Monitoring Gesetzessammlung

094G0074

IT - DL e Leggi di Conversione

094G0074

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. (LEGGE 21 gennaio 1994 n. 61)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 28/1/1994 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 274, e 2 ottobre 1993, n. 395 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri SPINI, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA:
Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 285 del 4 dicembre 1993.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 48.
________

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N. 496
All'articolo 1 sono premessi i seguenti:
"ART. 01. - (Attivita' tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente). - 1. Ai fini del presente decreto, le attivita' tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:
a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;
c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;
d) nella formulazione alle autorita' amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilita' delle sostanze inquinanti; gli standard di qualita' dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilita' e degli standard di qualita'; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonche' gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;
e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), nonche' con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;
f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e all'attivita' di auditing in campo ambientale:
g) nella verifica della congruita' e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonche' nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;
h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente,
i) nell'attivita' di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione del rischi di incidenti rilevanti connessi ad attivita' produttive,
l) nei controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli In materia di protezione dalle radiazioni;
m) negli studi e nelle attivita' tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;
n) in qualsiasi altra attivita' collegata alle competenze in materia ambientale.
2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanita' pubblica, al Servizio sanitario nazionale.
3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 e le Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.
ART. 02. - (Funzioni amministrative delle province). - 1. Le regioni nell'esercizio della potesta' legislativa prevista dall' articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , provvedono, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, le strutture tecniche provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 03, sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.
3. In attesa delle leggi regionali di cui all'articolo 03, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177 , gia' di competenza delle unita' sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unita' sanitarie locali.
4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attivita' di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all' articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , nonche' le modalita' per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformita' alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive, sulle attivita' di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantita' di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantita' dei controlli effettuati, tipo e quantita' dei mezzi effettivamente utilizzati.
ART. 03. - (Agenzie regionali e delle province autonome). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attivita' tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonche' il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unita' sanitarie locali adibiti alle attivita' di cui all'articolo 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale.
2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale gia' in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve essere condotta una ricognizione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sulla base di parametri quali la densita' di popolazione, la densita' di sorgenti inquinanti, la presenza di recettori particolarmente sensibili, la densita' di attivita' produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro articolazioni.
3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attivita' di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonche' di coordinamento con l'attivita' di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma 1, provvedono a definire l'organizzazione nonche' la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell' articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177 . Esse stabiliscono le modalita' di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunita' montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell'Agenzia e fissano le modalita' di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attivita' con i servizi delle unita' sanitarie locali.
5. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , al personale delle Agenzie di cui al presente articolo e' confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.
6. Le Agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali si avvalgono delle sezioni regionali dell'Albo di cui all' articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 . I rapporti fra le Agenzie e le sezioni regionali del predetto Albo sono regolati dall'accordo di programma di cui al comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto".
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"ART. 1. - (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente). - 1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:
a) le attivita' tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale,
b) le attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;
c) le attivita' di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.
2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonche' le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all' articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 .
3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il piu' efficace espletamento delle sue funzioni.
4. L'ANPA, anche sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attivita' di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovra' svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 282 . Per la medesima finalita' l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.
5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici, territoriali e locali e le societa' per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5.
6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite le modalita' per l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e informatizzazione spetta alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attivita'. Nell'ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro.
8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale".
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"ART. 1-bis. - (Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale). - 1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresi' al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non piu' impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie.
2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma, continuano a prestare la propria attivita' nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico.
Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.
3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell' articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67 , relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalita' definite con il medesimo regolamento. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 . Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l' articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85 , e l' articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282 .
6. Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalita' di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche' le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro 30 giorni dalla data di entrata m vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il contingente di personale di cui all' articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n.394 , e' composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle societa' a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilita' volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.
ART. 1-ter. - (Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente). - 1. L'ANPA ha personalita' giuridica, e' sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Essa e' posta sotto la vigilanza del
Ministero dell'ambiente
2. Sono organi dell'ANPA:
a) il consiglio di amministrazione, composto di tre membri aventi comprovata competenza e adeguata esperienza nei settori attribuiti all'Agenzia, designati dal Ministro dell'ambiente. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente che ha la legale rappresentanza dell'ente;
b) il direttore, scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni e puo' essere confermato per una sola volta;
c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e' adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima procedura sono adottate le modifiche allo statuto.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita' dell'organizzazione dell'ANPA in strutture operative.
6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'ANPA".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente.
"ART. 2. - (Disposizioni concernenti il personale dell'ANPA). - 1.
Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi dell'articolo 1-bis, commi 1 e 5, e del comma 3 del presente articolo;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ;
c) mediante l'inquadramento del personale che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2.
2. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unita' di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'articolo 1-bis, comma 5. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente. mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a domanda, almeno 150 unita' di personale, con trattamenti economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di sanita', dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unita' sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche Con gli stessi provvedimenti potranno altresi' essere trasferiti all'ANPA beni patrimoniali funzionali all'attivita' dell'Agenzia.
L'ANPA puo' inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.
3. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, lettere a) e c), e al comma 2 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del comma 1, lettere a) e c), e del comma 2 del presente articolo e mantenuto ad personam fino ad assorbimento il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
"ART. 2-bis. - (Disposizioni sul personale ispettivo). - 1.
Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 03 puo' accedere agli impianti e alle sedi di attivita' e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non puo' essere opposto per evitare od ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.
ART. 2-ter. - (Norme regolamentari) - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate norme di regolamentazione dell'istruttoria per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui alla lettera i) del comma I dell'articolo 01 del presente decreto relativamente alle attivita' produttive di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 . Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data dl trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere.
2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri e principi:
a) svolgimento dell'istruttoria rispettivamente da parte dell'ANPA e delle Agenzie regionali, anche attraverso l'individuazione di responsabili dell'istruttoria;
b) affidamento delle funzioni ispettive a funzionari designati dagli organi tecnici rispettivamente dell'ANPA e delle Agenzie regionali;
c) previsione di apposite conferenze di servizio indette dai responsabili delle istruttorie di cui alla lettera a), per acquisire le intese, i concerti, i nullaosta o gli assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche interessate anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ;
d) contenimento del numero delle fasi procedimentali e dei termini per la conclusione del procedimento entro i limiti strettamente necessari per l'effettuazione di verifiche ed accertamenti;
e) predisposizione di una apposita scheda di informazione per cittadini e lavoratori.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16, comma 1, lettera a), 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ".
L'articolo 3 e' soppresso.
L'articolo 4 e' soppresso.
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"ART. 5. - (Norma transitoria). - 1. Al fine di assicurare la continuita' di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , ed i servizi delle unita' sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attivita' in materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attivita' tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1, del presente decreto".
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"ART. 6. - (Disposizioni finanziarie). - 1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli 1-bis e 2, comma 3, e' assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni a decorrere dall'anno 1995.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo 7 e sostituito dal seguente:
"ART. 7. - (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) . - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative".
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