Monitoring Gesetzessammlung

095G0373

IT - DL e Leggi di Conversione

095G0373

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645. (LEGGE 03 agosto 1995 n. 336)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 17/8/1995 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. E' convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 agosto 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MANCUSO AVVERTENZA: Il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995. In questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 21, e' ripubblicato il testo del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. ------------
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