comma 4, primo periodo, le parole: «nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di spesa di 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025» e le parole: «del predetto limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti limiti di spesa»;
al comma 7, le parole: «64,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025, »;
alla rubrica, le parole: « settore moda » sono sostituite dalle seguenti: « settore della moda ». All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: « ivi incluso il rifinanziamento della misura » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compreso il rifinanziamento degli interventi ». All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «personale docente» sono inserite le seguenti: « delle universita' », le parole: «dell' articolo 26, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: «dell' articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 » e le parole: « legge 30 dicembre 2010, n. 240 » sono sostituite dalle seguenti: «medesima legge n. 240 del 2010 »;
al comma 2, dopo le parole: «organico dei docenti» e' inserita la seguente: « universitari »;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
« 2-bis. All' articolo 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni" ». All'articolo 6:
al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, le parole: «del target» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo» e le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. All' articolo 1-quater, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari".
1-ter. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, l' articolo 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338 , e' abrogato »;
alla rubrica, le parole: «del target M4C1-30» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30». All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: «Campus del Politecnico» sono inserite le seguenti: « di Milano denominato » e le parole: « a Bovisa Milano » sono sostituite dalle seguenti: « , situato nel quartiere della Bovisa del comune di Milano ». All'articolo 8:
al comma 1 , lettera a), le parole: « attivati all'estero, » sono sostituite dalle seguenti: « attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attivita' formative adottati dalle regioni, »;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «ITS Academy» sono sostituite dalle seguenti: «Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 ,», le parole: «e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzate» e le parole: «della offerta formativa di cui al presente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'offerta formativa connessa ai processi di cui al presente periodo»;
al secondo periodo, le parole: «dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge 3 agosto 2007, n. 123 ,» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123 , iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della medesima legge n. 123 del 2007 » e dopo le parole: «1 milione di euro per l'anno 2024» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,». Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
« Art. 8-bis (Disposizioni urgenti per l'avvio del percorso liceale del made in Italy). - 1. All' articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: "; contestualmente" fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) al secondo periodo, dopo le parole: " legge 15 luglio 2011, n. 111 ," sono inserite le seguenti: "nonche' dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente," ». L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
« Art. 9 (Modifiche all' articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 , in materia di riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici). - 1. All' articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "su posto comune" sono inserite le seguenti: "e su posto di insegnante tecnico-pratico" e dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "del presente articolo, nonche' i vincitori del concorso su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "ultimo periodo," sono inserite le seguenti: "nonche' i vincitori di concorso su posto di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo," ». All'articolo 10:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «a mediante corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente».
E' aggiunta, in fine, la seguente tabella:
«Tabella A
(articolo 2, comma 1)
Codice ATECO 2007 Descrizione codice ATECO 15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione 20.59.40 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo) 22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a. 24.41.00 Produzione di metalli preziosi e semilavorati 25.61.00 Trattamento e rivestimento dei metalli 25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a. 28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico 28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) 28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
».
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