094G0640
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. (LEGGE 28 ottobre 1994 n. 595)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 29-10-1994 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513 , recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 526, 18 febbraio 1994, n. 110, 22 aprile 1994, n. 245, e 27 giugno 1994, n. 409 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 ottobre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri GNUTTI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: BIONDI AVVERTENZA: Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 49.
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27
AGOSTO 1994, N. 513.
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "e per la funzione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: ", per la funzione pubblica e dell'universita'e della ricerca scientifica e tecnologica. Il piano di liquidazione approvato e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari";
al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: "cui provvedono primarie societa' specializzate nazionali o estere;".
All'articolo 3:
al comma 4, la parola: "iniziale" e' soppressa;
al comma 6, primo periodo, le parole: "e all' articolo 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 ," sono soppresse; e, al secondo periodo, dopo le parole: "16 maggio 1994, n. 299," sono inserite le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 ,";
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. Al commissario liquidatore e' data facolta', in relazione all'attivo patrimoniale, di attuare un piano di prepensionamenti per i lavoratori aventi le caratteristiche individuate dall' articolo 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451 .".
All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "e trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari".